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nel settore finanziario

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Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario

Stato dei presenti orientamenti comuni

Il presente documento contiene orientamenti comuni emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (i «regolamenti AEV»). Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per essere conformi agli orientamenti.

Gli orientamenti comuni presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a essere conformi a detti orientamenti comuni, integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti comuni sono diretti principalmente agli istituti finanziari.

Obblighi di notifica

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono essere conformi ai presenti orientamenti comuni, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni vanno inviate a compliance@eba.europa.eu, JointQHGuidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.jointcommittee@esma.europa.eu con il riferimento «JC/GL/2016/01». Sul sito web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche.

Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei rispettivi regolamenti.

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Oggetto

I presenti orientamenti sono volti a chiarire le regole procedurali e i criteri di valutazione che le autorità competenti devono applicare per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario.

2. Ambito e livello d’applicazione

I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti per la valutazione prudenziale di acquisizioni o incrementi di partecipazioni qualificate in imprese interessate.

3. Definizioni

1

3.1 Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

  • (i) «autorità competente»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
    • (a) le autorità competenti indicate nell’articolo 4, paragrafo 2, punto (i), del regolamento (UE) n. 1093/20101 che istituisce l’Autorità bancaria europea (la «ABE»);
    • (b) le autorità competenti indicate nell’articolo 4, paragrafo 2, punto (i), del regolamento (UE) n. 1094/20102 che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), vale a dire le autorità di vigilanza definite nella direttiva 2009/138/CE 3 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);
    • (c) le autorità competenti indicate nell’articolo 4, paragrafo 3, punto (i), del regolamento (UE) n. 1095/2010 4 che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di

vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e

vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 2 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di

abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48) 3 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2004/39/CE 5 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e, dal 3 gennaio 2017, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE 6 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 7 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

  • (ii) «controllo»: il rapporto tra un’impresa madre e un’impresa figlia, come definito e stabilito in conformità dei criteri delineati nell’articolo 22 della direttiva 2013/34/EU 8 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, i cui criteri, ai fini dei presenti orientamenti, le autorità di vigilanza devono applicare oltre all’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, o un rapporto analogo tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
  • (iii) «organo di gestione»: ha il significato attribuito a tale espressione nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2013/36/UE9 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
  • (iv) «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica»: ha il significato attribuito a tale espressione nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2013/36/UE;
  • (v) «candidato acquirente»: una persona fisica o giuridica che abbia deciso, da sola o di concerto con un’altra persona o con altre persone, di acquisire o di aumentare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa interessata;
  • (vi) «partecipazione qualificata»: ha il significato attribuito a tale espressione nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/201310 e nell’articolo 13, punto 21), della direttiva 2009/138/CE, vale a dire «il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un’impresa, o comunque la partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa»;
  • (vii)«direttive e regolamenti settoriali» congiuntamente:

(a) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

5 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

6 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

7 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

8 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

9 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2012, pag. 338).

10 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

  • (b) direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);
  • (c) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
  • (d) direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
  • (e) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e
  • (f) direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
  • (viii) «azionista» o «membro»: una persona che detiene le azioni di un’impresa interessata o, a seconda della forma giuridica di un istituto, altri proprietari o membri dell’impresa interessata;
  • (ix) «autorità di vigilanza interessata»: l’autorità competente, come definito nel precedente punto (i), responsabile della vigilanza dell’impresa interessata;
  • (x) «impresa interessata» o «istituto finanziario»: si riferisce ad uno dei seguenti soggetti: ente creditizio (come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013), un’impresa di investimento (come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE), un’impresa di assicurazione (come definito nell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE), un’impresa di riassicurazione (come definito nell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE) e una controparte centrale (come definito nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012), e
  • (xi) «paesi terzi considerati equivalenti» indica, ai fini dell’applicazione dei criteri per la valutazione prudenziale delineati negli articoli 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti, i paesi che non sono membri dell’UE, in cui gli istituti finanziari regolamentati sono soggetti a un sistema di vigilanza determinato in modo equivalente, alle condizioni specificate dalle direttive e dai regolamenti settoriali.

Titolo II – Progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata e collaborazione tra autorità competenti

Capitolo 1 – Nozioni generali

4. Agire di concerto

  • 4.1 Ai fini delle direttive e dei regolamenti settoriali, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero considerare quale agente di concerto qualsiasi persona giuridica o fisica che decida di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in conformità di un accordo esplicito o implicito tra le medesime, tenendo conto delle disposizioni applicabili dei presenti orientamenti e, in particolare, i relativi paragrafi da 4.2 a 4.12. Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero essere autorizzate a concludere che talune persone agiscono di concerto semplicemente per il fatto che una o più di tali persone sono passive, dal momento che la mancanza di azione può contribuire a creare le condizioni per un’acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata o per l’esercizio di un’influenza sull’impresa interessata.

  • 4.2 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di stabilire, nel singolo caso, se talune parti agiscano di concerto, il che innescherebbe le condizioni per la notifica all’autorità di vigilanza interessata e la valutazione prudenziale di qualsiasi progetto di acquisizione.

  • 4.3 Nel caso in cui talune persone agiscano di concerto, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero aggregare le loro partecipazioni al fine di stabilire se tali persone acquisiscano una partecipazione qualificata o superino un livello minimo contemplato nelle direttive e nei regolamenti settoriali.

  • 4.4 Ogni persona interessata, o una persona per conto del resto del gruppo di persone che agiscono di concerto, dovrebbe notificare all’autorità di vigilanza interessata l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in questione.

  • 4.5 Qualora non sia stata inviata all’autorità di vigilanza interessata alcuna notifica a prova del fatto che talune persone stanno agendo di concerto, tale autorità di vigilanza interessata dovrebbe essere autorizzata a esaminare se tali persone stiano effettivamente agendo di concerto. A tal fine, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto, quali indizi del fatto che le persone stiano probabilmente agendo di concerto, dei fattori di cui al paragrafo 4.6, che non contiene un elenco esaustivo di fattori. Il fatto che un fattore particolare sia presente non porta giocoforza, di per se stesso, alla conclusione secondo cui le persone in questione stanno agendo di concerto.

  • 4.6 Al fine di valutare se talune persone stiano agendo di concerto, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe considerare in particolare uno dei seguenti fattori:

    • (a) accordi tra gli azionisti e accordi su questioni di governance aziendale (a esclusione, tuttavia, dei puri e semplici accordi di acquisto del pacchetto azionario, gli accordi di co-vendita e trascinamento e i puri e semplici diritti di prelazione previsti dalla legge), e
  • (b) altre prove di collaborazione, per esempio:

    • (1) l’esistenza di vincoli di parentela;
    • (2) se il candidato acquirente svolge una funzione dirigenziale ad alto livello o è membro di un organo di gestione o di un organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell’impresa interessata o ha la facoltà di nominare tale persona;
    • (3) i rapporti tra imprese dello stesso gruppo (fatta eccezione, tuttavia, per le situazioni che soddisfano i criteri di indipendenza delineati nell’articolo 12, paragrafo 4 o, se del caso, 5, della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e successive modifiche);
    • (4) l’uso, da parte di diverse persone, della stessa fonte di risorse finanziarie per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni nell’impresa interessata, e
    • (5) modelli di voto coerenti da parte degli azionisti in questione.
  • 4.7 L’autorità di vigilanza interessata non dovrebbe applicare il regime relativo alla notifica e la valutazione prudenziale di acquisizioni o incrementi di partecipazioni qualificate in modo tale da impedire la collaborazione tra gli azionisti nell’ottica dell’esercizio di una buona governance aziendale.

  • 4.8 L’autorità di vigilanza interessata, all’atto di stabilire se gli azionisti in collaborazione stiano agendo di concerto, dovrebbe svolgere un’analisi caso per caso e valutare ogni caso per il relativo valore intrinseco. In presenza di elementi, oltre all’impegno degli azionisti in qualsiasi attività indicata nel paragrafo 4.9 in un’occasione particolare, a indicare che gli azionisti andrebbero considerati quali persone che agiscono di concerto, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenerne conto all’atto di stabilire quanto sopra. Per esempio, potrebbero configurarsi elementi sui rapporti tra gli azionisti, i loro obiettivi, le loro azioni o i risultati di queste ultime, tali da suggerire che la loro collaborazione per quanto riguarda un’attività contemplata dal paragrafo 4.9 non sia una semplice espressione di un’impostazione comune su una questione specifica, bensì l’indizio di un accordo o di un’intesa di più ampia portata tra gli azionisti.

  • 4.9 Qualora gli azionisti, in conformità della legge nazionale e, ove applicabile, della legislazione dell’UE, collaborino o si impegnino in una delle attività figuranti nell’elenco non esaustivo di seguito riportato, l’autorità di vigilanza interessata non dovrebbe interpretare tale collaborazione, di per sé, nel senso che consente di concludere che essi stanno agendo di concerto:

    • (a) avviare discussioni tra azionisti su questioni che potrebbero sorgere con l’organo di gestione della società;
    • (b) rendere dichiarazione all’organo di gestione della società in merito a politiche, pratiche o particolari azioni aziendali che la società potrebbe considerare di adottare;
    • (c) fatta eccezione per la nomina di membri dell’organo di gestione, esercitare i diritti degli azionisti previsti dalla legge al fine di:
      • (1) aggiungere punti all’ordine del giorno di un’assemblea generale;
      • (2) presentare bozze di risoluzioni per punti inseriti o da inserire all’ordine del giorno di un’assemblea generale, oppure
      • (3) convocare un’assemblea generale, fatta eccezione per l’assemblea generale annuale;
  • (d) fatta eccezione per quanto riguarda una risoluzione per la nomina di membri dell’organo di gestione e, purché tale risoluzione sia prevista dal diritto societario nazionale, accettare di votare nello stesso modo in merito a una risoluzione particolare sottoposta al voto di un’assemblea generale, per esempio al fine di:

    • (1) approvare o respingere:

i.una proposta concernente il compenso degli amministratori; ii.un’acquisizione o una cessione dell’attivo;

iii.una riduzione di capitale e/o l’acquisto di azioni proprie;

iv.un aumento di capitale;

v.una distribuzione di dividendi;

vi.la nomina, la rimozione o il compenso di revisori contabili;

vii.la nomina di un ispettore speciale;

viii.i rendiconti finanziari annuali della società, oppure

ix.la politica aziendale per quanto concerne l’ambiente o qualsiasi altra questione relativa alla responsabilità sociale o alla conformità alle norme o ai codici di condotta riconosciuti, oppure

  • (2) respingere un’operazione con le parti correlate.
  • 4.10 Laddove gli azionisti collaborino impegnandosi in un’attività non contemplata dal paragrafo 4.9, l’autorità di vigilanza interessata non dovrebbe interpretare tale circostanza, di per sé, nel senso che tali persone vanno considerate come persone che stanno agendo di concerto.
  • 4.11 Nell’esaminare i casi di collaborazione tra azionisti in relazione alla nomina di membri dell’organo di gestione, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero considerare, oltre ad analizzare i fatti descritti nel paragrafo 4.8 (compresi i rapporti tra gli azionisti in questione e le loro azioni), anche altri elementi fattuali, quali:
    • (a) la natura dei rapporti tra gli azionisti e il(i) candidato(i) membro(i) dell’organo di gestione;
    • (b) il numero di candidati membri dell’organo di gestione da votare conformemente a un patto tra azionisti;
    • (c) l’eventualità che gli azionisti abbiano collaborato in relazione alla nomina di membri dell’organo di gestione in più di un’occasione;
    • (d) l’eventualità che gli azionisti non stiano semplicemente votando insieme, bensì stiano in realtà proponendo in maniera congiunta una risoluzione per la nomina di taluni membri dell’organo di gestione, e
    • (e) l’eventualità che la nomina del(i) candidato(i) membro(i) dell’organo di direzione sposti l’equilibrio dei poteri in tale organo di gestione.
  • 4.12 A scanso di equivoci, l’interpretazione della nozione di azione di concerto definita nei presenti orientamenti dovrebbe applicarsi in via esclusiva alla valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario da effettuare in conformità delle direttive e dei regolamenti settoriali e non dovrebbe incidere sull’interpretazione di qualsivoglia

nozione analoga contemplata in altri atti legislativi dell’UE, quali la direttiva 2004/25/UE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

