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ORIENTAMENTI SULLE SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA SUI PEPP

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ORIENTAMENTI SULLE SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA SUI PEPP

EIOPA-21/260 31/03/2021

Indice

1. Introduzione 3
2. Orientamenti 3

1. Introduzione

  • (1) A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 (1) (il regolamento EIOPA) e dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 (2) (il regolamento PEPP), l’EIOPA emana i presenti orientamenti per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente alle segnalazioni a fini di vigilanza sui PEPP per quanto concerne i dati relativi alla natura, alla portata e al formato delle informazioni che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare alle autorità competenti a intervalli predefiniti e al verificarsi di eventi predefiniti.
  • (2) I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento PEPP e agli istituti finanziari che sono fornitori di PEPP ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento PEPP.
  • (3) Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione. Gli orientamenti fanno riferimento alla «relazione di vigilanza sul PEPP», definita come la relazione descrittiva periodica e ad hoc che consente ai fornitori di PEPP di riferire in merito all’evoluzione dell’attività relativa al PEPP e permette di monitorare l’efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio e la conformità costante al regolamento PEPP.
  • (4) Gli orientamenti si applicano a decorrere dal 22 marzo 2022.

2. Orientamenti

Orientamento 1 – Frequenza della segnalazione periodica a fini di vigilanza

  • 1.1. Le autorità competenti devono garantire che i fornitori di PEPP comunichino ogni anno all’autorità competente interessata, facendo riferimento alla chiusura del loro esercizio finanziario, le informazioni quantitative a fini di vigilanza sull’attività di fornitura di PEPP.
  • 1.2. Le autorità competenti devono garantire che i fornitori di PEPP trasmettano la relazione di vigilanza sul PEPP all’autorità competente interessata almeno ogni tre anni dopo la data di registrazione del PEPP e in caso di mutamenti significativi dell’attività relativa al PEPP o di modifiche apportate al PEPP, ferma restando la prima comunicazione, che deve essere effettuata alla chiusura dell’esercizio relativo all’anno di registrazione.
  • 1.3. Le autorità competenti possono richiedere che la segnalazione periodica a fini di vigilanza venga effettuata con maggiore frequenza, seguendo un approccio basato sul rischio. In caso di cambiamenti sostanziali delle informazioni presentate dopo la comunicazione effettuata dal fornitore di PEPP, le autorità competenti devono garantire che le informazioni modificate vengano nuovamente comunicate in modo pertinente e tempestivo.

( 1) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48- 83).

( 2) Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pagg. 1-63).

Orientamento 2 – Termini per la presentazione delle informazioni

  • 2.1 Le autorità competenti devono garantire che i fornitori di PEPP riferiscano all’autorità competente le informazioni annuali quantitative, in base alle norme settoriali in materia di presentazione annuale valide per il singolo fornitore di PEPP, entro 16 settimane dopo la chiusura dell’esercizio finanziario del fornitore di PEPP.
  • 2.2. Per quanto concerne la relazione di vigilanza sul PEPP, le autorità competenti devono garantire che i fornitori di PEPP la trasmettano all’autorità competente entro 18 settimane dopo la chiusura dell’esercizio finanziario del fornitore di PEPP.
  • 2.3 Le autorità competenti devono comunicare all’EIOPA la segnalazione periodica a fini di vigilanza entro 4 settimane dopo i termini di cui all’orientamento 2.1.

Orientamento 3 – Contenuto della relazione di vigilanza sul PEPP

  • 3.1 Le autorità competenti devono garantire che la relazione di vigilanza sul PEPP tratti i seguenti ambiti:
    • (a) aspetti pertinenti all’attività relativa al PEPP;
    • (b) la strategia di investimento adottata e i suoi risultati;
    • (c) i sistemi di gestione del rischio e l’efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio per il PEPP;
    • (d) implicazioni pertinenti del quadro prudenziale del fornitore di PEPP.

