Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi
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Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi
Introduzione
- 1.1. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in prosieguo: il «regolamento EIOPA»)1 , l’EIOPA emana orientamenti preparatori indirizzati alle autorità competenti riguardo alle procedure da seguire nel periodo precedente al recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20gennaio2016, sulla distribuzione assicurativa (in prosieguo: la«IDD»)2 e all’applicazione degli atti delegati previsti da quest’ultima. Gli orientamenti preparatori sono stati emanati al fine di istituire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci con riguardo alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto previste dall’articolo 25 dellaIDD, in attesa che tali disposizioni contenute nellaIDD siano pienamente applicabili.
- 1.2. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della tutela dei clienti dal momento che garantiscono che i prodotti assicurativi rispondano alle esigenze del mercato di riferimento e, in tal modo, riducano i rischi di vendite abusive. Esse costituiscono un elemento essenziale dei nuovi obblighi di legge previsti dalla IDD. Poiché rilevano ai fini della tutela dei clienti, è di primaria importanza che i nuovi obblighi siano attuati correttamente sin dall’inizio e applicati il prima possibile. Tale circostanza giustifica l’emanazione di orientamenti preparatori onde garantire che le autorità competenti seguano un metodo coerente e uniforme nel preparare l’attuazione dellaIDD.
- 1.3. Gli orientamenti preparatori sono finalizzati non solo a fornire assistenza alle autorità competenti nella fase di attuazione dellaIDD, ma anche a garantire coerenza tra diversi settori. Dal momento che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)3 e l’Autorità bancaria europea ( EBA) 4 hanno già emanato orientamenti in materia di governo e controllo del prodotto, gli orientamenti sono intesi a garantire parità di condizioni nei mercati finanziari e a ovviare ad arbitraggi regolamentari.
- 1.4. Data la loro natura preparatoria, i presenti orientamenti non richiedono alle autorità competenti di darvi esecuzione nel caso in cui vengano a conoscenza di prassi non pienamente rispettose degli orientamenti, ma intendono instaurare un confronto tra le autorità competenti e gli operatori del mercato al fine di
1 GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
2 GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
3 Parere tecnico dell’ESMA alla Commissione europea sugli atti delegati riguardo alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto nella normativa MiFID II: http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-1569\_final\report\- \_esmas\_technical\_advice\_to\_the\_commission\_on\_mifid\_ii\_and\_mifir.pdf
4 Orientamenti ABE sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1412678/EBA-GL-2015- 18+Guidelines+on+product+oversight+and+Governance\_IT.pdf/4a6942fc-a9c6-481a-afe8- 885ecd2f3255
individuare adeguate misure correttive. Pertanto, i presenti orientamenti preparatori sono finalizzati a prestare assistenza alle autorità competenti e a fornire loro una guida nell’adottare le misure che precedono una coerente attuazione iniziale dei requisiti organizzativi, previsti dallaIDD, relativi alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto. Ciò consente alle autorità competenti di tener conto delle aspettative dell’EIOPA sin dalla fase di attuazione, riducendo in tal modo il rischio che siano adottati metodi diversi a livello nazionale, nonché dell’esigenza in un momento successivo di un’ulteriore armonizzazione volta a garantire coerenza e parità di condizioni fra Stati membri.
- 1.5. Inoltre, l’EIOPA procederà alla revisione degli orientamenti preparatori non appena gli atti delegati ai sensi dellaIDD saranno stati adottati, onde valutare la necessità di una eventuale modificadei presenti orientamenti.
- 1.6. Conformemente alla posizione comune delle autorità europee di vigilanza sulle procedure adottate dai produttori in materia di governo e controllo del prodotto5 , gli orientamenti tengono conto del considerando (16) e degli articoli 40 e 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in prosieguo: la «direttiva solvibilitàII»)6 i quali prevedono quanto segue:
- «L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari (…)»7 ,
- «Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari»8 ;
- «Gli Stati membri garantiscono che l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia la responsabilità ultima dell’osservanza, da parte dell’impresa interessata, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva»9 ;
- «Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività»10 .
7 Considerando (16) della direttiva solvibilità II.
5 https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/JC-2013-77\_\POG\-\_Joint\_Position\_pdf.
6 GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
8 Articolo 27 della direttiva solvibilità II.
9 Articolo 40 della direttiva solvibilità II.
10 Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, della direttiva solvibilità II.