5. Influenza notevole

  • 5.1 Ai sensi delle direttive e dei regolamenti settoriali, un progetto di acquisizione o incremento di una partecipazione di importo non superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto dell’impresa interessata andrebbe assoggettato alla notifica e alla valutazione prudenziale preventive, qualora tale partecipazione consenta al candidato acquirente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa interessata, indipendentemente dal fatto che tale influenza sia realmente esercitata o meno. Al fine di valutare se tale influenza notevole possa essere esercitata, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto di più fattori, compreso l’assetto proprietario dell’impresa interessata e l’effettivo livello di partecipazione del candidato acquirente nella gestione dell’impresa interessata.
  • 5.2 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe prendere in considerazione il seguente elenco non esaustivo di fattori al fine di valutare se un progetto di acquisizione di una partecipazione consenta al candidato acquirente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa interessata:
    • (a) l’esistenza di operazioni rilevanti e regolari tra il candidato acquirente e l’impresa interessata;
    • (b) i rapporti di ciascun membro o azionista con l’impresa interessata;
    • (c) se il candidato acquirente goda di diritti aggiuntivi nell’impresa interessata, in forza di un contratto stipulato o di una disposizione contenuta nello statuto dell’impresa interessata o in altri documenti costitutivi;
    • (d) se il candidato acquirente sia membro dell’organo di gestione, dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica o di qualsivoglia organo analogo dell’impresa interessata, disponga di un rappresentante o abbia facoltà di nominare un rappresentante negli organi poc’anzi indicati;
    • (e) l’assetto proprietario generale dell’impresa interessata o di un’impresa madre dell’impresa interessata, tenuto conto, in particolare, del fatto che le azioni o le partecipazioni e i diritti di voto siano o meno ripartiti tra un ampio numero di azionisti o membri;
    • (f) l’esistenza di rapporti tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti e di eventuali accordi tra azionisti tali da consentire al candidato acquirente l’esercizio di un’influenza notevole;
    • (g) la posizione del candidato acquirente in seno alla struttura del gruppo dell’impresa interessata, e
    • (h) la capacità del candidato acquirente di partecipare alle decisioni sulle strategie gestionali e finanziarie dell’impresa interessata.
  • 5.3 Nell’ottica di stabilire se possa essere esercitata un’influenza notevole, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto di tutti i fatti e delle circostanze rilevanti.

6. Acquisizioni indirette di partecipazioni qualificate

6.1 In conformità delle direttive e dei regolamenti settoriali, una partecipazione qualificata è una partecipazione diretta o indiretta in un’impresa che (i) rappresenta il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto, o (ii) consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa. I criteri per valutare se una partecipazione consenta al candidato acquirente l’esercizio di un’influenza notevole sono riportati nel precedente articolo 5.

  • 6.2 Tale articolo definisce le verifiche rilevanti per valutare se una partecipazione qualificata sia acquisita indirettamente e l’entità di tale partecipazione, laddove:
    • (a) una persona fisica o giuridica proceda all’acquisizione o all’incremento di una partecipazione diretta o indiretta in un detentore esistente di una partecipazione qualificata; oppure
    • (b) una persona fisica o giuridica detenga una partecipazione diretta o indiretta in un soggetto che procede all’acquisizione o all’incremento di una partecipazione diretta in un’impresa interessata.

Per ciascuna persona di cui alle precedenti lettere (a) o (b), dovrebbe applicarsi innanzi tutto il criterio del controllo descritto al paragrafo 6.3. Qualora, applicando tale criterio, venga accertato che la persona in questione non esercita né acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo su un detentore esistente o su un acquirente di una partecipazione qualificata in un’impresa interessata, il criterio della moltiplicazione, come esposto al paragrafo 6.6, dovrà trovare conseguente applicazione riguardo a tale persona. I criteri del controllo e della moltiplicazione andrebbero applicati, come descritto nel presente articolo, a ciascun settore della catena societaria.

  • 6.3 La prima fase prevede l’applicazione della nozione di controllo e, di conseguenza, tutte le persone fisiche o giuridiche
    • (a) che acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata in un’impresa interessata, a prescindere dal fatto che si tratti di una partecipazione esistente diretta o indiretta, oppure
    • (b) che, direttamente o indirettamente, controllano il candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata in un’impresa interessata

andrebbero considerate quali acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata.

In entrambi i casi di cui alle lettere (a) e (b), gli acquirenti indiretti comprendono l’ultima persona fisica o le ultime persone fisiche al vertice della catena di controllo societaria.

6.4 Nel caso delineato al precedente paragrafo 6.3, lettera (a), concernente l’acquisizione diretta o indiretta del controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata, ciascuna delle persone che acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata costituirebbe un acquirente indiretto di una partecipazione qualificata e dovrebbe effettuare la notifica preventiva all’autorità di vigilanza interessata. Il detentore esistente della partecipazione qualificata non dovrebbe essere tenuto a procedere alla notifica preventiva. L’autorità di vigilanza interessata può consentire alla persona o alle persone al vertice della catena di controllo societaria di procedere alla notifica preventiva anche per conto di detentori intermediari. L’entità della partecipazione di ciascun acquirente indiretto così individuato andrebbe considerata equivalente alla partecipazione qualificata del detentore esistente su cui si acquisisce il controllo.

6.5 Nel caso esposto al precedente paragrafo 6.3, lettera (b), concernente l’acquisizione o l’incremento indiretti di una partecipazione qualificata da parte di una persona in conseguenza del fatto che tale persona detiene, direttamente o indirettamente, il controllo sul candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata nell’impresa interessata, l’acquirente diretto e gli acquirenti indiretti così individuati dovrebbero procedere a una notifica preventiva all’autorità di vigilanza interessata per quanto riguarda la loro intenzione di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata. L’autorità di vigilanza interessata può consentire alla persona o alle persone al vertice della catena di controllo societaria di procedere alla notifica preventiva anche per conto dei detentori intermediari; tuttavia, tutto ciò deve avvenire fatto salvo l’obbligo del candidato acquirente diretto di procedere alla notifica preventiva all’autorità di vigilanza interessata, per quanto concerne la propria acquisizione di una partecipazione qualificata. L’entità della partecipazione di ciascun acquirente indiretto andrebbe considerata equivalente alla partecipazione qualificata acquisita direttamente.

6.6 La seconda fase va eseguita laddove l’applicazione del criterio del controllo, come esposto nel paragrafo 6.3, non stabilisce che una partecipazione qualificata è stata acquisita indirettamente dalla persona cui è applicato il criterio del controllo. Se così fosse, per valutare se una partecipazione qualificata sia acquisita indirettamente, trova applicazione il criterio della moltiplicazione qui di seguito illustrato. Tale criterio comporta la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni nella catena societaria, partendo dalla partecipazione detenuta direttamente nell’impresa interessata, che va moltiplicata per la partecipazione detenuta a livello immediatamente superiore (il risultato di tale moltiplicazione corrisponde all’entità della partecipazione indiretta dell’ultima persona) e proseguendo verso l’alto nella catena societaria finché il risultato della moltiplicazione continui a essere pari o superiore al 10 %. Una partecipazione qualificata sarà considerata acquisita indirettamente:

  • (a) da ciascuna delle persone rispetto a cui il risultato della moltiplicazione sia pari o superiore al 10 %, e
  • (b) da tutte le persone che detengano, direttamente o indirettamente, il controllo sulla persona o sulle persone individuate mediante l’applicazione del criterio di moltiplicazione in conformità della lettera (a) del presente paragrafo 6.6.

6.7 Indipendentemente dall’applicazione del criterio del controllo o della moltiplicazione, laddove gli acquirenti indiretti siano soggetti sottoposti a vigilanza e l’autorità di vigilanza interessata sia già in possesso di informazioni aggiornate, l’autorità di vigilanza interessata può ritenere sufficiente, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, valutare appieno unicamente la persona o le persone al vertice della catena di controllo societaria, oltre al candidato acquirente diretto. Quanto precede non incide sull’obbligo di qualsiasi soggetto interessato di notificare all’autorità di vigilanza interessata l’intenzione di acquisire o incrementare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un istituto di credito, fatta eccezione per la possibilità a disposizione dell’autorità di vigilanza interessata di consentire alla persona o alle persone al vertice della catena di controllo societaria di procedere alla notifica preventiva anche per conto dei detentori intermediari.

6.8 L’allegato II riporta, per motivi di chiarezza, alcuni esempi di modalità di applicazione pratica dei criteri sopra descritti.

7. Decisione di acquisizione

  • 7.1 Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero tenere conto del seguente elenco di elementi non esaustivo, al fine di valutare se la decisione di acquisizione sia avvenuta:
    • (a) se il candidato acquirente fosse consapevole o, in considerazione delle informazioni cui avrebbe potuto accedere, dovesse essere consapevole dell’acquisizione/dell’incremento di una partecipazione qualificata e dell’operazione da cui deriva, e
    • (b) se il candidato acquirente avesse la possibilità di influenzare il progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata o di opporvisi o di impedirlo.
  • 7.2 Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero adottare un’interpretazione restrittiva delle circostanze eccezionali quando ritengono che non vi sia alcuna decisione di acquisizione, in quanto quasi sempre l’acquirente avrà preso o omesso di prendere taluni provvedimenti che avranno contribuito alle circostanze che hanno condotto a superare un livello minimo o ad acquisire una partecipazione.
  • 7.3 Qualora gli azionisti superino involontariamente un livello minimo ai sensi del paragrafo 7.2, essi dovranno notificarlo alle autorità competenti, non appena ne abbiano conoscenza, anche qualora intendano ridurre il loro livello di partecipazione in modo tale da riportarlo nuovamente al di sotto del livello minimo. Negli esempi di situazioni in cui gli azionisti possono superare involontariamente un livello minimo rientra il riacquisto, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti, con il conseguente superamento diretto di tale livello minimo.

8. Principio di proporzionalità

  • 8.1 Ai sensi delle direttive e dei regolamenti settoriali, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe effettuare la valutazione prudenziale dei candidati acquirenti in conformità del principio di proporzionalità. Questo è previsto per quanto riguarda (i) l’intensità della valutazione, che dovrebbe tenere conto della probabile influenza che il candidato acquirente può esercitare sull’impresa interessata e (ii) la composizione delle informazioni richieste, che dovrebbe essere proporzionata alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Fatte salve le considerazioni esposte ai punti (i) e (ii), il principio di proporzionalità potrebbe altresì incidere sulle procedure di valutazione che le autorità di vigilanza interessate attuano a seguito della notifica di un progetto di acquisizione e condurre ad alcune semplificazioni procedurali, in special modo in caso di due o più candidati acquirenti che agiscono di concerto o di progetti di acquisizione indiretti. I criteri da considerare in fase di applicazione del principio di proporzionalità comprendono la natura dei candidati acquirenti, l’obiettivo dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata e la portata per cui il candidato acquirente può esercitare un’influenza sull’impresa interessata.

