Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
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Orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
Introduzione
- 1.1. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso “regolamento EIOPA”) 1 , l’EIOPA ha elaborato orientamenti sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite.
- 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 103, lettera c), e 108, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso “solvibilità II”) 2 , nonché gli articoli 83, 205-207 delle misure di attuazione3 .
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I seguenti orientamenti si propongono di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione in materia di calcolo degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite al requisito patrimoniale di solvibilità.
- 1.5. Gli orientamenti 1-14 si applicano, sulla base della singola impresa, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard e, se del caso, anche ai gruppi che ne fanno uso.
- 1.6. Gli orientamenti 15-22 si applicano ai gruppi che utilizzano la formula standard e quando viene impiegato il metodo 1, esclusivamente o in combinazione con il metodo 2. Quando si utilizza il metodo 2 in via esclusiva, gli orientamenti 15-22 non si applicano in quanto l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite non viene operato a titolo aggiuntivo a livello di gruppo. Quando viene utilizzata la combinazione di entrambi i metodi, gli orientamenti si applicano solo alla parte consolidata del gruppo.
- 1.7. Gli orientamenti non riguardano la valutazione delle riserve tecniche o le attività e passività fiscali differite iscritte in bilancio secondo la direttiva solvibilità II, dal momento che tali elementi sono contemplati dall’articolo 15 delle misure di attuazione.
- 1.8. Il termine “imposte differite” è usato nella direttiva solvibilità II in due contesti: in primo luogo per descrivere gli elementi in bilancio secondo la direttiva solvibilità II e, in secondo luogo, in relazione al calcolo degli aggiustamenti al requisito patrimoniale di solvibilità. Per evitare confusione, i seguenti
1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.
2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.
3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.
orientamenti introducono il termine “imposte differite nozionali” per gli elementi utilizzati nel calcolo dell’aggiustamento.
- 1.9. Ai fini dei presenti orientamenti è stata elaborata la seguente definizione:
- “imposte differite nozionali” si riferisce alla somma dei prodotti di tutte le aliquote fiscali pertinenti e sostanziali e a tutte le modifiche pertinenti e sostanziali riguardanti le differenze temporanee tra la valutazione ai sensi della direttiva solvibilità II e la valutazione a fini fiscali scaturente dalla perdita istantanea di cui all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione. Nel caso più semplice, se esiste una sola aliquota fiscale e tutte le perdite favoriscono una modifica delle differenze temporanee, le imposte differite nozionali sarebbero rappresentate dal prodotto di un’aliquota fiscale uniforme e dalla perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione. Le “imposte differite nozionali” non rappresentano la differenza delle imposte differite nel periodo precedente e in quello successivo allo stress4 . Un’impresa dovrebbe valutare quale ammontare delle imposte differite nozionali potrebbe essere contabilizzato in bilancio secondo la direttiva solvibilità II dopo aver subito la perdita in condizioni di stress.
- 1.10. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
- 1.11. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
Sezione I: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche
Orientamento 1 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base
- 1.12. Nel calcolare l’impatto di uno scenario sui fondi propri di base di cui all’articolo 83 delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero:
- a) mantenere invariati i flussi di cassa relativi alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale senza riattualizzarli; e
- b) se lo scenario si ripercuote sulla struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio, in particolare lo stress al livello dei tassi di interesse, riattualizzare solo i flussi di cassa relativi alle prestazioni garantite.
- 1.13. Le imprese dovrebbero attenersi ai requisiti di cui al paragrafo 1.12 al momento di formulare future misure di gestione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), delle misure di attuazione.
4 A titolo di esempio, il concetto di imposte differite nozionali è consultabile in un’appendice alla nota esplicativa.
Orientamento 2 - Metodo per la determinazione del requisito patrimoniale dei sottomoduli nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base
- 1.14. Fatto salvo l’orientamento 1, laddove il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del requisito patrimoniale di solvibilità di base si fonda sull’impatto di uno scenario, le autorità di vigilanza dovrebbero consentire alle imprese di determinare il proprio requisito patrimoniale in funzione del rispettivo requisito patrimoniale derivato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base nel seguente modo:
- a) calcolare il valore della futura partecipazione agli utili a carattere discrezionale, tenendo in considerazione l’impatto dello scenario;
- b) calcolare la differenza tra il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale nel bilancio corrente secondo la direttiva solvibilità II e il valore di cui alla lettera a);
- c) aggiungere la differenza b) al requisito patrimoniale per il modulo o sottomodulo derivato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto.
Orientamento 3 - Impatto dello stress sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale nel calcolo netto
- 1.15. Nel determinare l’impatto di uno scenario sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale incluse nelle riserve tecniche di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione:
- a) l’impatto dello scenario sugli utili futuri; e
- b) le future misure di gestione per quanto riguarda la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in risposta allo scenario.