- 1.7. Gli orientamenti preparatori tengono altresì conto di quanto previsto all’articolo 25 dellaIDD riguardo alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto, il quale stabilisce quanto segue:
- «Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti».
- «Il processo di approvazione del prodotto dev’essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo».
- «Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento individuato, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato».
- «L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata».
- «Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato».
- «I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo».
- 1.8. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere principalmente considerate quale attuazione dell’obiettivo principale della vigilanza assicurativa, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari, come indicato nella direttiva solvibilitàII.
- 1.9. Le disposizioni organizzative indicate negli orientamenti sono sostanzialmente connesse, con riferimento al loro scopo e ai loro obiettivi, al sistema di
governance ai sensi della direttiva solvibilitàII, il quale prevede che le imprese debbano gestire l’attività in modo sano e prudente, tramite un metodo basato sul rischio, nonché avvalersi di un sistema adeguato di gestione del rischio. Le disposizioni organizzative dirette a garantire una corretta ideazione dei prodotti assicurativi rientrano nel sistema di governance dell’impresa di assicurazione. Gli orientamenti introducono procedure e misure molto chiare con riguardo all’ideazione, allo sviluppo e al monitoraggio dei nuovi prodotti assicurativi.
- 1.10. In tale contesto, laIDD fornirà una normativa dettagliata che tenga conto dei profili specifici di trasparenza e tutela del cliente con riferimento sia all’ideazione sia alla distribuzione del prodotto. Alla luce di quanto esposto, le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto si fondano sulla direttiva solvibilitàII e sullaIDD. Quest’ultima prevede obblighi in relazione alla tutela dei clienti e obblighi aggiuntivi per i distributori, che non rientrano nell’ambito di applicazione del quadro normativo della direttiva solvibilitàII.
- 1.11. Le autorità competenti sono destinatarie dei presenti orientamenti. Malgrado i chiari riferimenti alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi, il presente documento non deve essere letto nel senso di imporre obblighi diretti nei confronti di tali istituti finanziari. Gli istituti finanziari dovrebbero rispettare il quadro di vigilanza o normativo applicato dalle rispettive autorità competenti.
- 1.12. Le disposizioni indicate nei presenti orientamenti si riferiscono a procedure, funzioni e strategie elaborate internamente per ideare prodotti e immetterli sul mercato, nonché per monitorare e rivedere gli stessi durante il loro ciclo di vita. Le disposizioni si differenziano a seconda che i soggetti regolamentati agiscano in qualità di produttori e/o distributori di prodotti assicurativi e fanno riferimento alle azioni di seguito indicate:
- (i) individuare un mercato di riferimento in relazione al quale il prodotto sia considerato adeguato;
- (ii) individuare segmenti di mercato in relazione ai quali il prodotto non sia considerato adeguato;
- (iii) svolgere un’analisi del prodotto per valutare la prestazione attesa dallo stesso in diversi scenari critici;
- (iv) eseguire verifiche del prodotto per controllare se la sua prestazione possa arrecare pregiudizio ai clienti e, in tal caso, adottare misure per modificare le caratteristiche dello stesso e attenuare il pregiudizio;
- (v) individuare i canali di distribuzione pertinenti tenendo conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e del prodotto;
- (vi) verificare che detti canali di distribuzione operino nel rispetto delle disposizioni del produttore in materia di governo e controllo del prodotto.
- 1.13. L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione è responsabile dell’elaborazione e della successiva revisione delle disposizioni in
materia di governo e controllo del prodotto. Tuttavia, l’attuazione delle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto in questione non dovrebbe essere intesa nel senso di introdurre una nuova funzione fondamentale per le imprese di assicurazione. Inoltre, tali disposizioni non sono necessariamente connesse con le funzioni di gestione del rischio e di audit interno, né con la funzione attuariale o di verifica della conformità delle imprese di assicurazione, in forza della direttiva solvibilitàII.
- 1.14. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto sono complementari alle norme in materia di informativa in sede di vendita (ove applicabili), le quali impongono di attivamente una descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, dei rischi connessi allo stesso e del prezzo totale del prodotto che il cliente deve pagare, nonché di tutti i diritti, oneri e costi associati.