  • 8.2 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe calibrare il tipo e l’ampiezza delle informazioni richieste dal candidato acquirente, tenendo conto, tra l’altro, della natura del candidato acquirente (persona giuridica o fisica, istituto finanziario sottoposto a vigilanza o altra entità, se l’istituzione finanziaria sia o meno sottoposta a vigilanza nell’UE o in un paese terzo considerato equivalente, ecc.), delle peculiarità dell’operazione proposta (operazione infragruppo o operazione tra persone che non fanno parte dello stesso gruppo, ecc.), del grado di partecipazione del candidato acquirente nella gestione dell’impresa interessata e della portata della partecipazione da acquisire.

  • 8.3 Per quanto riguarda la reputazione del candidato acquirente (come indicato nel titolo II, capitolo 3, articolo 10), mentre l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe sempre valutare l’integrità dei candidati acquirenti rispetto agli stessi requisiti, indipendentemente dall’influenza sull’impresa interessata, la valutazione della competenza professionale dovrebbe essere ridotta per i candidati acquirenti che non sono in grado di esercitare un’influenza sull’impresa interessata o che intendono acquisire partecipazioni a puro scopo di investimento passivo.

  • 8.4 All’atto di ponderare la valutazione della solidità finanziaria di un candidato acquirente (come indicato nel titolo II, capitolo 3, articolo 12), l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto della natura del candidato acquirente nonché del grado di influenza che il candidato acquirente avrebbe sull’impresa interessata a seguito del progetto di acquisizione. A tal proposito, in conformità del principio di proporzionalità, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe distinguere tra i casi in cui il controllo sull’impresa interessata è acquisito e i casi in cui il candidato acquirente potrebbe esercitare un’influenza scarsa o nulla. Se un candidato acquirente ottiene il controllo sull’impresa interessata, la valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente dovrebbe altresì riguardare la capacità del medesimo di apportare ulteriore capitale nell’impresa interessata nel medio termine, ove necessario, e le sue ferme intenzioni con riferimento all’eventualità che fornisca tale capitale.

  • 8.5 Per quanto riguarda le operazioni infragruppo, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe applicare il principio di proporzionalità come segue:

    • dovrebbe essere inoltrata una notifica da parte del candidato acquirente, specificando le modifiche imminenti del gruppo (per esempio, l’organigramma del gruppo sottoposto a revisione) e fornendo le informazioni richieste, come stabilito nelle direttive e nei regolamenti settoriali, per quanto riguarda le nuove persone e/o entità del gruppo. Ciò si riferisce ai proprietari diretti o indiretti della partecipazione qualificata nonché alle persone che, di fatto, gestiscono l’attività del candidato acquirente;
    • l’intera procedura di valutazione è necessaria unicamente per le nuove persone e/o entità del gruppo e la nuova struttura del gruppo, e
    • qualora si configuri una modifica nella natura di una partecipazione qualificata, di modo che una partecipazione qualificata indiretta diventi una partecipazione qualificata detenuta direttamente e il detentore in questione sia già stato sottoposto a valutazione, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe considerare di circoscrivere la sua valutazione alle modifiche intervenute dalla data dell’ultima valutazione.

8.6 In talune circostanze, come nel caso di acquisizioni mediante offerta pubblica, il candidato acquirente può trovare difficoltà nell’ottenere le informazioni necessarie al fine di stabilire un piano commerciale completo. In tali casi, il candidato acquirente dovrebbe portare tali difficoltà all’attenzione dell’autorità di vigilanza interessata e definire gli aspetti del suo piano commerciale potenzialmente modificabili nel prossimo futuro. In circostanze ben giustificate, l’autorità di vigilanza interessata non dovrebbe opporsi al progetto di acquisizione sulla sola base della mancanza di alcune informazioni richieste, la cui assenza possa essere motivata dalla natura dell’operazione, qualora le informazioni fornite appaiano sufficienti per comprendere il potenziale esito dell’acquisizione per l’impresa interessata e per effettuare la valutazione prudenziale e purché il candidato acquirente si impegni a fornire le informazioni mancanti non appena possibile dopo la stipula dell’acquisizione.

Capitolo 2 – Notifica e valutazione del progetto di acquisizione

9. Periodo di valutazione e informazioni da fornire

  • 9.1 Conformemente alle direttive e ai regolamenti settoriali, il ricevimento della notifica deve essere oggetto di avviso scritto da parte dell’autorità di vigilanza interessata al candidato acquirente senza indugio e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. La notifica andrebbe considerata completa qualora includa tutte le informazioni richieste riportate nell’elenco che va pubblicato in conformità della legislazione applicabile ai fini della valutazione prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza interessata. Tale avviso di ricevimento costituirebbe esclusivamente una fase procedurale relativa alla completezza formale della notifica, con l’effetto di far decorrere i 60 giorni lavorativi utili per la valutazione prudenziale, e non comporta una revisione sostanziale da parte dell’autorità di vigilanza interessata della documentazione fornita. L’avviso di ricevimento non pregiudica il diritto dell’autorità di vigilanza interessata, in conformità delle direttive e dei regolamenti settoriali, di chiedere ulteriori informazioni e di opporsi al progetto di acquisizione per motivi derivanti dalla valutazione prudenziale o qualora le informazioni fornite dal candidato acquirente successivamente valutate risultino incomplete. In tale avviso di ricevimento, l’autorità di vigilanza interessata informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.
  • 9.2 Qualora la notifica sia incompleta, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe confermare il ricevimento della notifica entro due giorni lavorativi. Tuttavia tale notifica non presenterebbe il contenuto e gli effetti di cui al paragrafo 9.1 e l’autorità di vigilanza interessata non è tenuta a specificare le informazioni mancanti nell’avviso di ricevimento, ma può indicare in dettaglio tali informazioni in una lettera a parte che andrà inviata entro un periodo di tempo ragionevole. Una volta ricevuti tutti i documenti richiesti, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe inviare un avviso di ricevimento scritto della notifica ai sensi del paragrafo 9.1 e con gli effetti e il contenuto di cui al medesimo paragrafo.
  • 9.3 Onde evitare indebiti ritardi nel processo di notifica e valutazione di operazioni significative o complesse, gli acquirenti sono invitati a prendere contatto con l’autorità di vigilanza interessata già prima della notifica.

Nelle operazioni significative o complesse potrebbero rientrare:

  • (a) operazioni in cui il candidato acquirente o l’impresa interessata hanno una struttura del gruppo complessa;
  • (b) operazioni transfrontaliere;
  • (c) operazioni che comportano proposte di modifica in termini di piano o strategia commerciale dell’impresa interessata, e
  • (d) operazioni che comportano l’uso di finanziamenti di debiti considerevoli.

I contatti prima della notifica dovrebbero incentrarsi sulle informazioni richieste dall’autorità di vigilanza interessata al fine di avviare la sua valutazione di un’acquisizione o di un incremento di una partecipazione qualificata. In caso di operazioni transfrontaliere che comportano più notifiche di acquisizioni di partecipazioni qualificate nell’Unione europea, l’autorità di vigilanza interessata dell’impresa madre europea interessata è invitata a contattare e a coordinarsi con le altre autorità di vigilanza interessate, allo scopo, ove possibile, di uniformare il processo di notifica e valutazione.

9.4 Ai sensi delle direttive e dei regolamenti settoriali, agli Stati membri viene chiesto di pubblicare un elenco contenente in dettaglio le informazioni necessarie a effettuare la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate. Fatto salvo il paragrafo 9.5, l’allegato I definisce l’elenco raccomandato di informazioni che dovrebbero essere richieste dalle autorità competenti per svolgere la valutazione.

9.5 I seguenti accordi si applicano in relazione all’allegato I:

  • (a) dalla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ESMA ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e dell’articolo 12, punto (8), della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e concernente un elenco esaustivo di informazioni che i candidati acquirenti sono tenuti a fornire, i requisiti definiti nell’allegato I non si applicano più alle acquisizioni e agli incrementi di partecipazioni qualificate in società d’investimento;
  • (b) dalla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dalla ABE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE sulle informazioni da fornire per l’autorizzazione degli enti creditizi, si raccomanda di includere nell’elenco delle informazioni da fornire in relazione ad acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi i seguenti dati:
    • i. le informazioni di cui agli articoli 7–12 dell’allegato I;
    • ii. le informazioni richieste in conformità di tali norme tecniche di regolamentazione per i candidati azionisti o membri con partecipazioni qualificate;
    • iii. le informazioni richieste in conformità di tali norme tecniche di regolamentazione in relazione a membri dell’organo di gestione e membri dell’alta dirigenza che gestiranno l’attività dell’ente creditizio;
  • (c) fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui alla lettera (b), si raccomanda di includere nell’elenco delle informazioni da fornire riguardo ad acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi i seguenti dati:
    • i. le informazioni di cui agli articoli 7–12 dell’allegato I, e
    • ii. le informazioni riportate nell’allegato agli orientamenti comuni di CEBS (Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria), CESR (Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari) e CEIOPS (Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, richieste dalla direttiva 200//44/CE (CEBS/2008/14; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08- 543b), purché l’allegato agli orientamenti comuni di CEBS, CESR e CEIOPS resti applicabile unicamente per le informazioni che non sono interessate dall’allegato I e, in ogni caso, unicamente fino all’applicazione delle norme tecniche di cui alla lettera (b);

(d) dalla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’EIOPA ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), concernente un elenco esaustivo di informazioni che i candidati acquirenti sono tenuti a fornire, i requisiti definiti nell’allegato I non si applicano più alle acquisizioni e agli incrementi di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e riassicurazione.

Capitolo 3 – Criteri di valutazione per un progetto di acquisizione

10. Reputazione del candidato acquirente – primo criterio di valutazione

10.1 La valutazione della reputazione del candidato acquirente dovrebbe riguardare due elementi:

  • (a) la sua integrità e
  • (b) la sua competenza professionale.
  • 10.2 I requisiti di integrità dovrebbero applicarsi indipendentemente dall’entità della partecipazione qualificata che il candidato acquirente intende acquisire e del suo ruolo nella gestione o dell’influenza che si propone di esercitare sull’impresa interessata. La valutazione dovrebbe altresì interessare i proprietari legali ed effettivi del candidato acquirente.
  • 10.3 Per contro, la valutazione della competenza professionale dovrebbe tenere conto dell’influenza che il candidato acquirente eserciterà sull’impresa interessata. Ciò significa che, secondo il principio di proporzionalità, i requisiti di competenza sono ridotti per i candidati acquirenti che non sono in grado di esercitare o che si impegnano a non esercitare un’influenza notevole sull’impresa interessata. In tali circostanze, dovrebbe essere sufficiente la prova di una competenza gestionale adeguata.
  • 10.4 Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, i requisiti vanno soddisfatti dalla persona giuridica nonché da tutte le persone che gestiscono di fatto la sua attività e, in ogni caso, dalle persone che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 6, lettera (a), punto (i), o all’articolo 3, paragrafo 6, lettera (c), della direttiva (UE) 2015/849.
  • 10.5 Fatto salvo il paragrafo 10.8, il requisito della competenza professionale dovrebbe essere considerato soddisfatto, in linea generale, qualora:
    • (a) il candidato acquirente sia una persona già considerata sufficientemente competente in qualità di detentore di una partecipazione qualificata in un altro istituto finanziario, sottoposto a vigilanza dalla stessa autorità di vigilanza competente o da un’altra autorità di vigilanza competente dello stesso paese o di un altro Stato membro;
    • (b) il candidato acquirente sia una persona fisica che gestisce già l’attività dello stesso o di un altro istituto finanziario sottoposto a vigilanza dalla stessa autorità di vigilanza competente o da un’altra autorità di vigilanza competente dello stesso paese o di un altro Stato membro, oppure
    • (c) il candidato acquirente sia una persona giuridica regolamentata e sottoposta a vigilanza in quanto istituto finanziario dalla stessa autorità di vigilanza competente o

da un’altra autorità di vigilanza competente dello stesso paese o di un altro Stato membro;

e non sussistano prove nuove o soggette a revisione che possano far sorgere ragionevoli dubbi sulla competenza professionale del candidato acquirente. Per esempio, il solo fatto che un candidato acquirente sia stato ritenuto competente a controllare (per esempio) una piccola impresa che fornisce consulenza finanziaria, non significa necessariamente che il medesimo sia competente a controllare un’impresa di dimensioni più notevoli, come un grande ente creditizio.