- 1.16. Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto, le imprese dovrebbero consentire gli stress a livello dei tassi di interesse, comprese le eventuali modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per l’attualizzazione dei flussi di cassa relativi alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
Orientamento 4 - Tassi di bonus futuri
1.17. Qualora le ipotesi sulle future misure di gestione seguendo uno scenario di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b), delle misure di attuazione, prevedano la variazione dei tassi di bonus futuri, le imprese dovrebbero consentire, nella misura della variazione, la natura e la portata dello stress sottostante.
Orientamento 5 – Misure di gestione
- 1.18. Le imprese dovrebbero formulare ipotesi sulle future misure di gestione per quanto riguarda la distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che siano coerenti con la loro prassi di attività corrente.
- 1.19. Nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, le imprese dovrebbero formulare ipotesi sulle future misure di gestione a un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali sostanziali e rilevanti sulla distribuzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
Sezione II: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite - calcolo
Orientamento 6 - Granularità del calcolo
1.20. Le imprese dovrebbero eseguire il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a un livello di granularità che rispecchia tutte le normative sostanziali e pertinenti in tutti i regimi fiscali applicabili.
Orientamento 7 – Principi e approcci di valutazione
- 1.21. Le imprese dovrebbero calcolare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite sottoponendo a condizioni di stress il bilancio secondo la direttiva solvibilità II e traendo le conseguenze sugli importi fiscali dell’impresa. L’aggiustamento dovrebbe essere calcolato sulla base delle differenze temporanee tra i valori sottoposti a prove di stress di cui alla direttiva solvibilità II e gli importi corrispondenti per fini fiscali.
- 1.22. In conformità con i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero tener conto di tutte le attività e passività rilevate a fini fiscali o di solvibilità nel calcolo della capacità assorbimento di perdite delle imposte differite.
- 1.23. In deroga al paragrafo 1.22, le autorità di vigilanza dovrebbero consentire alle imprese, nel determinare le conseguenze fiscali della perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione, di adottare un approccio basato su aliquote fiscali medie, a condizione che siano in grado di dimostrare che tali aliquote fiscali medie siano determinate a un livello adeguato, e che tale approccio eviti un errore sostanziale dell’aggiustamento.
Orientamento 8 - Attribuzione delle perdite
1.24. Qualora utilizzino un approccio basato su aliquote fiscali medie, le imprese dovrebbero attribuire la perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione, alle sue cause, a norma dell’articolo 207, paragrafo 5, delle misure di attuazione se il calcolo dell’aggiustamento delle imposte differite a
- livello aggregato non rispecchia tutte le normative sostanziali e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.
- 1.25. Qualora la ripartizione di cui al paragrafo 1.24 non rifletta tutte le normative sostanziali e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, le imprese dovrebbero assegnare la perdita alle voci di bilancio aventi un livello di granularità sufficiente per soddisfare tale requisito.
Orientamento 9 - Accordi per la cessione di utili o perdite
- 1.26. Se un’impresa ha stipulato accordi contrattuali relativi alla cessione di utili o perdite in favore di un’altra impresa o è vincolata da altre intese ai sensi della normativa fiscale in vigore nello Stato membro (gruppi di imposte) o da un’intesa in base alla quale tale cessione è prevista o si palesa attraverso una compensazione di tali perdite con gli utili di un’altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore nello Stato membro (unità fiscale), l’impresa dovrebbe prendere in considerazione tali accordi o intese ai fini del calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
- 1.27. Dove è contrattualmente previsto e probabile che la perdita formerà l’oggetto di una cessione in favore di un’altra impresa o se tale cessione di perdite si palesa attraverso una compensazione di tali perdite con gli utili di un’altra impresa (“impresa ricevente”) dopo che l’impresa (“impresa cedente”) subisce la perdita istantanea di cui all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione, l’impresa cedente dovrebbe solo rilevare l’aggiustamento delle imposte differite correlate nella misura in cui il pagamento o altra prestazione sarà ricevuto in cambio della cessione delle perdite di imposte nozionali.
- 1.28. L’impresa cedente dovrebbe rilevare il pagamento o la prestazione esigibile solo nella misura in cui un aggiustamento delle imposte differite potrebbe essere rilevato secondo l’orientamento 10, se la perdita non ha formato l’oggetto di una cessione.
- 1.29. L’impresa cedente dovrebbe rilevare il pagamento o le prestazioni esigibili solo se l’intesa o l’accordo contrattuale è efficace e opponibile da parte dell’impresa cedente rispetto alla cessione di tali elementi.
- 1.30. Se il valore del pagamento o della prestazione esigibile è subordinato alla solvibilità o alla situazione fiscale dell’impresa ricevente o a quella del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme, l’impresa cedente dovrebbe basare la valutazione dei pagamenti o delle prestazioni esigibili su una stima affidabile del valore dell’importo esigibile atteso in cambio della perdita ceduta.
