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Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni

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EIOPA-BoS-14/170 IT

Orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni

Introduzione

  • 1.1. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso “regolamento EIOPA”) 1 , l’EIOPA elabora orientamenti sul trattamento delle imprese partecipate, comprese le partecipazioni.
  • 1.2. Gli orientamenti riguardano l’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 111, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso “direttiva solvibilità II”) 2 , nonché gli articoli 68, 168 e 171, fatto salvo l’articolo 84, delle misure di attuazione3 .
  • 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
  • 1.4. I presenti orientamenti si propongono di fornire una guida all’identificazione e al trattamento delle imprese partecipate e delle partecipazioni al fine di garantire un approccio coerente in tutti gli Stati membri.
  • 1.5. Ai fini dei presenti orientamenti, l’impresa partecipante è l’impresa che calcola la sua solvibilità. Il termine “impresa partecipata” si riferisce a un’impresa partecipata di detta impresa partecipante. Il termine “partecipazione” viene usato per indicare un tipo d’impresa partecipata. L’appendice A della relazione finale fornisce una panoramica dei diversi termini utilizzati nella direttiva solvibilità II quando si parla della relazione tra due o più imprese.
  • 1.6. I presenti orientamenti vertono sul trattamento di tutte le imprese partecipate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e contengono anche indicazioni sulla determinazione dei fondi propri nel caso di partecipazioni in enti finanziari e creditizi. Il significato di enti finanziari e creditizi è spiegato nell’appendice B della relazione finale.
  • 1.7. Gli orientamenti seguono un approccio olistico. Descrivono innanzitutto l’identificazione dei diversi tipi d’imprese partecipate, comprese le partecipazioni. In seguito affrontano il trattamento dei diversi tipi d’imprese partecipate, nello specifico le partecipazioni in enti finanziari e creditizi e le partecipazioni strategiche. Infine propongono una guida sul trattamento delle imprese partecipate nella formula standard e nei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
  • 1.8. Il riferimento alla valutazione o al valore di un’impresa partecipata nei presenti orientamenti si rifà all’articolo 13 delle misure di attuazione.

1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

  • 1.9. Gli orientamenti riguardano il trattamento delle imprese partecipate, fra cui le partecipazioni sulla base delle singole imprese. Nella maggior parte dei casi l’identificazione di un’impresa partecipata sarà analoga dal punto di vista dell’impresa partecipante come singola entità e ai fini del gruppo. Tuttavia vi saranno differenze in talune situazioni: l’attività dell’impresa partecipata può essere tale che l’impresa partecipante e l’impresa partecipata non siano soggette alla vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 213 della direttiva solvibilità II. Inoltre potrebbe presentarsi il caso in cui varie entità all’interno di un gruppo detengano diritti di voto o un capitale in un’impresa che, complessivamente, ammontano al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale. Di conseguenza, tale impresa verrebbe identificata come impresa partecipata a livello di gruppo. Tuttavia, se la partecipazione di ogni singola entità all’interno del gruppo è inferiore al 20 %, l’impresa non sarà identificata come impresa partecipata da una di dette entità all’interno del gruppo a livello di singola entità.
  • 1.10. In talune circostanze, per calcolare il contributo di tali imprese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, alle imprese partecipate si applicano le disposizioni relative alle singole entità. Tali circostanze sono definite nelle misure di attuazione e negli Orientamenti EIOPA sul calcolo della solvibilità di gruppo.
  • 1.11. L’appendice C della relazione finale fornisce, sotto forma di albero delle decisioni, un metodo per il trattamento di tutti i tipi d’imprese partecipate. Analisi e calcoli supplementari si riveleranno necessari per le partecipazioni finanziarie e creditizie detenute indirettamente, come indicato nell’orientamento 4 e nell’orientamento 7. In alcuni casi, il trattamento delle partecipazioni è identico al trattamento che deriverebbe dall’applicazione della formula standard in assenza di partecipazioni.
  • 1.12. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
  • 1.13. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Orientamento 1 – Identificazione