10.6 Le circostanze definite nel paragrafo 10.5 sono altresì rilevanti per la valutazione dell’integrità del candidato acquirente, pur non costituendo, di per se stesse, ragioni sufficienti perché l’autorità di vigilanza interessata presuma l’integrità del candidato acquirente. L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe sempre svolgere un controllo dell’integrità in relazione al candidato acquirente, in quanto potrebbero esserci stati sviluppi ulteriori dalla data della precedente valutazione o l’autorità che ha effettuato tale valutazione potrebbe essere stata all’oscuro di talune informazioni. Tuttavia, l’autorità di vigilanza interessata può basarsi sui risultati della precedente valutazione dell’integrità all’atto di decidere in merito al livello e alla portata della nuova raccolta di informazioni. Qualora l’autorità di vigilanza interessata abbia motivi ragionevoli per presumere che i risultati di una nuova valutazione dell’integrità possano differire da una valutazione esistente, per esempio in quanto è a conoscenza di informazioni negative sul candidato acquirente, occorrerà procedere a un controllo dell’integrità esaustivo. Qualora l’esito del controllo dell’integrità differisca dalla valutazione esistente, l’autorità di vigilanza interessata dovrà informare l’autorità che ha svolto la valutazione anteriore.

10.7 Qualora una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo 10.5 si applichi riguardo a un candidato acquirente sottoposto a vigilanza da un’autorità di vigilanza competente di un paese terzo considerata equivalente, la valutazione dell’integrità e della competenza professionale potrà essere agevolata collaborando con l’autorità di vigilanza competente di tale paese terzo.

10.8 Laddove non si applichi l’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, all’atto di considerare se basarsi sulla valutazione svolta da un’altra autorità, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della misura in cui tali altre autorità competenti saranno in grado di condividere tutte le informazioni rilevanti sul candidato acquirente, comprese le informazioni su qualsivoglia misura o dubbio che non sia stata/o resa/o pubblica/o.

A) INTEGRITÀ

10.9 Un candidato acquirente dovrebbe essere considerato in possesso del requisito di onorabilità in assenza di elementi affidabili che suggeriscano il contrario e qualora l’autorità di vigilanza interessata non abbia dubbi ragionevoli sull’onorabilità di tale soggetto. Dovrebbero essere prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti che sono disponibili per la valutazione, fatta salva ogni limitazione imposta dalle norme nazionali e indipendentemente dal paese in cui si è verificato ogni evento significativo.

10.10 I requisiti di integrità prevedono, pur non essendovi limitati, l’assenza di «dati negativi». Tale nozione è ulteriormente specificata nelle norme e nei regolamenti nazionali, sebbene tali norme differiscano con riferimento al significato di dati negativi, riconoscendo che l’autorità di vigilanza interessata conserva il potere discrezionale di stabilire quali altre situazioni gettino dubbi sull’integrità del candidato acquirente.

10.11 Dovrebbero essere presi in considerazione tutti i precedenti penali o amministrativi rilevanti, considerando il tipo di condanna o di atto d’accusa, il grado di appello, la pena comminata, la fase del procedimento giudiziario raggiunta e l’effetto di eventuali misure di riabilitazione. Altri elementi che andrebbero considerati comprendono le circostanze del caso (anche attenuanti) e la gravità di eventuali reati o azioni amministrative o interventi prudenziali pertinenti, il periodo di tempo trascorso e la condotta del candidato acquirente a partire dal reato nonché la rilevanza del reato o dell’azione amministrativa o dell’intervento prudenziale rispetto alla condizione del candidato acquirente di detentore di una partecipazione qualificata. Le autorità di vigilanza interessate possono giudicare la rilevanza dei precedenti penali in modo differente, considerando il tipo di condanna, se sia ancora possibile ricorrere contro la pena (condanne definitive oppure non definitive), il tipo di punizione (carcerazione oppure pene meno severe), la durata della sentenza (più o meno di un periodo specifico), la fase del procedimento giudiziario raggiunta (condanna, processo, imputazione) e le misure di riabilitazione.

10.12 Dovrebbero anche essere considerati gli effetti cumulativi di eventi secondari che singolarmente non incidono sulla reputazione di un candidato acquirente, ma che nel complesso potrebbero avere ripercussioni oggettive.

10.13 Dovrebbero essere tenuti in particolare considerazione i seguenti fattori, che possono mettere in discussione l’integrità di un candidato acquirente:

  • (a) condanne o procedimenti per reati penali, in particolare:
    • i. reati secondo le leggi che disciplinano il settore bancario, finanziario, degli strumenti finanziari e assicurativo o riguardanti i mercati degli strumenti finanziari o gli strumenti finanziari o di pagamento;
    • ii. reati di disonestà, frode o reati finanziari, compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la manipolazione del mercato, l’abuso di informazioni privilegiate, l’usura e la corruzione;
    • iii. reati fiscali;
    • iv. altri reati contro la legislazione riguardante imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei consumatori;
  • (b) elementi rilevanti emersi da controlli in loco e non, da indagini o azioni esecutive, nella misura in cui si riferiscono al candidato acquirente direttamente o indirettamente, a titolo della sua proprietà o controllo, e l’imposizione di eventuali sanzioni amministrative per la non conformità a disposizioni che disciplinano il settore bancario, finanziario, degli strumenti finanziari e assicurativo o riguardanti i mercati degli strumenti finanziari o gli strumenti finanziari o di pagamento, o a eventuali leggi e regolamenti in materia di servizi finanziari o altre questioni di cui alla precedente lettera (a);
  • (c) azioni esecutive rilevanti condotte da altri organi di regolamentazione o professionali per la non conformità a tutte le relative disposizioni, e
  • (d) altre informazioni provenienti da fonti credibili e affidabili, rilevanti per il contesto di cui trattasi. Nell’analizzare se le informazioni provenienti da altre fonti siano credibili e affidabili, le autorità competenti dovrebbero considerare la misura in cui la fonte è pubblica e affidabile, la misura in cui le informazioni sono fornite da più fonti indipendenti e onorabili e sono coerenti per un certo periodo di tempo e se vi siano motivi ragionevoli per sospettarne la falsità.

10.14 Le autorità competenti non dovrebbero considerare che l’assenza di una condanna o procedimento per reati penali, di un’azione amministrativa ed esecutiva costituisca di per se stessa una prova sufficiente dell’integrità del candidato acquirente, in particolare laddove persistano accuse di una condotta criminosa.

  • 10.15 Dovrebbe essere prestata attenzione ai seguenti fattori riguardanti la correttezza di un candidato acquirente nei precedenti rapporti d’affari:
    • (a) ogni evidenza da cui risulti che il candidato acquirente non è stato trasparente, aperto e collaborativo nei suoi rapporti con le autorità di vigilanza o di regolamentazione;
    • (b) casi nei quali sono state rifiutate una registrazione, un’autorizzazione, un’iscrizione in qualità di membro o una licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, iscrizione in qualità di membro o licenza, o l’espulsione da un organo o associazione professionale;
    • (c) i motivi di ogni licenziamento da precedente impiego, di ogni destituzione da una posizione di fiducia, di ogni interruzione di un rapporto fiduciario o situazioni analoghe, o le ragioni di una richiesta di dimissioni dalla posizione rivestita, e
    • (d) l’interdizione da parte dell’autorità competente alla gestione delle aziende.
  • 10.16 Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero valutare la rilevanza di tali situazioni caso per caso, riconoscendo che le caratteristiche di ogni situazione possono essere più o meno rigide e che alcune situazioni possono essere significative, se considerate congiuntamente, sebbene singolarmente possano essere irrilevanti.
  • 10.17 Nei casi riguardanti l’acquisizione di una nuova partecipazione qualificata, i requisiti in materia di informazioni su cui si basa la valutazione dell’integrità possono variare a seconda della natura dell’acquirente (persona fisica oppure giuridica, entità regolamentata o sottoposta a vigilanza oppure entità non regolamentata).
  • 10.18 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe essere in grado di adottare misure sensibili al rischio e proporzionate al fine di verificare l’esistenza di eventi negativi concernenti il candidato acquirente, anche chiedendo a quest’ultimo, nella misura delle informazioni non ancora fornite, di fornire documenti a comprova dell’assenza di tali eventi (per esempio, certificati recenti del casellario giudiziale, se l’autorità pertinente rilascia tali certificati) e, se necessario, chiedendo conferma ad altre autorità (autorità giudiziarie o altre autorità di regolamentazione), a prescindere dal fatto che si tratti di autorità nazionali o straniere. L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe altresì considerare, nella misura in cui esse siano rilevanti e la fonte appaia affidabile, altre indicazioni di irregolarità, quali relazioni dei media negative o accuse.
  • 10.19 La mancata presentazione da parte del candidato acquirente dei certificati di cui al paragrafo 10.18, la presentazione tardiva dei medesimi o la presentazione di una dichiarazione incompleta metteranno in discussione l’approvazione dell’acquisizione.
  • 10.20 In caso di incremento di una partecipazione qualificata esistente, che supera i livelli minimi applicabili previsti dalle direttive e dai regolamenti settoriali, e nella misura in cui l’integrità del candidato acquirente sia stato precedentemente valutato dall’autorità di vigilanza interessata, le informazioni rilevanti dovrebbero essere aggiornate in modo adeguato.
  • 10.21 Nel valutare l’integrità del candidato acquirente, l’autorità di vigilanza interessata può prendere in considerazione l’integrità e l’onorabilità di qualsiasi persona collegata al candidato acquirente, vale a dire qualsiasi persona abbia o sembri avere uno stretto rapporto familiare o commerciale con il candidato acquirente.

B) COMPETENZA PROFESSIONALE

  • 10.23 La competenza professionale del candidato acquirente comprende la competenza a livello gestionale (la «competenza gestionale») e nel settore delle attività finanziarie svolte dall’impresa interessata (la «competenza tecnica»).

  • 10.24 La competenza gestionale può basarsi sull’esperienza precedente del candidato acquirente nell’acquisizione e gestione di partecipazioni in società e dovrebbe dimostrare un livello adeguato di abilità, attenzione, diligenza e conformità con riferimento alle norme pertinenti.

  • 10.25 La competenza tecnica può basarsi sull’esperienza precedente del candidato acquirente nel portare avanti e gestire istituti finanziari in qualità di socio controllante o di persona che gestisce di fatto l’attività di una società finanziaria. In tal caso, l’esperienza dovrebbe dimostrare un livello adeguato di abilità, attenzione, diligenza e conformità con riferimento alle norme pertinenti.

  • 10.26 In caso di un incremento di una partecipazione qualificata esistente e nella misura in cui la competenza professionale del candidato acquirente sia stata valutata in precedenza dall’autorità di vigilanza interessata, le informazioni rilevanti andrebbero aggiornate, se del caso. In virtù del principio di proporzionalità, tale valutazione aggiornata della competenza professionale del candidato acquirente dovrebbe tenere conto della maggiore influenza e responsabilità associate alla partecipazione incrementata.

  • 10.27 Qualora il candidato acquirente sia una persona fisica, la valutazione della competenza professionale dovrebbe riguardare le persone che di fatto gestiscono l’attività del candidato acquirente. La valutazione della competenza tecnica dovrebbe riferirsi innanzi tutto alle attività finanziarie attualmente svolte dal candidato acquirente e/o da società del gruppo cui esso appartiene.