- 1.15. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto devono essere proporzionate al livello di complessità e ai rischi relativi ai prodotti nonché alla natura, alla portata e alla complessità della relativa attività svolta dal soggetto regolamentato.
- 1.16. Gli orientamenti contengono disposizioni applicabili in generale a tutte le imprese di assicurazione e a tutti i distributori di prodotti assicurativi, ivi incluse le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto se dette attività siano svolte da un intermediario indipendente o da un agente collegato come attività professionale principale o a titolo accessorio, purché queste rientrino nell’ambito di applicazione dellaIDD. Tuttavia, nell’applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero adottare un metodo proporzionato e basato sul rischio. I presenti orientamenti non si applicano ai servizi o ai prodotti esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione dellaIDD, quali talune attività svolte a titolo accessorio, definite all’articolo 1, paragrafo 3, né ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi come previsto all’articolo 25, paragrafo 4, dellaIDD.
- 1.17. Le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi a detti orientamenti per quanto concerne prodotti di nuova ideazione o prodotti modificati in modo sostanziale. Le autorità competenti potrebbero voler esigere che, alla data di entrata in vigore delle misure nazionali che danno attuazione a detti orientamenti, siano rispettati almeno l’orientamento 8 (Monitoraggio del prodotto) e l’orientamento 9 (Misure correttive) del capitolo I con riferimento ai prodotti in corso di distribuzione o immessi sul mercato prima di tale data.
- 1.18. Le autorità competenti, nell’applicare i presenti orientamenti, devono altresì tenere debitamente conto, se del caso, degli orientamenti dell’EIOPA sul sistema di governance ai sensi della direttiva solvibilitàII11, degli orientamenti
11 Disponibile all’indirizzo
https://eiopa.europa.eu/GuidelinesSII/EIOPA\_Guidelines\_on\_System\_of\_Governance\_IT.pdf#search=sys tem%20of%20governance%20Guidelines.
dell’EIOPA sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione12 nonché degli orientamenti dell’EIOPA sulla gestione dei reclami da parte degli intermediari assicurativi13 .
- 1.19. Ai fini dei presenti orientamenti si intende per:
- produttore: un’impresa di assicurazione e un intermediario assicurativo che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti;
- mercato di riferimento: il gruppo o i gruppi di clienti per il quale o i quali il produttore realizza il prodotto;
- strategia di distribuzione: una strategia che affronta la questione relativa alle modalità di distribuzione dei prodotti assicurativi ai clienti, in particolare se il prodotto debba essere venduto unicamente laddove sia fornita consulenza;
- prodotti: i rami di assicurazione vita e non vita di cui all’allegatoI e all’allegatoII della direttiva solvibilitàII.
- 1.20. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato ad essi attribuito negli atti giuridici citati nell’introduzione.
12 Disponibile all’indirizzo
https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA\_2012\_00050000\_IT\_COR\_rev2.pdf#search=IT% 20cor%20rev2.
13Disponibile all’indirizzo
https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/EIOPA\_GLs\_Complaints\_Handling\_Intermediaries\_IT.pdf #search=EIOPA%20GLs%20Complaints%20Handling%20Intermediaries%20IT.
Capitolo 1 – Orientamenti preparatori per le imprese di assicurazione e per gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti
Orientamento 1 – Elaborazione delle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto
- 1.21. Il produttore dovrebbe elaborare e attuare disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto che prevedano misure e procedure adeguate intese a ideare, monitorare, rivedere e distribuire prodotti per i clienti nonché adottare provvedimenti per quei prodotti suscettibili di pregiudicare i clienti (disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto).
- 1.22. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto devono essere proporzionate al livello di complessità e ai rischi relativi ai prodotti nonché alla natura, alla portata e alla complessità della relativa attività svolta dal soggetto regolamentato.
- 1.23. Il produttore dovrebbe redigere le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto in un documento scritto (politica in materia di governo e controllo del prodotto) e metterlo a disposizione del proprio personale competente.
Orientamento 2 – Obiettivi delle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto
1.24. Le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere volte a prevenire e ridurre il pregiudizio per i clienti, favorire un’adeguata gestione dei conflitti di interesse nonché garantire che si tenga debitamente conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti.
Orientamento 3 – Ruolo degli organi di gestione
1.25. L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del produttore o la struttura equivalente responsabile della realizzazione dei prodotti assicurativi dovrebbe approvare le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto e assumere la responsabilità ultima della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e continua osservanza.