  • 1.14. Le imprese partecipanti dovrebbero identificare le loro imprese partecipate e partecipazioni sulla base di una valutazione svolta sotto il profilo della singola entità.
  • 1.15. Nell’individuare un’impresa partecipata sulla base dell’azionariato, direttamente o tramite un rapporto di controllo, le imprese partecipanti dovrebbero stabilire:
    • a) il loro possesso dei diritti di voto espresso in percentuale dei diritti di voto di un’impresa;
    • b) il loro possesso di tutte le classi di capitale sociale emesse da un’impresa espresso in percentuale del capitale sociale emesso di detta impresa, a prescindere dai diritti di voto.

Se il possesso di cui alle lettere a) o b) è pari o superiore al 20 %, le imprese partecipanti dovrebbero trattare i loro investimenti nell’impresa a titolo di partecipazione.

Per le partecipazioni in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla direttiva solvibilità II, le valutazioni della lettera a) riguarderanno in genere il capitale sociale ordinario versato di cui all’articolo 69, lettera a), punto i), delle misure di attuazione, e della lettera b) il capitale sociale ordinario versato e le azioni privilegiate versate di cui all’articolo 69, lettera a), punto v), delle misure di attuazione.

  • 1.16. Le imprese partecipanti dovrebbero garantire di poter identificare l’effetto delle variazioni nel capitale sociale delle imprese partecipate sulla valutazione di cui al paragrafo precedente ogniqualvolta l’impresa partecipante calcola il suo requisito patrimoniale di solvibilità, a norma dell’articolo 102 della direttiva solvibilità II.
  • 1.17. Nell’identificare un’impresa partecipata ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, sulla base del fatto che l’impresa partecipante può esercitare un’influenza dominante o significativa su un’altra impresa, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:
    • a) le attuali partecipazioni azionarie dell’impresa partecipante nell’impresa e potenziali incrementi imputabili alla detenzione di opzioni, warrant o strumenti affini;
    • b) diritti di appartenenza dell’impresa partecipante alle mutue e alle imprese a forma mutualistica, nonché potenziali incrementi di tali diritti;
    • c) rappresentanza dell’impresa partecipante dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa;
    • d) coinvolgimento dell’impresa partecipante nei processi decisionali dell’impresa, fra cui il processo decisionale su dividendi o altre distribuzioni;
    • e) operazioni rilevanti tra l’impresa partecipante e l’impresa;
    • f) interscambio di persone che gestiscono materialmente l’impresa partecipante e l’impresa;
    • g) fornitura di informazioni tecniche essenziali all’impresa;
    • h) direzione unitaria dell’impresa partecipante e dell’impresa.

Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare qualsiasi valutazione iniziale svolta dall’impresa partecipante, conformemente alle lettere a)-h) del presente paragrafo.

Orientamento 2 - Identificazione delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi

1.18. Le imprese partecipanti dovrebbero trattare un’impresa partecipata al pari di un ente finanziario o creditizio, se si tratta di un’impresa elencata o descritta nell’articolo 4, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2013/36/UE, o nell’articolo 4,

  • paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tali descrizioni riguardano gli enti che adempiono alle funzioni o svolgono l’attività descritta in applicazione di tali articoli, anche se l’ente può non essere soggetto alle direttive in questione.
  • 1.19. Le imprese partecipanti dovrebbero garantire che le partecipazioni in un ente finanziario o creditizio in cui sono detenuti indirettamente i diritti di voto o il capitale siano trattate analogamente alle partecipazioni in un ente finanziario o creditizio dove i diritti di voto o il capitale sono detenuti direttamente.