  • 10.28 Le persone possono acquisire partecipazioni significative in società finanziarie allo scopo di diversificare il proprio portafoglio e/o ottenere dividendi o plusvalenze, più che allo scopo di partecipare alla gestione dell’istituto finanziario interessato. In considerazione della possibile influenza del candidato acquirente sull’istituto interessato, i requisiti di competenza professionale per tale tipologia di acquirente potrebbero essere ridotti in misura sensibile.

  • 10.29 Analogamente, laddove l’acquisizione del controllo o di una partecipazione consenta al candidato acquirente di esercitare un’influenza notevole (per esempio nel caso di una partecipazione che conferisce il potere di veto), la necessità di competenza tecnica sarà maggiore, tenuto conto del fatto che i soci controllanti saranno in grado di definire e/o approvare il piano e le strategie commerciali dell’istituto finanziario interessato. Allo stesso modo, il grado di competenza tecnica necessaria dipenderà dalla natura e dalla complessità delle attività previste.

  • 10.30 Dovrebbero essere altresì considerati i seguenti profili della posizione commerciale e della solidità finanziaria passate e presenti di un candidato acquirente, in relazione al loro possibile impatto sulla sua competenza professionale:

    • (a) inclusione in un elenco di debitori inaffidabili o analoga anagrafe di una centrale dei rischi, ove disponibile;
    • (b) i risultati economici e finanziari delle entità possedute o gestite dal candidato acquirente o in cui il candidato acquirente deteneva o detiene una partecipazione rilevante con particolare riguardo a ogni procedura di risanamento, fallimento e
  • liquidazione, e se e in quale misura il candidato acquirente ha contribuito alla situazione che ha determinato l’avvio di tali procedure;

  • (c) dichiarazione di fallimento personale, e

  • (d) cause civili, procedimenti amministrativi o penali, considerevoli investimenti o esposizioni e prestiti contratti, nella misura in cui gli stessi possano avere un impatto significativo sulla solidità finanziaria.

11. Onorabilità ed esperienza di coloro che gestiranno l’attività dell’impresa interessata – secondo criterio di valutazione

  • 11.1 Qualora il candidato acquirente sia in posizione tale da nominare nuove persone alla gestione dell’attività dell’impresa interessata per effetto dell’acquisizione proposta e proponga di agire in tal modo, tali persone dovranno essere in possesso dei requisiti d’idoneità.
  • 11.2 Il criterio in questione si applica fatti salvi i correnti requisiti di competenza e onorabilità che si applicano alle persone che gestiscono attualmente l’attività, in forza delle direttive e dei regolamenti settoriali.
  • 11.3 Qualora il candidato acquirente intenda nominare una persona non in possesso dei requisiti d’idoneità, l’autorità di vigilanza interessata dovrà opporsi al progetto di acquisizione.
  • 11.4 Il criterio in questione andrebbe valutato in conformità delle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti settoriali, che definiscono, quale condizione per la concessione dell’autorizzazione, che le persone che gestiranno l’attività siano «in possesso dei requisiti d’idoneità». La valutazione dell’idoneità di tali persone andrebbe effettuata, in relazione ad acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate di enti creditizi, in conformità degli Orientamenti dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave (ABE/GL/2012/06), come di volta in volta modificati e sostituiti.

12. Solidità finanziaria del candidato acquirente – terzo criterio di valutazione

  • 12.1 La solidità finanziaria del candidato acquirente andrebbe intesa come la capacità del candidato acquirente di finanziare il progetto di acquisizione e di mantenere, in un futuro prevedibile, una struttura finanziaria solida con riferimento al candidato acquirente e all’impresa interessata. Tale capacità andrebbe riflessa nello scopo generale dell’acquisizione e nella politica del candidato acquirente riguardante l’acquisizione, ma anche, qualora il progetto di acquisizione comporti una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 % o la trasformazione dell’impresa interessata in un’impresa figlia del candidato acquirente, negli obiettivi finanziari previsti, coerentemente con la strategia individuata nel piano commerciale.

  • 12.2 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe stabilire se il candidato acquirente sia sufficientemente solido da un punto di vista finanziario tale da garantire la gestione sana e prudente dell’impresa interessata in un futuro prevedibile (di solito tre anni), tenuto conto della natura del candidato acquirente e dell’acquisizione.

  • 12.3 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe opporsi all’acquisizione, qualora ritenga, alla luce della sua analisi delle informazioni ricevute, che il candidato acquirente sia destinato ad affrontare difficoltà finanziarie nel processo di acquisizione o in un futuro prevedibile.

  • 12.4 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe altresì analizzare se i meccanismi finanziari messi in atto dal candidato acquirente per finanziare l’acquisizione o le relazioni finanziarie esistenti tra il candidato acquirente e l’impresa interessata possano dare origine a conflitti di interessi tali da produrre impatti sull’impresa interessata.

  • 12.5 L’accuratezza della valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente andrebbe collegata alla possibile influenza del candidato acquirente, la natura del candidato acquirente (per esempio, se il candidato acquirente sia un investitore strategico o finanziario, o anche se si tratti di un fondo d’investimento privato o di un hedge fund) e la natura dell’acquisizione (per esempio, se l’operazione sia significativa o complessa, come descritto nel paragrafo 9.3). Le caratteristiche dell’acquisizione possono altresì giustificare differenze in termini di accuratezza e di metodo dell’analisi da parte dell’autorità di vigilanza competente. A tal proposito, si dovrebbe distinguere tra situazioni in cui l’acquisizione comporta un cambio in termini di controllo dell’impresa interessata e situazioni in cui ciò non avviene.

  • 12.6 Le informazioni richieste per la valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente dipenderanno dallo status del candidato acquirente, per esempio, qualora quest’ultimo sia:

    • (a) un istituto finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale;
    • (b) una persona giuridica diversa da un istituto finanziario, oppure
    • (c) una persona fisica.
  • 12.7 Qualora il candidato acquirente sia un istituto finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di un’altra autorità di vigilanza competente (dell’UE o equivalente), l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe tenere conto della valutazione della posizione finanziaria del candidato acquirente da parte di tale altra autorità di vigilanza, unitamente ai documenti raccolti e trasmessi direttamente da parte dell’autorità di vigilanza del candidato acquirente all’autorità di vigilanza interessata.

  • 12.8 L’iter di collaborazione tra le autorità di vigilanza competenti può essere influenzato dalla natura e dal luogo del candidato acquirente, come segue:

    • (a) qualora il candidato acquirente sia un’entità sottoposta a vigilanza in un altro Stato membro, la valutazione della sua solidità finanziaria dovrebbe poggiare in gran parte sulla valutazione effettuata dall’autorità di vigilanza del candidato acquirente, che dispone di tutte le informazioni sulla redditività, la liquidità e la solvibilità del candidato acquirente, nonché sulla disponibilità delle risorse per l’acquisizione (fatta salvo, tuttavia, la possibilità che l’autorità di vigilanza interessata ha di dissentire dalla valutazione dell’autorità di vigilanza del candidato acquirente), oppure
    • (b) qualora il candidato acquirente sia un’entità finanziaria sottoposta a vigilanza da parte di un’autorità di vigilanza competente in un paese terzo considerato equivalente, la valutazione potrà essere agevolata collaborando con l’autorità di vigilanza competente.
  • 12.9 Mentre l’impiego di fondi prestati per finanziare l’acquisizione non dovrebbe portare, di per sé, alla conclusione che il candidato acquirente non sia in possesso dei requisiti d’idoneità, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe valutare se tale indebitamento incida negativamente sulla solidità finanziaria del candidato acquirente o sulla capacità dell’impresa interessata di soddisfare i requisiti prudenziali (compresi, ove pertinente, gli impegni forniti dal candidato acquirente per soddisfare i requisiti prudenziali).

13. Conformità ai requisiti prudenziali dell’impresa interessata – quarto criterio di valutazione

  • 13.1 Il progetto di acquisizione non dovrebbe produrre un impatto negativo sulla conformità ai requisiti prudenziali da parte dell’impresa interessata.
  • 13.2 Tale valutazione specifica del piano del candidato acquirente all’atto dell’acquisizione è complementare alle responsabilità dell’autorità di vigilanza interessata per la vigilanza in corso dell’impresa interessata.
  • 13.3 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe prendere in considerazione non soltanto gli elementi oggettivi, quali la partecipazione prevista nell’impresa interessata, l’onorabilità del candidato acquirente, la sua solidità finanziaria e la struttura del suo gruppo, ma anche le intenzioni dichiarate del candidato acquirente nei confronti dell’impresa interessata, espresse nella sua strategia (compreso quanto riflesso nel piano commerciale). Quanto precede potrebbe essere supportato da impegni adeguati assunti dal candidato acquirente al fine di soddisfare i requisiti prudenziali secondo i criteri di valutazione delineati nelle direttive e nei regolamenti settoriali. Tali impegni possono comprendere, per esempio, supporto finanziario in caso di problemi di liquidità o solvibilità, questioni legate alla governance aziendale, la futura quota interessata del candidato acquirente nell’impresa interessata e le direttive e gli obiettivi di sviluppo.
  • 13.4 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe valutare l’abilità dell’impresa interessata di essere conforme, all’atto del progetto di acquisizione, e di continuare a esserlo dopo l’acquisizione, a tutti i requisiti prudenziali, compresi i requisiti di capitale, i requisiti di liquidità e i limiti applicabili ai grandi fidi, nonché ai requisiti connessi con gli accordi di governance, il controllo interno, la gestione dei rischi e la conformità.
  • 13.5 Qualora l’impresa interessata sia parte di un gruppo per effetto del progetto di acquisizione, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe accertarsi di non essere impedita nell’esercizio di una vigilanza efficace, nello scambio efficace di informazioni con le autorità competenti o nel determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti in conseguenza degli stretti legami del nuovo gruppo dell’impresa interessata con altre persone fisiche o giuridiche. L’autorità di vigilanza interessata non dovrebbe essere impedita nell’adempimento dei suoi obblighi di monitoraggio previsti in forza delle leggi, dei regolamenti o di disposizioni amministrative di un altro paese che disciplinano una persona fisica o giuridica con stretti legami con l’impresa interessata, o a causa di difficoltà nell’applicazione di tali leggi, regolamenti o disposizioni amministrative.
  • 13.6 La valutazione prudenziale del candidato acquirente dovrebbe altresì riguardare la sua capacità di supportare un’organizzazione adeguata dell’impresa interessata in seno al nuovo gruppo. Sia l’impresa interessata sia il gruppo dovrebbero disporre di accordi di governance aziendale chiari e trasparenti e di un’organizzazione adeguata.
  • 13.7 Il gruppo di cui l’impresa interessata farà parte dovrebbe disporre di un capitale adeguato.
  • 13.8 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe altresì considerare se il candidato acquirente sarà in grado di fornire all’impresa interessata il supporto finanziario di cui necessita per il tipo di attività che svolge e/o prevede, di fornire l’eventuale nuovo capitale che l’impresa interessata possa chiedere per una crescita futura delle sue attività e di attuare eventuali altre soluzioni adeguate per rispondere ai fabbisogni dell’impresa interessata di fondi propri aggiuntivi.
  • 13.9 Qualora il progetto di acquisizione comporti una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 % o la trasformazione dell’impresa interessata in un’impresa figlia del candidato acquirente, il

quarto criterio andrebbe valutato all’atto dell’acquisizione e su base continuativa per un futuro prevedibile (di solito tre anni). Il piano commerciale fornito dal candidato acquirente all’autorità di vigilanza interessata dovrebbe riguardare almeno tale periodo. Dall’altro lato, in caso di partecipazioni qualificate inferiori al 20 %, i requisiti di informazioni andrebbero ridotti, come previsto nell’allegato I.