Orientamento 4 – Revisione delle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto
1.26. Il produttore dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto al fine di garantire che le stesse siano ancora valide e aggiornate nonché modificarle ove necessario.
Orientamento 5 – Mercato di riferimento
- 1.27. Il produttore dovrebbe prevedere, nelle proprie disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto, alcune misure idonee a individuare il mercato di riferimento adeguato ad un prodotto.
- 1.28. Il produttore dovrebbe ideare e immettere sul mercato unicamente prodotti con determinate caratteristiche e attraverso canali di distribuzione individuati corrispondenti agli interessi, agli obiettivi e alle specificità del mercato di riferimento.
- 1.29. Nel decidere se un prodotto risponda o meno agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche di un particolare mercato di riferimento, il produttore dovrebbe considerare il livello di informazioni disponibili nel mercato di riferimento nonché il grado di capacità finanziaria e alfabetizzazione del mercato di riferimento.
- 1.30. Il produttore dovrebbe altresì individuare i gruppi di clienti rispetto ai quali il prodotto potrebbe non rispondere ai loro interessi, obiettivi e caratteristiche.
Orientamento 6 – Competenza, conoscenza ed esperienza del personale coinvolto nell’ideazione dei prodotti
1.31. Il produttore dovrebbe garantire che il personale coinvolto nell’ideazione dei prodotti possegga la competenza, la conoscenza e l’esperienza necessarie al fine di comprendere correttamente le principali specificità e caratteristiche del prodotto nonché gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento.
Orientamento 7 – Verifica dei prodotti
1.32. Prima che un prodotto sia immesso sul mercato, o nel caso in cui il mercato di riferimento sia cambiato o siano apportate modifiche a un prodotto esistente, il produttore dovrebbe sottoporre il prodotto ad adeguate verifiche nonché formulare, se del caso, analisi di scenario. Le verifiche dovrebbero essere finalizzate a valutare se il prodotto, nel corso della durata di vita, rispetti gli obiettivi previsti per il mercato di riferimento.
- 1.33. Il produttore non dovrebbe immettere sul mercato un prodotto se, all’esito delle verifiche svolte, risultasse che il prodotto non risponda agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
- 1.34. Il produttore dovrebbe condurre le verifiche del prodotto secondo un metodo qualitativo e, se del caso, quantitativo in funzione della tipologia e della natura del prodotto nonché del connesso rischio di pregiudizio per il cliente.
Orientamento 8 – Monitoraggio del prodotto
1.35. Una volta distribuito il prodotto, il produttore dovrebbe monitorare su base continuativa che il prodotto risponda ancora agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Orientamento 9 – Misure correttive
- 1.36. Nel caso in cui il produttore individui, nel corso della vita di un prodotto, circostanze riguardanti il prodotto che comportino il rischio di arrecare pregiudizio al cliente, il produttore dovrebbe adottare le misure opportune per ridurre tale rischio ed evitare che il pregiudizio si verifichi nuovamente.
- 1.37. Se del caso, il produttore dovrebbe immediatamente notificare ai distributori coinvolti e ai clienti le opportune misure correttive eventualmente poste in essere.
Orientamento 10 – Canali di distribuzione
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1.38. Il produttore dovrebbe scegliere canali di distribuzione adeguati per il mercato di riferimento, tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche del prodotto.
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1.39. Il produttore dovrebbe selezionare i distributori in modo accurato.
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1.40. Il produttore dovrebbe fornire ai distributori informazioni adeguate, ivi incluse le caratteristiche dei prodotti, che siano chiare, precise e aggiornate.
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1.41. Le informazioni fornite ai distributori dovrebbero essere sufficienti a consentire agli stessi di:
- comprendere e collocare correttamente il prodotto sul mercato di riferimento;
- individuare il mercato di riferimento per il quale è stato ideato il prodotto nonché il gruppo di clienti rispetto ai quali il prodotto potrebbe non rispondere ai loro interessi, obiettivi e caratteristiche.
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1.42. Il produttore dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per monitorare che i canali di distribuzione operino in conformità agli obiettivi delle disposizioni del produttore in materia di governo e controllo del prodotto.
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1.43. Il produttore dovrebbe controllare regolarmente che il prodotto sia distribuito ai clienti appartenenti al relativo mercato di riferimento.
