Orientamenti in materia di supervisione di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
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Orientamenti in materia di supervisione di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
Introduzione
- 1.1 Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 , l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato i presenti orientamenti in materia di supervisione di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi (gli «Orientamenti»).
- 1.2 I presenti Orientamenti si riferiscono agli articoli da 162 a 171 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 .
- 1.3 I presenti Orientamenti si prefiggono di garantire una protezione coerente, efficace ed efficiente dei contraenti nell’Unione europea (l’«UE»). In particolare, sono volti ad assicurare ai contraenti di una succursale di un’impresa di assicurazione di un paese terzo (la «succursale») un livello di protezione almeno pari a quello di cui godono quando operano con un’impresa di assicurazione situata nell’UE, indipendentemente dal fatto che si trovi nel loro Stato membro o agisca mediante una succursale ai sensi della direttiva 2009/138/CE.
- 1.4 I presenti Orientamenti consentono di commisurare alternativamente dei metodi di supervisione per proteggere i contraenti di una succursale in termini di valutazione, fondi propri e invio di informazioni ai sensi della direttiva 2009/138/CE.
- 1.5 Ai sensi dell’articolo 162 della direttiva Solvibilità II, il campo d’applicazione dei presenti Orientamenti riguarda solo le succursali di imprese d’assicurazione di paesi terzi, che svolgono attività di assicurazione diretta nei rami vita e non vita.
- 1.6 Il campo d’applicazione dei presenti Orientamenti riguarda altresì le succursali soggette a supervisione equivalente o non equivalente, ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Ciò nonostante, le autorità di vigilanza possono prendere in considerazione specifiche decisioni di equivalenza, che riguardano la valutazione della solvibilità dell’intera impresa di assicurazione di un paese terzo, inclusa la sua succursale.
- 1.7 Il campo d’applicazione dei presenti Orientamenti non riguarda le imprese di assicurazione di paesi terzi che svolgono, o sono autorizzate a svolgere solo l’attività di riassicurazione mediante una succursale comunitaria, anche se l’impresa di assicurazione di un paese terzo esercita l’attività di assicurazione diretta mediante la sua sede o succursali al di fuori dell’UE.
- 1.8 Per le segnalazioni riguardanti una succursale, i presenti Orientamenti fanno riferimento a modelli e file di registro stabiliti nelle norme tecniche
1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)
di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come approvata dalla Commissione europea (di seguito «Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni»).
- 1.9 Qualora i modelli di segnalazione sulle succursali siano diversi da quelli forniti nell’ambito delle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, si fa riferimento a un modello specifico e al rispettivo file di istruzioni di cui agli allegati tecnici III e IV ai presenti Orientamenti.
- 1.10 Salvo ove diversamente indicato, tutti i riferimenti codificati ai modelli o alle istruzioni si riferiscono a modelli o a istruzioni con riferimenti codificati identici, come stabilito dalle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
- 1.11 I presenti Orientamenti sono destinati alle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE.
- 1.12 I presenti Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- 1.13 A una succursale si applicano anche gli Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di informativa al pubblico (EIOPA-BoS-15/109)3 redatti dall’EIOPA, come indicato nei presenti Orientamenti.
- 1.14 Ai fini dei presenti Orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
- a) «operazioni di succursale» indica le operazioni effettuate da una succursale conformemente con la sua autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE;
- b) «attività della succursale» indica le attività dell’impresa di assicurazione di un paese terzo che vengono attribuite alle operazioni della succursale, a esclusione di tutti gli importi contabili figurativi dovuti dalle operazioni non di succursale dell’impresa alle operazioni di succursale dell’impresa, e che sono disponibili alla liquidazione dell’impresa per pagare le passività assicurative dei contraenti della succursale ai sensi dell’Orientamento 26;
- c) «passività della succursale» indica i crediti di assicurazione della succursale, i crediti privilegiati e le garanzie da far valere sulle attività della succursale;
- d) «fondi propri della succursale» indica per una succursale la somma dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori;
- e) «fondi propri di base della succursale» indica per una succursale l’eccedenza delle attività rispetto alle passività;
3 https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-%28ITS%29-and-Guidelines.aspx
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f) «fondi propri accessori della succursale» indica le voci, che possono essere richiamate nella procedura di liquidazione, con riferimento all’impresa di assicurazione di un paese terzo, per pagare le passività assicurative verso i contraenti della succursale, ai sensi dell’Orientamento 26 e che soddisfano i requisiti degli articoli 89 e 90 della direttiva 2009/138/CE;
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g) «bilancio della succursale» indica un bilancio che mostra le attività e le passività della filiale rispettando i principi di riconoscimento e valutazione ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
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h) «requisito patrimoniale di solvibilità della succursale» indica il requisito patrimoniale di solvibilità sulla base del bilancio della succursale e delle misure volume, come specificato nella direttiva 2009/138/CE concernente il bilancio della succursale;
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i) «requisito patrimoniale minimo della succursale» indica il requisito patrimoniale minimo sulla base del bilancio della succursale e delle misure di volume, come specificato nella direttiva 2009/138/CE concernente il bilancio della succursale;
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j) «contraente della succursale» indica un contraente la cui polizza viene eseguita dalla succursale; la presente definizione include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contraenti e i beneficiari che vantano crediti assicurativi verso la succursale;
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k) «credito assicurativo» indica i crediti dei contraenti della succursale ai sensi dell’articolo 268, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
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l) «localizzazione dei crediti assicurativi» indica dove si localizza il beneficiario (inclusi i contraenti), il rischio assicurato o il contratto firmato con l’impresa di assicurazione di un paese terzo (inclusa l’eventualità che l’operazione sia stata transatta dalla succursale o dalla sede dell’impresa di assicurazione di un paese terzo);
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m)«crediti di assicurazione della succursale» indica il credito di assicurazione relativo ai contraenti della succursale;
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n) «credito privilegiato della succursale» indica tutti i crediti che, in caso di liquidazione dell’impresa di assicurazione di un paese terzo, hanno priorità rispetto ai crediti di assicurazione della succursale e sono:
- crediti dei dipendenti per le operazioni della succursale risultanti dai contratti di lavoro e dalle relazioni occupazionali, crediti di enti pubblici per imposte dovute con riferimento alle operazioni della succursale,
- crediti dei sistemi di previdenza sociale con riferimento alle operazioni della succursale, oppure
- crediti rispetto ad attività della succursale sulle quali gravano diritti reali.