13.10 Il piano commerciale dovrebbe chiarire i piani del candidato acquirente riguardanti le attività e l’organizzazione future dell’impresa interessata. Ciò dovrebbe includere una descrizione della sua struttura del gruppo proposta. Il piano dovrebbe altresì valutare le conseguenze finanziarie del progetto di acquisizione e comprendere una previsione nel medio termine.

14. Sospetto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo da parte del candidato acquirente – quinto criterio di valutazione

14.1 La valutazione in materia di antiriciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo completa la valutazione dell’integrità e andrebbe svolta indipendentemente dal valore e dalle altre caratteristiche del progetto di acquisizione.

14.2 Qualora:

  • (a) l’autorità di vigilanza interessata sappia o sospetti oppure abbia ragionevoli motivi per sapere o sospettare che il candidato acquirente è o è stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio di denaro, direttamente o indirettamente legati al progetto di acquisizione;
  • (b) l’autorità di vigilanza interessata sappia o sospetti oppure abbia ragionevoli motivi per sapere o sospettare che il candidato acquirente ha compiuto atti di terrorismo o di finanziamento del terrorismo, in particolare laddove il candidato acquirente sia sottoposto a un regime di sanzioni finanziarie rilevante, oppure
  • (c) il progetto di acquisizione aumenti il rischio di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo,

l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe opporsi al progetto di acquisizione.

La valutazione dovrebbe altresì riguardare le persone con stretti legami personali o commerciali con il candidato acquirente, compresi i proprietari legali ed effettivi del candidato acquirente.

  • 14.3 Nel valutare se un progetto di acquisizione dia origine a un maggiore rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe considerare le informazioni relative al candidato acquirente, raccolte durante il processo di valutazione, i giudizi, le valutazioni o le relazioni redatti da organizzazioni internazionali e organismi che stabiliscono norme competenti nel settore dell’antiriciclaggio di denaro, reati presupposti del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo nonché ricerche in ambito di open media.
  • 14.4 L’autorità di vigilanza interessata dovrebbe altresì opporsi all’acquisizione anche in mancanza di precedenti penali o di ragionevoli motivi per sospettare la commissione o il tentativo di riciclaggio di

denaro, laddove il contesto dell’acquisizione fornisca ragionevoli motivi per sospettare che vi sarà un maggior rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Tale ipotesi potrebbe configurarsi, per esempio, qualora il candidato acquirente sia stabilito in un paese o territorio identificato dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale come avente carenze strategiche che pongono un rischio al sistema finanziario internazionale o in un paese o territorio identificato dalla Commissione europea come avente carenze strategiche nel regime nazionale in materia di antiriciclaggio di denaro o di lotta al finanziamento del terrorismo, tali da costituire una minaccia significativa per il sistema finanziario o presenta in prima persona (o attraverso un familiare o persone ritenute strettamente legate) legami personali o commerciali rilevanti con tale paese o territorio. In qualsiasi caso, andrebbe prestata particolare attenzione laddove la legislazione del paese terzo non consenta di applicare misure di lotta al riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo coerenti con quelle applicabili nell’Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero altresì considerare le relazioni pertinenti di organizzazioni quali Transparency International, l’OCSE e la Banca mondiale.

14.5 In tale contesto, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero altresì valutare le informazioni concernenti la fonte dei fondi che saranno utilizzati per il progetto di acquisizione, compresi sia l’attività che ha generato i fondi sia i mezzi attraverso cui essi sono stati trasferiti, al fine di valutare se ciò possa dare origine a un maggiore rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Le autorità di vigilanza interessate dovrebbero verificare che:

  • (a) i fondi utilizzati per l’acquisizione siano trasferiti attraverso catene di istituti finanziari, tutti sottoposti a un’efficace vigilanza in materia di antiriciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo da parte di autorità competenti (i) nell’UE oppure (ii) in paesi extra UE che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, relazioni valutative dettagliate o relazioni di follow up pubblicate, sono caratterizzati da requisiti volti alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI, e attuano in modo efficace tali requisiti;
  • (b) le informazioni sull’attività che ha generato i fondi, compresa la storia delle attività commerciali del candidato acquirente, e sul regime di finanziamento siano credibili e coerenti con il valore dell’operazione, e
  • (c) i fondi siano caratterizzati da una documentazione cartacea ininterrotta fino alle loro origini o da altre informazioni che consentano alle autorità di vigilanza di fugare tutti i dubbi concernenti la loro origine legale.

14.6 Qualora l’autorità di vigilanza interessata sia incapace di verificare la fonte dei fondi secondo le modalità descritte nel paragrafo 14.5, essa dovrà considerare se le spiegazioni fornite dal candidato acquirente siano ragionevoli e credibili, tenuto conto del risultato della valutazione dell’integrità del candidato acquirente.

14.7 Le informazioni mancanti o le informazioni considerate incomplete, insufficienti o tali da dare adito a sospetti, per esempio, movimenti di capitale non contabilizzati, trasferimenti transfrontalieri di sedi, rimpasti in termini di gestione o persone giuridiche proprietarie, precedenti associazioni dei proprietari o la gestione della società da parte di criminali, dovrebbero far scattare una maggiore diligenza di vigilanza e richieste, da parte dell’autorità di vigilanza interessata, di ulteriori informazioni e, in presenza di ragionevoli sospetti, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe opporsi all’acquisizione.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° ottobre 2017. A partire da tale data, gli orientamenti comuni di CEBS, CESR e CEIOPS per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario richiesta dalla direttiva 2007/44/CE (CEBS/2008/14; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b) sono abrogati, fatta salva la lettera (c) del paragrafo 9.5.

Allegato I – Elenco di informazioni raccomandate, richieste per la valutazione di un’acquisizione di una partecipazione qualificata

Articolo 1 Oggetto

Il presente allegato definisce l’elenco di informazioni raccomandate che, fatto salvo il paragrafo 9.5 degli orientamenti, le autorità di vigilanza interessate devono chiedere a un candidato acquirente di inserire nella notifica di un progetto di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata per la valutazione del progetto di acquisizione.

Articolo 2 Informazioni che deve fornire il candidato acquirente

Le informazioni che il candidato acquirente deve fornire all’autorità competente dell’impresa interessata dovrebbero corrispondere a quelle riportate negli articoli 3–13 del presente allegato, a seconda che le informazioni si riferiscano a una persona fisica o a una persona giuridica o a un’amministrazione fiduciaria.

Articolo 3

Informazioni generali relative all’identità del candidato acquirente

    1. Qualora il candidato acquirente sia una persona fisica, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni relative alla sua identità:
    • (a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d’identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona;
    • (b) un curriculum vitae dettagliato (o documento equivalente), indicante l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta.
    1. Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni:
    • (a) documenti comprovanti la denominazione commerciale e la sede legale della sede centrale, oltre all’indirizzo postale, se diverso, recapiti e numero d’identificazione nazionale (ove disponibile);
    • (b) registrazione della forma giuridica in conformità della legislazione nazionale applicabile;
    • (c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali;
    • (d) un elenco completo delle persone che gestiscono di fatto l’azienda, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti, numero d’identificazione nazionale, ove disponibile, e curriculum vitae dettagliato (indicante l’istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta);
    • (e) l’identità di tutte le persone che possono essere considerate titolari effettivi della persona giuridica, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti e numero d’identificazione nazionale, ove disponibile.
    1. Per le amministrazioni fiduciarie già esistenti o eventualmente derivanti dal progetto di acquisizione, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni:
    • (a) l’identità di tutti i fiduciari che gestiranno il patrimonio secondo il documento che istituisce l’amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito;
    • (b) l’identità di tutte le persone che sono gli effettivi titolari o costituenti dei beni custoditi in amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito.

Articolo 4

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente qualora sia una persona fisica

    1. Il candidato acquirente che sia una persona fisica dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni aggiuntive:
    • (a) le seguenti informazioni concernenti il candidato acquirente e le eventuali imprese gestite o controllate dal candidato acquirente negli ultimi 10 anni:
      • (1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l’interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni potrebbero essere fornite sotto forma di dichiarazione sull’onore;
      • (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente;
      • (3) rifiuto di una registrazione, un’autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l’espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale;
      • (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga;
    • (b) informazioni in merito a se una valutazione dell’onorabilità del candidato acquirente sia già stata effettuata da un’altra autorità di vigilanza, l’identità di tale autorità e prova dell’esito della valutazione;
    • (c) informazioni sull’attuale posizione finanziaria del candidato acquirente, compresi dati dettagliati relativi a fonti di reddito, attivo e passivo, impegni e garanzie, concessi o ottenuti;
    • (d) una descrizione delle attività commerciali del candidato acquirente;
    • (e) informazioni finanziarie comprendenti rating del credito e relazioni disponibili al pubblico sulle imprese controllate o gestite dal candidato acquirente e, se applicabile, sul candidato acquirente;
    • (f) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente con le persone elencate ai punti seguenti:
  • (1) eventuali altri azionisti attuali dell’impresa interessata;

  • (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell’impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:

    • i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;
    • i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
    • i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli;
    • i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l’usufrutto;
    • i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi delle prime quattro lettere del presente sottoparagrafo 2 da un’impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;
    • i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche dei soci;
    • i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;
    • i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei soci;
  • (3) eventuali membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell’alta dirigenza dell’impresa interessata;

  • (4) la stessa impresa interessata e il suo gruppo;

  • (g) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell’impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi.

    1. Per quanto riguarda la lettera (f) del paragrafo 1, gli interessi finanziari possono includere interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari possono rientrare interessi quali rapporti familiari o stretti.

Articolo 5

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente qualora sia una persona giuridica

  1. Il candidato acquirente che sia una persona giuridica dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni aggiuntive:
  • (a) informazioni concernenti il candidato acquirente, qualsiasi persona che gestisce di fatto l’attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un’influenza notevole sul candidato acquirente, come specificato nella lettera (e). Tali informazioni riguardano quanto segue:

    • (1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l’interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni potrebbero essere fornite sotto forma di dichiarazione sull’onore;
    • (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente;
    • (3) rifiuto di una registrazione, un’autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l’espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale;
    • (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga (con riferimento a qualsiasi persona che gestisca di fatto l’attività del candidato acquirente e qualsiasi azionista che eserciti un’influenza notevole sul candidato acquirente);
  • (b) informazioni in merito a se una valutazione dell’onorabilità del candidato acquirente o della persona che gestisce l’attività del candidato acquirente sia già stata effettuata da un’altra autorità di vigilanza, l’identità di tale autorità e prova dell’esito della valutazione;

  • (c) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente o, ove applicabile, del gruppo cui il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che gestiscono di fatto la sua attività con:

    • (1) eventuali altri azionisti attuali dell’impresa interessata;
    • (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell’impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
      • i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;
      • i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
      • i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli;
      • i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l’usufrutto;
  • i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi delle prime quattro lettere del presente sottoparagrafo 2 da un’impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;

  • i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

  • i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;

  • i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

  • (3) eventuali membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell’alta dirigenza dell’impresa interessata;

  • (4) la stessa impresa interessata e il gruppo a cui appartiene;

  • (d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell’impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi;

  • (e) l’azionariato del candidato acquirente, con l’identità di tutti gli azionisti che esercitano un’influenza notevole e la relativa quota di capitale e i corrispondenti diritti di voto, comprese informazioni su eventuali accordi tra azionisti;

  • (f) qualora il candidato acquirente sia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, un organigramma dettagliato dell’intera struttura aziendale e informazioni sulla quota di capitale e i diritti di voto degli azionisti che esercitano un’influenza notevole sulle imprese del gruppo e sulle attività attualmente svolte dalle imprese del gruppo;

  • (g) qualora il candidato acquirente faccia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, informazioni sui rapporti tra gli organismi finanziari del gruppo e altri organismi non finanziari del gruppo;

  • (h) identificazione di eventuali enti creditizi, compagnie di assicurazione o riassicurazione oppure società di intermediazione mobiliare interne al gruppo, nonché i nomi delle autorità di vigilanza rilevanti;

  • (i) rendiconti finanziari obbligatori, a livello individuale e, ove applicabile, consolidato e subconsolidato, indipendentemente dalle dimensioni del candidato acquirente, per gli ultimi tre esercizi finanziari, approvati, nel caso in cui i rendiconti finanziari siano oggetto di revisione contabile, dal revisore contabile esterno, compresi:

    • (1) lo stato patrimoniale;
    • (2) il conto profitti e perdite o il conto economico;
    • (3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari ed eventuali altri documenti protocollati nel registro rilevante o presso l’autorità competente del territorio specifico di riferimento per il candidato acquirente.