- 1.31. L’impresa cedente dovrebbe verificare che l’impresa ricevente sia in grado di onorare le proprie obbligazioni in circostanze di stress, ovvero dopo le condizioni di stress del requisito patrimoniale di solvibilità se l’impresa ricevente è soggetta alla direttiva solvibilità II.
- 1.32. L’impresa cedente dovrebbe riflettere qualsiasi imposta dovuta sui pagamenti o sulle prestazioni ricevuti nell’importo rilevato delle imposte differite nozionali.
1.33. Qualora la singola impresa ricevente sia soggetta alla direttiva solvibilità II non dovrebbe rilevare la perdita oggetto di cessione nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
Sezione III: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite - rilevamento
Orientamento 10 - Natura temporanea
1.34. Le imprese dovrebbero rilevare le attività delle imposte differite nozionali subordinate alla loro natura temporanea. Il rilevamento dovrebbe essere basato sulla misura in cui la compensazione è consentita secondo i pertinenti regimi fiscali. Questo può includere le passività fiscali compensate a fronte di quelle pregresse o passività fiscali attuali o future probabili.
Orientamento 11 - Evitare il doppio conteggio
- 1.35. Le imprese dovrebbero garantire che le attività fiscali differite derivanti dalla perdita istantanea definita all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione non siano supportate dalle stesse passività fiscali differite o utili imponibili futuri che già supportano il rilevamento delle attività fiscali differite ai fini della valutazione in bilancio secondo la direttiva solvibilità II, ai sensi dell’articolo 75 della direttiva solvibilità II.
- 1.36. Le imprese dovrebbero seguire i principi di cui all’articolo 15 delle misure di attuazione nel rispettivo rilevamento delle attività fiscali differite nozionali in un bilancio in condizioni di stress secondo la direttiva solvibilità II.
Orientamento 12 - Rilevamento sulla base di utili futuri
- 1.37. Se il rilevamento delle attività fiscali differite nozionali è supportato da una valutazione di un utile imponibile futuro, le imprese dovrebbero rilevare le attività fiscali differite fittizie nella misura in cui è probabile che avranno a disposizione sufficienti utili imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea.
- 1.38. Le imprese dovrebbero utilizzare tecniche adeguate per valutare il carattere temporaneo delle attività fiscali differite nozionali e la tempistica di utili imponibili futuri che soddisfano i seguenti requisiti:
- a) la valutazione avviene conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, delle misure di attuazione;
- b) la valutazione tiene conto delle prospettive dell’impresa dopo aver subito la perdita istantanea.
Orientamento 13 - Sgravio nel caso in cui la dimostrazione di ammissibilità sia gravosa
1.39. Le autorità di vigilanza dovrebbero consentire alle imprese di non tener conto delle attività fiscali differite fittizie nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite se risulta troppo oneroso per l’impresa dimostrare la loro ammissibilità.
Orientamento 14 - Passività fiscali differite nozionali
1.40. Fatto salvo l’articolo 207, paragrafo 4, delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero includere le passività fiscali differite nozionali derivanti dalla perdita istantanea definita all’articolo 207, paragrafo 1, delle misure di attuazione, nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
Sezione IV: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo - Disposizioni generali
Orientamento 15 – Ambito di applicazione
1.41. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe applicare soltanto l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, quando viene utilizzato il metodo 1 o la combinazione dei metodi, per la parte dei dati consolidati determinati in conformità dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione.
Sezione V: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo
Orientamento 16 – Scenari
1.42. Se la formula standard richiede la scelta tra scenari alternativi, la selezione dovrebbe essere effettuata a livello di gruppo. Al fine di ricavare la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche nei sottomoduli del calcolo a livello di gruppo, lo scenario rilevante per il gruppo dovrebbe essere calcolato per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata a norma dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione, sulla base dell’applicazione della formula illustrata nell’orientamento 17.
Orientamento 17 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto
1.43. Nel determinare la capacità di assorbimento di perdite del gruppo delle riserve tecniche a livello di sottomodulo, l’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe ricavare il calcolo netto di gruppo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di sottomodulo sulla base della seguente formula, considerando l’assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata a norma dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione, ricalcolato sulla base dello scenario rilevante se del caso:
$$netSCR_{sub-module}^{group} = grossSCR_{sub-module}^{group} +$$
$$-\sum_{solo} \alpha^{solo} \left(grossSCR_{sub-\text{mod}ule}^{solo} - netSCR_{sub-\text{mod}ule}^{solo}\right) \bullet \min(1; \frac{FDB^{solo}}{grossSCR^{solo} - netSCR^{solo}})$$
dove:
- $\alpha^{\it solo}$ rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;
- FDBsolo rappresenta l’importo complessivo di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale (FDB) a livello di singola impresa aggiustato per operazioni infragruppo, se necessario, ai sensi dell’articolo 339, paragrafo 2, delle misure di attuazione;
- $netSCR_{sub-module}^{solo}$ e $grossSCR_{sub-module}^{solo}$ dovrebbero essere determinati in conformità dell’orientamento 16;
- $grossSCR^{solo}$ e $netSCR^{solo}$ rappresentano $netSCR^{solo}{sub-module}$ e $grossSCR^{solo}{sub-module}$ aggregati per ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione, utilizzando sia le matrici di correlazione della formula standard pertinente o il modello interno approvato.