Orientamento 4 – Relazione di vigilanza sul PEPP: l’attività relativa al PEPP

  • 4.1 Le autorità competenti devono garantire che, nella relazione di vigilanza sul PEPP, il fornitore di PEPP descriva la natura della propria attività relativa al PEPP, le opzioni di investimento e l’ambiente esterno, nonché gli eventi esterni o aziendali significativi verificatisi nel periodo di riferimento e informazioni generali sul PEPP, che devono includere:
    • (a) il numero di registrazione del PEPP;
    • (b) il nome e l’indirizzo dei revisori esterni del fornitore di PEPP;
    • (c) una descrizione dell’opzione di investimento in PEPP e delle garanzie, ivi compresa una descrizione della fissazione dei prezzi di tali garanzie offerte dal fornitore, nonché i paesi in cui quest’ultimo offre tali opzioni, evidenziando nello specifico eventuali modifiche avvenute nel periodo di riferimento;
    • (d) una descrizione del mercato di riferimento e dei risparmiatori in PEPP effettivi. Tale descrizione deve indicare almeno il profilo dell’età dei risparmiatori in PEPP cui il prodotto è rivolto e come la valutazione della situazione finanziaria, delle conoscenze finanziarie e della capacità dei risparmiatori in PEPP di sostenere perdite venga considerata ai fini del profilo di investimento;
    • (e) gli eventi esterni o aziendali significativi verificatisi nel periodo di riferimento, ove non siano stati riportati più dettagliatamente altrove, che hanno

avuto un impatto rilevante sugli obiettivi dei risparmiatori in PEPP, sul fornitore di PEPP o sui relativi modelli aziendali e sulla strategia relativa al PEPP;

  • (f) le tendenze e i fattori principali che hanno contribuito positivamente o negativamente all’evoluzione, alla performance e alla posizione del PEPP nel periodo di riferimento;
  • (g) una descrizione dei canali di distribuzione utilizzati per vendere il PEPP, nonché dei controlli per garantirne la distribuzione adeguata;
  • (h) una descrizione delle procedure di trasferimento previste per l’attività relativa al PEPP e attuate nel periodo di riferimento;
  • (i) una descrizione di alto livello dei reclami pervenuti, comprendente: gli esiti dei reclami, la scadenza media dei contratti in relazione ai quali sono pervenuti i reclami, l’oggetto di questi ultimi e le azioni pertinenti avviate dal fornitore per far fronte ai reclami specifici, nonché interventi di portata più ampia per affrontare tutti i problemi relativi alla progettazione e alla distribuzione del PEPP.
  • 4.2 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP indichi la struttura di governance relativa all’attività di fornitura del PEPP, trattando almeno:
    • (a) le procedure amministrative e contabili previste che consentono al fornitore di PEPP di redigere relazioni che riflettano un quadro fedele e veritiero degli investimenti in PEPP e delle passività e osservino tempestivamente tutte le norme contabili applicabili;
    • (b) informazioni sui compiti principali della funzione di conformità, ove applicabile, attuata per l’attività relativa al PEPP;
    • (c) informazioni sui sistemi e sui controlli in atto per garantire il rispetto della policy in materia di controllo e governance del prodotto;
    • (d) ove pertinente, una descrizione delle modalità di attuazione, per l’attività relativa al PEPP, dei compiti principali della funzione attuariale;
    • (e) una spiegazione di alto livello sui partenariati e sui contratti con parti esterne per il PEPP e sul funzionamento di tali contratti o partenariati, nonché i relativi termini e condizioni e la loro performance per i contratti PEPP interessati.

Orientamento 5 – Relazione di vigilanza sul PEPP: strategia di investimento e performance

  • 5.1 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP descriva la strategia di investimento utilizzata per ogni opzione di investimento del PEPP. Tale descrizione dovrebbe includere almeno:

    • (a) una descrizione dei sistemi previsti per garantire la conformità all’articolo 41 del regolamento PEPP;
    • (b) un’identificazione dei fattori di rischio e delle fonti di rendimento della strategia di investimento;
    • (c) una descrizione di come la strategia di investimento tenga conto degli interessi dei risparmiatori in PEPP, considerando il loro profilo specifico e i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG);
    • (d) una descrizione dei sistemi previsti per monitorare la strategia di investimento del PEPP e la policy per modificare, se necessario, tale strategia;
  • (e) ove pertinente, una descrizione del piano di gestione della liquidità e delle azioni che il fornitore di PEPP può avviare nel caso in cui tale evento si verifichi.