Qualora il candidato acquirente sia un soggetto di recente costituzione, invece delle informazioni specificate nel primo comma, il candidato acquirente fornirà all’autorità di vigilanza interessata lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite o il conto

  • economico di previsione per i primi tre esercizi, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate;
  • (j) se disponibili, informazioni sul rating del credito del candidato acquirente e sul rating generale del suo gruppo.
    1. Per quanto riguarda la lettera (c) del paragrafo 1, gli interessi finanziari possono includere interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari possono rientrare interessi quali rapporti familiari o stretti.
    1. Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica avente sede legale in un paese terzo, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni aggiuntive:
    • (a) un certificato di regolare iscrizione, o equivalente qualora questo non sia disponibile, rilasciato dalle autorità finanziarie straniere con riferimento al candidato acquirente;
    • (b) se disponibile, una dichiarazione delle autorità finanziarie straniere attestante l’assenza di ostacoli o limitazioni alla trasmissione di informazioni necessarie ai fini della vigilanza dell’impresa interessata;
    • (c) informazioni generali sul regime di regolamentazione di tale paese terzo, secondo quanto applicabile al candidato acquirente.
    1. Qualora il candidato acquirente sia un fondo sovrano, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni aggiuntive:
    • (a) il nome del ministero o dell’ufficio governativo incaricato di definire la politica di investimento del fondo;
    • (b) dettagli della politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti;
    • (c) il nome e la posizione dei singoli responsabili dell’adozione delle decisioni sugli investimenti per il fondo, e
    • (d) dettagli dell’eventuale influenza esercitata dal ministero o dall’ufficio governativo sulle operazioni quotidiane del fondo e sull’impresa interessata.
    1. Qualora il candidato acquirente sia un fondo di private equity, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni aggiuntive:
    • (a) una descrizione dettagliata del rendimento delle precedenti acquisizioni, da parte del candidato acquirente, di partecipazioni qualificate di istituti finanziari;
    • (b) dettagli della politica di investimento del candidato acquirente e di eventuali restrizioni agli investimenti, compresi dettagli concernenti il monitoraggio degli investimenti, fattori utili al candidato acquirente come base per le decisioni in materia di investimenti con riferimento all’impresa interessata e fattori che comporterebbero modifiche della strategia di uscita del candidato acquirente;
    • (c) l’ambito decisionale del candidato acquirente per le decisioni in materia di investimento, compresi il nome e la posizione dei singoli responsabili dell’adozione di tali decisioni, e
    • (d) una descrizione dettagliata delle procedure di antiriciclaggio di denaro e dell’ambito normativo in materia di antiriciclaggio di denaro applicabile a tale candidato acquirente.

Articolo 6

Informazioni sulle persone che gestiscono di fatto l’attività dell’impresa interessata

    1. Il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità competente le seguenti informazioni riguardanti l’onorabilità e l’esperienza di tutte le persone che gestiranno di fatto l’attività dell’impresa interessata per effetto del progetto di acquisizione:
    • (a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d’identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona;
    • (b) la posizione che il soggetto riveste o rivestirà;
    • (c) un curriculum vitae dettagliato attestante l’istruzione e la formazione professionale rilevanti, l’esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per cui la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per eventuali attività rientranti nell’ambito di applicazione della posizione ricercata, e documentazione relativa all’esperienza personale, quale un elenco di persone di riferimento, comprese informazioni sui recapiti e lettere di raccomandazione. Per le posizioni occupate negli ultimi 10 anni, nel descrivere le attività svolte, il soggetto dovrebbe specificare i poteri che gli sono stati delegati, i propri poteri decisionali interni e i settori di operatività sotto il suo controllo. Qualora il curriculum vitae riporti altre esperienze rilevanti, compresa la rappresentanza in un organo gestorio, dovrebbero essere riportate nel documento;
    • (d) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l’interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni potrebbero essere fornite sotto forma di dichiarazione sull’onore;
    • (e) informazioni riguardanti:
      • (1) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona;
      • (2) rifiuto di una registrazione, un’autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l’espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale e
      • (3) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga;
    • (f) l’esistenza di una precedente valutazione dell’onorabilità della persona che gestisce l’attività effettuata da un’altra autorità competente, l’identità di tale autorità ed evidenze dell’esito della valutazione;
    • (g) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni della persona e dei suoi parenti stretti con membri dell’organo gestorio e persone che rivestono ruoli chiave nella stessa impresa, l’impresa madre e le imprese figlie e azionisti;
  • (h) i tempi minimi che saranno dedicati all’esecuzione delle funzioni della persona nell’impresa (previsioni annuali e mensili);

  • (i) l’elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona.

  • (2) Per quanto riguarda la lettera (g) del paragrafo 1, gli interessi finanziari possono includere interessi quali operazioni di credito, partecipazioni, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari possono rientrare interessi quali rapporti familiari o stretti.

Articolo 7 Informazioni relative al progetto di acquisizione

Il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione:

  • (a) identificazione dell’impresa interessata;
  • (b) dettagli degli intenti del candidato acquirente riguardo al progetto di acquisizione, quali investimenti strategici e investimenti di portafoglio;
  • (c) informazioni sulle azioni dell’impresa interessata detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, comprendenti:
    • (1) il numero e il tipo di azioni, ordinarie o di altra tipologia, dell’impresa interessata detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, unitamente al valore nominale di tali azioni;
    • (2) la quota del capitale complessivo dell’impresa interessata che le azioni detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione;
    • (3) la quota dei diritti di voto complessivi dell’impresa interessata che le azioni detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione, se diversa dalla quota di capitale dell’impresa interessata;
    • (4) il valore di mercato, in euro o in valuta locale, delle azioni dell’impresa interessata detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione;
  • (d) eventuali azioni di concerto con altre parti, comprendenti, in particolare, le seguenti considerazioni: il contributo di altre parti al finanziamento, gli strumenti della partecipazione agli accordi finanziari e gli accordi organizzativi futuri;
  • (e) il contenuto dei previsti accordi dell’azionista con altri azionisti in relazione all’impresa interessata;
  • (f) il prezzo del progetto di acquisizione e i criteri applicati per stabilire tale prezzo e, l’eventuale differenza tra il valore di mercato e il prezzo del progetto di acquisizione, unitamente a una spiegazione in merito.

Articolo 8

Informazioni sulla nuova struttura del gruppo proposta e del suo impatto sulla vigilanza

    1. Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza interessata un’analisi del perimetro di vigilanza su base consolidata dell’impresa interessata e del gruppo cui apparterrebbe dopo il progetto di acquisizione. Ciò dovrebbe includere informazioni su quali entità del gruppo verrebbero ricomprese nell’ambito di applicazione dei requisiti di vigilanza su base consolidata dopo il progetto di acquisizione e a quali livelli interni al gruppo tali requisiti verrebbero applicati su base sub-consolidata o piena.
    1. Il candidato acquirente dovrebbe altresì fornire, all’autorità di vigilanza interessata, un’analisi del fatto che il progetto di acquisizione produrrà un impatto di qualsiasi natura, anche per effetto di stretti vincoli del candidato acquirente con l’impresa interessata, sulla

capacità dell’impresa interessata di continuare a fornire informazioni tempestive e precise alla corrispondente autorità di vigilanza.

Articolo 9

Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione

    1. Il candidato acquirente dovrebbe fornire una spiegazione dettagliata, come previsto dal paragrafo 2, sulle fonti specifiche di finanziamento per il progetto di acquisizione.
    1. La spiegazione di cui al paragrafo 1 include:
    • (a) dettagli sull’uso di risorse finanziarie private e sull’origine e la disponibilità dei fondi, compreso il supporto documentale rilevante al fine di fornire la prova all’autorità di vigilanza finanziaria che non si configura alcun tentativo di riciclaggio di denaro attraverso il progetto di acquisizione;
    • (b) dettagli sugli strumenti di pagamento dell’acquisizione prevista e sulle reti utilizzate per il trasferimento di fondi;
    • (c) dettagli sull’accesso a fonti di capitali e a mercati finanziari, comprese informazioni approfondite sugli strumenti finanziari da emettere;
    • (d) informazioni sull’uso di fondi presi a prestito, compresi il nome dei finanziatori interessati e dettagli sulle agevolazioni di credito concesse, compresi scadenze, termini, impegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e l’origine dei fondi presi a prestito, laddove il finanziatore non sia un istituto finanziario sottoposto a vigilanza;
    • (e) informazioni su eventuali accordi finanziari con altri azionisti dell’impresa interessata;
    • (f) informazioni sui beni del candidato acquirente o dell’impresa interessata da vendere per contribuire a finanziare il progetto di acquisizione, quali condizioni di vendita, prezzo, approvazione e dettagli sulle relative caratteristiche, comprese informazioni sul luogo e le modalità di acquisizione dei beni.

Articolo 10

Prescrizioni in materia di informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata fino a un massimo del 20 %

Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata fino a un massimo del 20 %, il candidato acquirente dovrà fornire un documento sulla strategia all’autorità di vigilanza interessata, contenente, se del caso, le seguenti informazioni:

  • (a) la strategia del candidato acquirente per quanto riguarda il progetto di acquisizione, compreso il periodo per cui il candidato acquirente intende detenere la sua partecipazione dopo il progetto di acquisizione ed eventuali intenti del candidato acquirente di aumentare, ridurre o mantenere il livello della sua partecipazione per un futuro prevedibile;
  • (b) un’indicazione degli intenti del candidato acquirente riguardo all’impresa interessata e, in particolare, del fatto che il candidato acquirente intenda o meno agire quale azionista di minoranza attivo, nonché la logica alla base di tale azione;

(c) informazioni sulla posizione finanziaria del candidato acquirente e la sua volontà di sostenere l’impresa interessata con ulteriori fondi propri, se necessario, per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie.

