Orientamenti sull’applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita
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Orientamenti sull’applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita
Introduzione
- 1.1. Conformemente all’articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso “regolamento EIOPA”) 1 , l’EIOPA emana orientamenti sull’applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita.
- 1.2. Gli orientamenti riguardano l’articolo 105, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)2 nonché gli articoli 137, 138 e 139 delle misure di attuazione3 .
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti mirano a favorire la convergenza delle prassi negli Stati membri e ad assistere le imprese nel calcolo del proprio requisito patrimoniale per il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita ai sensi della direttiva solvibilità II.
- 1.5. I presenti orientamenti contengono indicazioni in merito a quali tassi sottoporre a variazioni permanenti istantanee (shock) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita di cui all’articolo 105, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II. Questi si concentrano sul:
- a) sottomodulo del rischio di mortalità di cui all’articolo 105, paragrafo 3, lettera a), della direttiva solvibilità II e all’articolo 137 delle misure di attuazione;
- b) sottomodulo del rischio di longevità di cui all’articolo 105, paragrafo 3, lettera b), della direttiva solvibilità II e all’articolo 138 delle misure di attuazione;
- c) sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità di cui all’articolo 105, paragrafo 3, lettera c), della direttiva solvibilità II e all’articolo 139 delle misure di attuazione.
- 1.6. L’orientamento 5 fornisce indicazioni sulla modalità con la quale le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invaliditàmorbilità, nel caso in cui un contratto consenta più stati di invalidità. Inoltre, mira a sostenere le imprese nell’individuare correttamente i tassi di transizione da sottoporre a shock ai fini del calcolo delle riserve tecniche in condizioni di stress.
- 1.7. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.
2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.
3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.
1.8. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.
Orientamento 1 – Incremento dei tassi di mortalità
1.9. Le imprese dovrebbero applicare l’incremento dei tassi di mortalità di cui all’articolo 137 delle misure di attuazione, indipendentemente dall’unità temporale dei tassi (annuale, mensile ecc.) e laddove l’incremento dei tassi di mortalità comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. A seguito dell’incremento, i tassi non dovrebbero superare un valore pari a 1.
Orientamento 2 – Decremento dei tassi di mortalità
1.10. Le imprese dovrebbero applicare il decremento dei tassi di mortalità di cui all’articolo 138 delle misure di attuazione, indipendentemente dall’unità temporale dei tassi (annuale, mensile ecc.) e laddove il decremento dei tassi di mortalità comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
Orientamento 3 – Incremento dei tassi di incidenza di invalidità e morbilità
1.11. Le imprese dovrebbero applicare l’incremento dei tassi di invalidità e morbilità di cui all’articolo 139, lettere a) e b), delle misure di attuazione, indipendentemente dall’unità temporale del tasso (annuale, mensile, ecc.). A seguito dell’incremento, i tassi di invalidità e morbilità non dovrebbero superare un valore pari a 1.
Orientamento 4 – Decremento dei tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità
- 1.12. Le imprese dovrebbero applicare il decremento dei tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità di cui all’articolo 139, lettera c), delle misure di attuazione, indipendentemente dall’unità temporale del tasso (annuale, mensile ecc.).
- 1.13. In deroga al paragrafo precedente, le imprese non dovrebbero applicare il decremento ai tassi di recupero con un valore pari 1, che rispecchia semplicemente il fatto che i pagamenti delle prestazioni cessano dopo un determinato periodo definito per contratto.
Orientamento 5 – Garanzie riguardo ai vari stati di salute
1.14. Quando i tassi di transizione tra diversi stati di salute sono contabilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, le imprese dovrebbero prendere in considerazione tutti i tassi di transizione da un determinato stato a uno stato più grave a titolo dei tassi di invalidità e morbilità e tutti i tassi di transizione da un determinato stato a uno meno grave (compreso lo stato “sano”) a titolo dei tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità di cui all’articolo 139 delle misure di attuazione, indipendentemente dallo stato attuale del contraente per il quale è calcolata una riserva tecnica.
1.15. Solo i tassi di persistenza dovrebbero essere adeguati in modo che, dopo lo shock, la somma dei tassi di transizione da uno stato ad altri raggiunga ancora un valore pari a 1.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.16. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.17. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.18. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.19. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.20. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.