  • 5.2 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP riporti informazioni dettagliate sui risultati finanziari degli investimenti detenuti in relazione al PEPP, tra cui:

    • (a) l’analisi, a cura dell’organo amministrativo o di gestione, della performance complessiva degli investimenti relativi al PEPP;
    • (b) informazioni sugli utili o sulle perdite derivanti dagli investimenti in PEPP e, ove pertinente, le componenti di tali entrate provenienti da sottoinsiemi corrispondenti delle categorie di investimento;
    • (c) l’impatto dei derivati sui risultati degli investimenti in PEPP;
    • (d) informazioni sulle spese per gli investimenti in PEPP sostenute nel periodo di riferimento rispetto agli anni precedenti, nonché i motivi all’origine di modifiche sostanziali.

Orientamento 6 – Relazione di vigilanza sul PEPP: tecniche di gestione e di attenuazione del rischio

  • 6.1 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP illustri i tipi di rischi cui i risparmiatori in PEPP sono o potrebbero essere esposti, il sistema di gestione del rischio in merito alla fornitura di PEPP, compresa la relativa strategia in materia di rischi e le politiche scritte previste per garantire la conformità a tale strategia.

  • 6.2 Le autorità competenti devono garantire che i fornitori di PEPP descrivano come il sistema di gestione del rischio possa identificare, quantificare, monitorare, gestire e comunicare, in modo continuo, i rischi cui i risparmiatori in PEPP sono o potrebbero essere esposti, nonché le loro interdipendenze. Le informazioni richieste devono includere:

    • (a) il quadro di gestione del rischio attuato per l’attività relativa al PEPP, basato su politiche scritte riguardanti le modalità con cui i rischi vengono affrontati, tenendo conto della natura, del volume e della complessità del PEPP offerto;
    • (b) i sistemi previsti per garantire la conformità ai requisiti del regolamento PEPP;
    • (c) la portata e la natura dei sistemi di gestione del rischio, basati su politiche scritte riguardanti le modalità di gestione dei rischi, ivi compresa una descrizione degli strumenti di gestione impiegati per identificare, quantificare, monitorare, gestire e comunicare i rischi relativi alla fornitura del PEPP, rilevando gli approcci adottati dal fornitore del PEPP almeno per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari e di liquidità, di mercato, di credito, dei rischi connessi alla reputazione e all’ESG;
    • (d) l’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio previsti, tenendo conto dei rischi connessi al PEPP che tali sistemi sono destinati a controllare;
    • (e) una revisione ad alto livello della portata, della frequenza e dei requisiti delle informazioni gestionali presentate all’organo amministrativo o di gestione in merito al PEPP;
    • (f) dettagli relativi al modo in cui il fornitore di PEPP monitora i rischi derivanti da posizioni su strumenti derivati non iscritti.
  • 6.3 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP trasmetta informazioni dettagliate sulle tecniche di attenuazione del rischio utilizzate. Tali informazioni devono includere almeno:

    • (a) dettagli sui meccanismi di allocazione, approcci, metodologie riguardanti le tecniche di attenuazione del rischio impiegate per le opzioni di investimento in PEPP e i risultati effettivi di queste tecniche;
    • (b) i processi per monitorare l’efficacia costante di queste pratiche di attenuazione del rischio.

Orientamento 7 – Relazione di vigilanza sul PEPP: aspetti relativi al quadro prudenziale del fornitore di PEPP

  • 7.1 Le autorità competenti devono garantire che il fornitore di PEPP riferisca i seguenti dettagli:
    • (a) informazioni sui principi di valutazione applicati ai fini della solvibilità, ove applicabile;
    • (b) informazioni sulla struttura patrimoniale, sui coefficienti di capitale e sul livello di leva finanziaria del fornitore di PEPP, ove applicabile.

Norme in materia di conformità e segnalazione

  • 8.1 II presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
  • 8.2 Le autorità competenti che sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero integrarli opportunamente nel proprio quadro normativo o di vigilanza.
  • 8.3 Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi laddove non si conformino, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
  • 8.4 In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi in materia di segnalazione e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

8.5 Ai sensi del regolamento EIOPA, i presenti orientamenti potrebbero essere soggetti a una revisione futura a cura dell’EIOPA.

EIOPA

Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt – Germany Tel. + 49 69-951119-20