Articolo 11

Prescrizioni in materia di informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %

    1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente dovrà fornire un documento sulla strategia all’autorità di vigilanza interessata, contenente, se del caso, le seguenti informazioni:
    • (a) tutte le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 10 del presente allegato;
    • (b) dettagli sull’influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla posizione finanziaria, compresi la politica in materia di dividendi, lo sviluppo strategico e la destinazione di risorse dell’impresa interessata;
    • (c) una descrizione degli intenti e delle aspettative del candidato acquirente nei confronti dell’impresa interessata nel medio termine, riguardanti tutti gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente allegato.
    1. Qualora, a seconda della struttura globale della partecipazione dell’impresa interessata, l’influenza esercitata dalla partecipazione del candidato acquirente sia considerata equivalente all’influenza esercitata dalla partecipazione compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente dovrebbe fornire le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Prescrizioni in materia di informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 %, oppure qualora l’impresa interessata diventi un’impresa figlia del candidato acquirente

    1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata pari o superiore al 50 % o che l’impresa interessata ne diventi l’impresa figlia, il candidato acquirente dovrà fornire un piano commerciale all’autorità di vigilanza interessata, che comprenderà un piano di sviluppo strategico, rendiconti finanziari estimativi dell’impresa interessata e l’impatto dell’acquisizione sulla governance aziendale e la struttura organizzativa generale dell’impresa interessata.
    1. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 dovrebbe indicare, in termini generici, gli obiettivi principali del progetto di acquisizione e le modalità principali per conseguirli, compresi:
    • (a) la finalità generale del progetto di acquisizione;
    • (b) gli obiettivi finanziari a medio termine, che possono essere indicati in termini di rendimento del capitale, rapporto costi/benefici, utili per azione o in altri termini, se del caso;
    • (c) il possibile riorientamento di attività, prodotti, clienti interessati e la potenziale riallocazione di fondi o risorse con un prevedibile impatto sull’impresa interessata;

(d) processi generali di inclusione e integrazione dell’impresa interessata nella struttura del gruppo del candidato acquirente, comprese una descrizione delle interazioni principali da perseguire con altre società del gruppo nonché una descrizione delle politiche che regolamentano le relazioni infragruppo.

Quanto alla lettera (d), per gli istituti autorizzati e sottoposti a vigilanza nell’Unione, è sufficiente fornire informazioni sugli specifici uffici in seno alla struttura del gruppo che siano interessati dall’operazione.

    1. I rendiconti finanziari estimativi dell’impresa interessata di cui al paragrafo 1 dovrebbero, sia su base individuale che, ove applicabile, su base consolidata, per un periodo di tre anni, comprendere i seguenti elementi:
    • (a) uno stato patrimoniale o un conto economico di previsione;
    • (b) requisiti patrimoniali prudenziali e coefficiente di solvibilità di previsione;
    • (c) informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti;
    • (d) una previsione delle operazioni infragruppo provvisorie.
    1. L’impatto dell’acquisizione sulla governance aziendale e la struttura organizzativa generale dell’impresa interessata di cui al paragrafo 1 dovrebbe includere l’analisi dell’impatto sui seguenti elementi:
    • (a) la composizione e i doveri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e i principali comitati creati da tale organo decisionale, compresi il comitato di gestione, il comitato dei rischi, il comitato per le remunerazioni e qualsiasi altro comitato, oltre a informazioni relative alle persone che saranno nominate a gestire l’attività;
    • (b) procedure e controlli interni amministrativi e contabili, comprese le modifiche di procedure e sistemi relativi a contabilità, revisioni interne, conformità, tra cui riciclaggio di denaro e gestione del rischio, e compresa la nomina delle persone che rivestono ruoli chiave nel revisore interno, il responsabile della conformità e il responsabile della gestione dei rischi;
    • (c) l’architettura IT generale, comprendente eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione, lo schema del flusso di dati, i software interni ed esterni utilizzati e le procedure e gli strumenti di sicurezza in materia di dati e sistemi fondamentali, compresi piani di recupero e continuità e audit trail;
    • (d) le politiche che regolamentano l’esternalizzazione, comprese le informazioni sui settori interessati, sulla selezione di fornitori di servizi e sui corrispondenti diritti e obblighi delle parti principali, come definito da contratti quali modalità di revisione e qualità del servizio atteso dal fornitore;
    • (e) eventuali altre informazioni rilevanti concernenti l’impatto dell’acquisizione sulla governance aziendale e la struttura organizzativa generale dell’impresa interessata, comprese eventuali modifiche relative ai diritti di voto degli azionisti.

Articolo 13 Prescrizioni in materia di informazioni ridotte

  1. Qualora il candidato acquirente sia un’entità autorizzata e sottoposta a vigilanza nell’Unione europea e l’impresa interessata soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il candidato acquirente dovrebbe fornire le seguenti informazioni all’autorità di vigilanza interessata:
  • (a) Qualora il candidato acquirente sia una persona fisica:
    • (1) le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente allegato;
    • (2) le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da (c) a (g), del presente allegato;
    • (3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente allegato;
    • (4) le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente allegato;
    • (5) se il progetto di acquisizione ha come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata per un massimo del 20 %, un documento sulla strategia, come definito all’articolo 10 del presente allegato;
    • (6) se il progetto di acquisizione ha come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata pari o superiore al 20 %, un documento sulla strategia, come definito all’articolo 11 del presente allegato.
  • (b) Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica o qualora esista o derivi un’amministrazione fiduciaria dal progetto di acquisizione:
    • (1) le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e, se applicabile, dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente allegato;
    • (2) le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punti da (c) a (j), del presente allegato e, ove applicabile, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del presente allegato;
    • (3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente allegato;
    • (4) le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente allegato;
    • (5) se il progetto di acquisizione ha come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata per un massimo del 20 %, un documento sulla strategia, come definito all’articolo 10 del presente allegato, e
    • (6) se il progetto di acquisizione ha come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell’impresa interessata pari o superiore al 20 %, un documento sulla strategia, come definito all’articolo 11 del presente allegato.
    1. I requisiti di cui al paragrafo 1 dovrebbero applicarsi ad acquisizioni di imprese di investimento che soddisfano tutti i seguenti criteri:
    • (a) non detengono attività dei clienti;
    • (b) non sono autorizzate a fornire servizi e attività di investimento «Negoziazione per conto proprio» oppure «Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» di cui a sezione A, punti (3) e (6), dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;
    • (c) qualora siano autorizzate a fornire servizi di investimento di «Gestione di portafogli», come specificato nella sezione A, punto (4), dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE, in beni in gestione all’azienda si intendono inferiori a 500 milioni di EUR.
  1. Qualora il candidato acquirente sia stato valutato dall’autorità di vigilanza interessata nei due anni precedenti, in relazione alle informazioni già in possesso dell’autorità di vigilanza interessata, tale candidato acquirente dovrebbe soltanto fornire le informazioni che hanno subito modifiche dalla valutazione anteriore.

In assenza di modifiche, il candidato acquirente dovrebbe firmare una dichiarazione con cui informa l’autorità di vigilanza interessata che non è necessario aggiornare tali informazioni, dal momento che risultano invariate dalla valutazione anteriore.

Allegato II – Esempi pratici della determinazione di acquisizioni di partecipazioni indirette

Il presente allegato riporta quattro esempi di come andrebbero applicati i criteri per determinare l’eventuale acquisizione di una partecipazione qualificata indiretta e la portata di tale acquisizione indiretta. Al fine di semplificare gli esempi, si ipotizza che il controllo sia ottenuto solo se la portata della partecipazione da acquisire superi il 50 % (sebbene il controllo possa anche essere acquisito con una partecipazione di portata inferiore). Inoltre, si ipotizza che non si acquisisca alcuna influenza notevole, improbabile anche negli esempi dati.

Nei primi tre esempi, «T» è l’impresa interessata e la persona che riveste la carica superiore nella catena riportata nelle figure è, rispettivamente, «C» nelle figure 1 e 2 e «D» nella figura 3 è il candidato acquirente. Le persone che detengono il controllo sul candidato acquirente indiretto non compaiono nelle figure, pur essendo tenute in conto negli esempi. Il quarto scenario mostra un esempio del calcolo di partecipazioni indirette inserite in una struttura più complessa.

Primo esempio

Nella figura 1, a seguito dell’acquisizione da parte di C del controllo su B, C andrebbe considerata, in conformità del criterio del controllo di cui al paragrafo 6.3 degli orientamenti, come se acquisisse indirettamente una partecipazione qualificata nell’impresa interessata, dato che l’entità controllata, B, detiene una partecipazione qualificata in T pari al 10 %. Tutte le altre persone che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo su C andrebbero anche considerate, in conformità del criterio del controllo definito nel paragrafo 6.3 degli orientamenti, come se acquisissero indirettamente una partecipazione qualificata nell’impresa interessata, e la portata della partecipazione acquisita da C e da ogni altra persona dovrebbe essere ritenuta pari al 10 %.

Non è necessario applicare il criterio della moltiplicazione, come descritto al paragrafo 6.6 degli orientamenti.

Secondo esempio

Nella figura 2, C non acquisisce il controllo su B e, pertanto, non si configura alcuna partecipazione qualificata acquisita in conformità dell’applicazione del criterio del controllo di cui al paragrafo 6.3 degli orientamenti.

Al fine di valutare l’eventuale acquisizione indiretta di una partecipazione qualificata, occorre controllare il criterio della moltiplicazione. Ciò presuppone che la percentuale della partecipazione acquisita da C in B sia moltiplicata per la percentuale della partecipazione di B in T (49 % x 100 %). Dato che il risultato è 49 %, una partecipazione qualificata sarà considerata acquisita indirettamente da C. Alla luce dell’applicazione del paragrafo 6.6 degli orientamenti, C e ogni persona che detenga, direttamente o indirettamente, il controllo su C andrebbe considerata come se acquisisse indirettamente una partecipazione qualificata pari al 49 %. Il criterio della moltiplicazione andrebbe applicato agli azionisti di C che non detengono il controllo su C, partendo dal livello più basso della catena societaria, tenuto conto della partecipazione diretta nell’impresa interessata.

Terzo esempio

Nella figura 3, D non acquisisce il controllo su C; pertanto non si configurerebbe un’acquisizione indiretta di una partecipazione qualificata in conformità del criterio del controllo. Per valutare se D vada considerata un acquirente indiretto di una partecipazione qualificata in T, andrebbe applicato il criterio della moltiplicazione. Ciò comporta la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni all’interno della catena societaria (tenuto conto della partecipazione di D in C, della partecipazione di C in B e della partecipazione di B in T). Dato che la percentuale risultante è 10,2 %, D andrebbe considerata come se acquisisse indirettamente una partecipazione qualificata in T. Alla luce dell’applicazione del paragrafo 6.6 degli orientamenti, ogni persona che detenga, direttamente o indirettamente, il controllo su D andrebbe anche considerata nel senso che acquisisce indirettamente una partecipazione qualificata pari al 10,2 %.

Quarto esempio

La figura che segue mostra una struttura societaria generale, indicando per ogni azionista la portata della relativa partecipazione indiretta nell’impresa interessata (T).

Nel caso di ogni singolo azionista, la portata della relativa partecipazione nell’impresa del livello immediatamente inferiore è mostrata accanto alla freccia che indica la partecipazione. La portata della partecipazione diretta o indiretta nell’impresa interessata compare tra parentesi nella casella indicante l’azionista.

Il grafico andrebbe utilizzato per mostrare l’azionariato a seguito del completamento di un’acquisizione. Qualora la portata della partecipazione diretta o indiretta nell’impresa interessata dell’entità che ha effettuato la vera e propria acquisizione sia pari almeno al 10 %, tale entità sarà considerata come avente acquisito una partecipazione qualificata. Una partecipazione qualificata sarebbe altresì ritenuta acquisita da chi, tra i suoi azionisti diretti o indiretti, sarà considerato come avente acquisito una partecipazione indiretta nell’impresa interessata pari almeno al 10 %.

Legenda:

La portata della partecipazione di un azionista nell’entità al livello immediatamente

Una partecipazione indiretta del 100 % ottenuta applicando il criterio del controllo

Una partecipazione indiretta del 49 % ottenuta applicando il criterio della

In conformità del paragrafo 6.6, lettera (b), degli orientamenti, una partecipazione indiretta del 49 % di una persona che detiene il controllo su un detentore di una partecipazione indiretta del 49 %, ipotizzando che la portata della partecipazione indiretta dell’ultimo azionista sia stata determinata secondo il criterio di moltiplicazione