Orientamento 3 - Individuazione di una partecipazione strategica

  • 1.20. Le imprese partecipanti dovrebbero individuare le partecipazioni strategiche ai sensi dell’articolo 171 delle misure di attuazione nel modo seguente:

    • a) le imprese partecipanti che utilizzano la formula standard per calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbero individuare le partecipazioni strategiche indipendentemente dal fatto che la loro partecipazione sia detenuta in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un ente finanziario o creditizio o in qualsiasi altra impresa partecipata;
    • b) le imprese partecipanti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbero individuare le partecipazioni strategiche detenute negli enti finanziari e creditizi al solo scopo di valutare l’eventuale applicazione dell’articolo 68, paragrafo 3, delle misure di attuazione.
  • 1.21. Al fine di dimostrare la loro conformità con i requisiti di cui all’articolo 171 delle misure di attuazione, le imprese partecipanti non dovrebbero ripartire una partecipazione trattando solo alcune parti come strategiche. Quando viene individuata la natura strategica di una partecipazione specifica:

    • a) nel caso di una partecipazione detenuta in un ente finanziario o creditizio, tutti gli investimenti in fondi propri sono strategici;
    • b) nel caso di qualsiasi altra impresa partecipata, tutti gli investimenti in strumenti di capitale riguardanti la partecipazione sono strategici.
  • 1.22. Nel dimostrare che è probabile che il valore dell’investimento in strumenti di capitale sia significativamente meno volatile ai sensi dell’articolo 171, lettera a), delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero garantire che:

    • a) valutazioni coerenti e appropriate siano applicate nel corso del tempo sia alla partecipazione sia agli gli altri strumenti di capitale scelti come base di confronto;
    • b) considerino l’impatto della loro incidenza sul valore della partecipazione.
  • 1.23. Nel dimostrare che la natura dell’investimento è strategica, ai sensi dell’articolo 171, lettera b), punti i)-iii), delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero:

    • a) indicare il periodo durante il quale s’intende applicare la strategia intesa a detenere la partecipazione;
  • b) considerare l’impatto delle condizioni di mercato sulle principali politiche;

  • c) individuare eventuali fattori significativi che interessano, o limitano, la capacità dell’impresa partecipante di mantenere la propria strategia e la modalità con cui questi potrebbero essere o sarebbero mitigati.

  • 1.24. Nel dimostrare l’esistenza di un legame duraturo, ai sensi dell’articolo 171, lettera b, punto iv), delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero considerare i seguenti criteri:

    • a) se una relazione stabile tra le due imprese esiste nel tempo;
    • b) se questa relazione stabile dà luogo a uno stretto legame economico, alla condivisione dei rischi e dei benefici tra le imprese o all’esposizione reciproca ai rischi;
    • c) la forma della relazione tra le due imprese, che può includere la proprietà, prodotti comuni o linee di distribuzione, la vendita abbinata, la creazione di joint venture o altri legami operativi e finanziari di lungo termine.
  • 1.25. Conformemente all’articolo 171, lettera b), punto iv), delle misure di attuazione, l’impresa partecipante che fa parte di un gruppo dovrebbe considerare le principali politiche che guidano o limitano le azioni del gruppo come quelle definite dall’impresa capogruppo o, in alternativa, dall’impresa che fissa le principali politiche per il gruppo nel suo complesso.

  • 1.26. Le imprese partecipanti dovrebbero documentare la valutazione svolta riguardo alle questioni di cui all’articolo 171 delle misure di attuazione e ai paragrafi 1.21-1.25, compresi tutti gli altri fattori pertinenti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa.

Orientamento 4 - Ambito dei calcoli ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione

  • 1.27. Nel determinare il valore delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero includere gli strumenti di capitale e altri elementi di fondi propri, siano essi detenuti direttamente o indirettamente.