- 1.44. Il valore del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (nBSCR) dell’articolo 206, paragrafo 1, delle misure di attuazione dovrebbe essere ricavato con le matrici di aggregazione della formula standard o con il modello interno approvato. Il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale di cui all’articolo 206, paragrafo 1, delle misure di attuazione dovrebbe corrispondere alla parte delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che riguarda la parte dei dati consolidati determinati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) delle misure di attuazione.
Orientamento 18 - Operazioni infragruppo
1.45. Nella preparazione dei dati consolidati, se la parte della migliore stima delle riserve tecniche relative alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione è aggiustata per le operazioni infragruppo, in linea con l’articolo 339, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l’importo complessivo delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale a livello di gruppo dovrebbe essere aggiustato di conseguenza.
Orientamento 19 - Limite superiore
1.46. L’aggiustamento per l’assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo non dovrebbe superare la somma degli aggiustamenti per l’assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione consolidate in conformità dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione.
Orientamento 20 - Calcolo alternativo
- 1.47. In alternativa al calcolo proposto nell’orientamento 17, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione consolidate ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b ) e c), delle misure di attuazione all’interno del gruppo, l’impresa d’assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo in base all’orientamento 21.
- 1.48. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa dovrebbe essere in grado di dimostrare all’autorità di vigilanza del gruppo che, secondo l’attività e il profilo di rischio del gruppo, è garantito un ragionevole livello di omogeneità fra le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale all’interno del gruppo.
Orientamento 21 - Calcolo alternativo
1.49. In conformità con l’orientamento 20, l’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche secondo la sequente formula:
dove: $$Adj_{TP}^{group} = \frac{SCR^{diversified^}}{\sum_{Solo} \propto^{Solo} SCR^{Solo^}} \times \sum_{Solo} \propto^{Solo} Adj_{TP}^{Solo}$$
-
$Adj_{TP}^{solo}$ è l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata a norma dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione;
-
$\alpha^{solo}$ rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;
-
il rapporto $\frac{SCR^{diversified^*}}{\sum_{Solo} \propto SOlo}$ rappresenta l’aggiustamento proporzionale a causa degli effetti di diversificazione a livello di gruppo e, in particolare, al numeratore $SCR^{diversified^*5}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati a norma dell’articolo 336, lettera a), delle misure di attuazione, ma al lordo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle
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$^5$ $\mathit{SCR}^{\mathit{diversified}^}$ è uguale alla somma seguente, nel caso di applicazione della formula standard: $\mathit{SCR}^{\mathit{diversified}^} = \mathit{BSCR}^{\mathit{diversified}} + \mathit{SCR}^{\mathit{diversified}}_{operational}$
riserve tecniche e delle imposte differite; e il denominatore $SCR^{solo^*}$ è il requisito patrimoniale di solvibilità al lordo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione.
Sezione VI: Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo
Orientamento 22 - Calcolo
1.50. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite secondo la seguente formula:
dove: $$Adj_{DT}^{group} = \frac{SCR^{diversified^{}}}{\sum_{Solo} \propto^{Solo} SCR^{Solo^{}}} \times \sum_{Solo} \propto^{Solo} Adj_{DT}^{Solo}$$
- $\alpha^{solo}$ rappresenta la percentuale utilizzata per la costituzione dei conti consolidati;
- $Adj_{DT}^{solo}$ è l’aggiustamento a livello di singola impresa per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ciascuna impresa di (ri)assicurazione consolidata a norma dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione;
- SCRsolo** è il requisito patrimoniale di solvibilità al netto dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite (LAC) delle riserve tecniche e al lordo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione consolidata a norma dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), delle misure di attuazione; e
- SCRdiversified**6 è il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati, ai sensi dell’articolo 336, lettera a), delle misure di attuazione, al netto dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e al lordo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
_
$^6$ $SCR^{diversified^{}}$ è uguale alla somma seguente, nel caso di applicazione della formula standard: $SCR^{diversified^{}} = BSCR^{diversified} + SCR^{diversified}{operational} + Adj^{group}{TP}$
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.51. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.52. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.53. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.54. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.55. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.