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1.44. Nel caso in cui ritenga che il canale di distribuzione non soddisfi gli obiettivi delle disposizioni del produttore in materia di governo e controllo del prodotto, il produttore dovrebbe adottare misure correttive nei confronti del canale di distribuzione.
Orientamento 11 – Esternalizzazione del processo di ideazione del prodotto
1.45. Il produttore dovrebbe essere l’unico soggetto responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto descritte nei presenti orientamenti laddove conferisca a terzi l’incarico di ideare i prodotti per suo conto.
Orientamento 12 – Documentazione relativa alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto
1.46. Tutte le misure adottate dal produttore in relazione alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto dovrebbero essere debitamente documentate; i relativi documenti dovrebbero essere conservati a scopo di verifica e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Capitolo 2 – Orientamenti preparatori per i distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio
Orientamento 13 – Elaborazione delle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti
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1.47. Il distributore dovrebbe elaborare e attuare disposizioni sulla distribuzione dei prodotti che prevedano adeguate misure e procedure intese a valutare la gamma di prodotti e servizi che il distributore intende offrire ai propri clienti, a rivedere le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti e a ottenere dal produttore o dai produttori tutte le informazioni necessarie sul prodotto o sui prodotti.
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1.48. Le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti devono essere proporzionate al livello di complessità e ai rischi relativi ai prodotti nonché alla natura, alla
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portata e alla complessità della relativa attività svolta dal soggetto regolamentato.
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1.49. Il distributore dovrebbe redigere le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti in un documento scritto e metterlo a disposizione del proprio personale competente.
Orientamento 14 – Obiettivi delle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti
1.50. Le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti dovrebbero essere finalizzate a prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti, favorire un’adeguata gestione dei conflitti di interesse e garantire che si tenga debitamente conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti.
Orientamento 15 – Ruolo degli organi di gestione
1.51. L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del distributore o la struttura equivalente responsabile della distribuzione assicurativa dovrebbe approvare le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti e assumere la responsabilità ultima della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e continua osservanza.
Orientamento 16 – Ottenimento dal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti il mercato di riferimento
1.52. Le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti dovrebbero essere intese a far sì che il distributore ottenga dal produttore tutte le necessarie informazioni sul prodotto assicurativo, sul processo di approvazione del prodotto, sul mercato di riferimento, allo scopo di conoscere i clienti per i quali il prodotto è ideato nonché il gruppo o i gruppi di clienti per il quale o i quali il prodotto non è stato ideato.
Orientamento 17 – Ottenimentodal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti il prodotto
1.53. Le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti dovrebbero essere intese a garantire che il distributore ottenga dal produttore qualsiasi altra informazione necessaria riguardante il prodotto al fine di adempiere ai propri obblighi di legge nei confronti dei clienti. Tali informazioni comprendono quelle relative alle principali caratteristiche dei prodotti, ai rischi e ai costi degli stessi nonché alle circostanze suscettibili di causare un conflitto di interessi a danno del cliente.
Orientamento 18 – Strategia di distribuzione
1.54. Nel caso in cui il distributore adotti o segua una strategia di distribuzione, quest’ultima non dovrebbe essere in contraddizione con la strategia di distribuzione e col mercato di riferimento individuato dal produttore del prodotto assicurativo.
Orientamento 19 – Revisione periodica delle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti
1.55. Il distributore rivede periodicamente le disposizioni sulla distribuzione dei prodotti onde garantire che le stesse siano ancora valide e aggiornate nonché le modifica, ove necessario, con particolare riferimento all’eventuale strategia di distribuzione.
Orientamento 20 – Comunicazione delle informazioni sulle vendite al produttore
1.56. Il distributore dovrebbe informare senza indugio il produttore, qualora venisse a conoscenza del fatto che il prodotto non risponda agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento o di altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.
Orientamento 21 – Documentazione
1.57. Tutte le misure adottate dal distributore in relazione alle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti dovrebbero essere debitamente documentate; i relativi documenti dovrebbero essere conservati a scopo di verifica e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.58. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo16, paragrafo3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.59. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.60. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.61. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizioni finali sulla revisione
1.62. I presenti orientamenti sono sottoposti a revisione da parte dell’EIOPA successivamente all’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, dellaIDD.