  • 1.28. Le imprese partecipanti dovrebbero seguire i seguenti approcci:

    • a) per le detenzioni dirette, il valore delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi, come stabilito dall’impresa partecipante secondo i principi di valutazione contemplati dalla direttiva solvibilità II, dovrebbe essere utilizzato ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione di cui all’orientamento 5;
    • b) le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, detenute indirettamente tramite un’altra partecipazione in un ente finanziario o creditizio non dovrebbero essere considerate ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione, in quanto il loro valore dovrebbe essere già stato incluso nel
  • valore della partecipazione detenuta direttamente in un ente finanziario o creditizio ai sensi della lettera a);

  • c) una deduzione per una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente dovrebbe avere luogo solo quando le imprese partecipate tra l’impresa partecipante e la partecipazione finanziaria e creditizia sono diverse dalle partecipazioni finanziarie e creditizie;

  • d) per le altre detenzioni indirette in un ente finanziario o creditizio, il valore della partecipazione, come stabilito dall’impresa partecipata, a norma dell’articolo 13 delle misure di attuazione, dovrebbe essere utilizzato ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione;

  • e) i valori utilizzati ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione dovrebbero rappresentare la proprietà proporzionale dell’impresa partecipante, detenuta direttamente e indirettamente, relativa alla partecipazione nell’ente finanziario o creditizio.

Orientamento 5 - Calcoli ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione

  • 1.29. Nel calcolare il 10 % degli elementi inclusi all’articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), delle misure di attuazione ai fini dell’articolo 68 delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero utilizzare l’importo degli elementi di base dei fondi propri prima di procedere a eventuali deduzioni ai sensi dell’articolo 68 delle misure di attuazione riguardo alle partecipazioni in enti finanziari e creditizi.
  • 1.30. Qualora il valore di tutte le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, diverse dalle partecipazioni di cui all’articolo 68, paragrafo 1, delle misure di attuazione, non superi il 10 % degli elementi previsti all’articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), delle misure di attuazione, ai fini dell’articolo 68, paragrafo 2, delle misure di attuazione, non viene operata alcuna deduzione e si applicano gli orientamenti 8 o 9.
  • 1.31. Le imprese partecipanti dovrebbero solo applicare l’articolo 68, paragrafo 3, delle misure di attuazione nei casi in cui:
    • a) abbiano dimostrato in conformità dell’orientamento 3 che la partecipazione risponde ai criteri relativi a una partecipazione strategica;
    • b) l’impresa partecipante e la partecipazione siano contemplate nei calcoli sulla base del metodo 1 ai sensi della direttiva 2002/87/CE per il conglomerato finanziario cui appartengono o sulla base del metodo 1 a titolo della direttiva solvibilità II.

Orientamento 6 - Deduzioni in relazione alle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi

1.32. Laddove le deduzioni a norma dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, delle misure di attuazione non possono essere operate dal livello corrispondente, come prescritto dall’articolo 68, paragrafo 5, delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero adottare i seguenti approcci:

  • a) nel caso in cui gli elementi da dedurre non siano classificati nei livelli di cui all’articolo 68, paragrafo 5, delle misure di attuazione, tutte le deduzioni dovrebbero essere operate a partire dall’importo degli elementi previsti all’articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), delle misure di attuazione;
  • b) qualora l’importo della deduzione sia superiore all’importo da cui deve essere dedotto a norma dell’articolo 68, paragrafo 5, delle misure di attuazione, l’eccedenza dovrebbe essere dedotta come segue:
    • (i) le detenzioni di strumenti aggiuntivi di classe 1 superiori agli elementi previsti all’articolo 69, lettera a), punti iii) e v), e lettera b), delle misure di attuazione, si deducono dagli elementi di cui all’articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), delle misure di attuazione;
    • (ii) le detenzioni di strumenti di classe 2 superiori ai fondi propri di base di cui all’articolo 72 delle misure di attuazione sono dedotte prima dagli elementi inclusi nell’articolo 69, lettera a), punti iii), v) e lettera b), delle misure di attuazione, e poi dagli elementi previsti all’articolo 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), delle misure di attuazione, fino al completamento della deduzione.

Orientamento 7 - Adeguamenti dovuti alle deduzioni delle partecipazioni indirette negli enti finanziari e creditizi

  • 1.33. Quando è richiesta una deduzione del valore di una partecipazione in un ente finanziario o creditizio detenuta indirettamente, in tutto o in parte, in conformità all’articolo 68 delle misure di attuazione, le imprese partecipanti dovrebbero, esclusivamente ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità:
    • a) ridurre, per l’importo di tale deduzione, il valore dell’impresa partecipata detenuta direttamente, che è un’attività dell’impresa partecipante, attraverso cui la partecipazione nell’ente finanziario o creditizio è detenuta indirettamente;
    • b) per l’adeguamento di cui alla lettera a), seguire l’approccio di cui all’articolo 68, paragrafo 5, delle misure di attuazione e all’orientamento 6.

Orientamento 8 - Applicazione della formula standard alle imprese partecipate

1.34. Il presente orientamento si applica alle imprese partecipanti che utilizzano la formula standard per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità in relazione ai rischi derivanti dalle imprese partecipate detenute direttamente dall’impresa partecipante.

  • 1.35. Quando un’impresa partecipante detiene come attività elementi di fondi propri di un’impresa partecipata e il loro valore non viene interamente dedotto o non viene dedotto affatto, dai fondi propri dell’impresa partecipante a seguito dell’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione, gli oneri del rischio per il valore residuo di tali detenzioni dovrebbe essere calcolato secondo la formula standard.
  • 1.36. L’impresa partecipante dovrebbe applicare la formula standard come segue:
    • a) le detenzioni del capitale sociale ordinario o delle azioni privilegiate dell’impresa partecipata dovrebbero essere trattate come strumenti di capitale che applicano il sottomodulo del rischio azionario a seconda dei casi;
    • b) le detenzioni in passività subordinate emesse dall’impresa partecipata dovrebbero essere trattate come strumenti finanziari, tenendo conto delle condizioni contrattuali e dell’applicazione eventuale dello stress di mercato, compreso il tasso di interesse, lo spread, la valuta, la concentrazione e altri sottomoduli di rischio, se del caso;
    • c) le detenzioni di cui sopra, che presentano elementi di tipo azionario e obbligazionario, dovrebbero essere trattate in conformità con l’orientamento 5 degli Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard.

Orientamento 9 - Applicazione di modelli interni alle imprese partecipate

  • 1.37. Questo orientamento si applica alle imprese partecipanti che si avvalgono di un modello interno completo o parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in relazione ai rischi derivanti da imprese partecipate.
  • 1.38. Quando un’impresa partecipante detiene come attività elementi di fondi propri di un’impresa partecipata e il loro valore non viene interamente dedotto o non viene dedotto affatto dai fondi propri dell’impresa partecipante a seguito dell’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione, i rischi derivanti dal valore residuo di tali detenzioni dovrebbero essere riflessi nel modello interno.
  • 1.39. L’impresa partecipante dovrebbe riportare nel modello interno tutti i rischi quantificabili rilevanti derivanti dalle sue imprese partecipate, tenendo conto delle esposizioni verso le imprese partecipate, incluse le detenzioni di attività e passività subordinate. Le misure pertinenti di tali rischi dovrebbero essere integrate nel modello.
  • 1.40. Quando un’impresa partecipante esegue il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di singola impresa per una partecipazione o un’impresa partecipata in modo che tenga conto dei rischi per il valore delle attività e delle passività sottostanti di tale impresa partecipata, dovrebbe garantire che si tratti di un calcolo adeguato a livello di singola impresa, e non dovrebbe sostituire tale calcolo con un calcolo consolidato, come se l’impresa partecipante e la sua impresa partecipata fossero un gruppo ai sensi della direttiva solvibilità II.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

  • 1.41. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
  • 1.42. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
  • 1.43. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
  • 1.44. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

1.45. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.