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o) «autorità di vigilanza ospitante» indica l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è costituita la succursale e in cui svolge le proprie operazioni.
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p) «autorità di vigilanza del paese di riferimento» indica l’autorità di vigilanza del paese che ha autorizzato l’impresa di assicurazione di un paese terzo a svolgere l’attività assicurativa e in cui ha sede l’impresa;
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q) «valuta della segnalazione» è la valuta del paese dell’autorità di vigilanza che riceve le informazioni di segnalazione, salvo ove diversamente consentito da tale autorità di vigilanza.
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1.15 Se non definiti nei presenti Orientamenti, i termini assumono il significato di cui agli atti giuridici citati nell’introduzione.
Autorizzazione della succursale di un’impresa di assicurazione di un paese terzo
Orientamento 1 - Condizioni per l’autorizzazione o la proroga dell’autorizzazione
- 1.16 Nell’autorizzare o prorogare l’autorizzazione di una succursale, le autorità di vigilanza ospitanti dovrebbero accertarsi che la rispettiva impresa di assicurazione di un paese terzo disponga di un adeguato margine di solvibilità e si impegni a fornire tutte le informazioni che possano servire all’autorità di vigilanza ospitante ai fini di controllo e che dimostri come l’impresa, nel suo complesso, abbia conseguito un margine di solvibilità adeguato ai sensi della regole sulla giurisdizione di riferimento e che l’autorità di vigilanza di riferimento confermi l’effettivo rispetto di tali regole.
- 1.17 Le autorità di vigilanza ospitanti dovrebbero valutare l’adeguatezza del margine di solvibilità dell’impresa nel suo complesso, sulla base dei requisiti prudenziali dell’autorità di vigilanza del paese di riferimento, richiedendo anche ulteriori informazioni quando necessario.
Orientamento 2 – Programma d’attività e margine di solvibilità
1.18 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe assicurare che l’impresa di assicurazione di un paese terzo includa, nel programma d’attività della sua succursale, un’analisi delle differenze tra le regole di solvibilità del paese d’origine e le regole della direttiva 2009/138/CE, che comprenda una spiegazione dei motivi alla base di tali differenze.
Orientamento 3 – Distribuzione delle attività della succursale
- 1.19 Nello stabilire se un’impresa di assicurazione di un paese terzo dispone di un adeguato margine di solvibilità, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe prendere in considerazione gli aspetti seguenti:
- a) le attività della succursale restanti dopo il pagamento dei crediti assicurativi dei contraenti della succursale che verrebbero distribuite sugli altri crediti dei contraenti della succursale; e
b) l’importo complessivo dei crediti che avrebbero una priorità superiore o uguale a quelli dei contraenti della succursale.
Orientamento 4 – Analisi della distribuzione delle attività della succursale
- 1.20 Ai fini dell’Orientamento 6, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe produrre un’analisi riguardante: l’operatività giuridica e pratica del sistema fallimentare della giurisdizione di riferimento; la priorità assegnata ai contraenti della succursale e ad altri contraenti dell’impresa di assicurazione di un paese terzo nell’ambito delle procedure di liquidazione; la modalità di distribuzione delle attività dell’impresa di assicurazione di un paese terzo a tali contraenti.
- 1.21 Nella misura consentita dai requisiti di riservatezza applicabili, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe mettere a disposizione dell’EIOPA l’analisi prodotta. L’EIOPA può decidere di mettere l’analisi a disposizione di altre autorità di vigilanza nel rispetto del suo regime di riservatezza, e in funzione delle esigenze conoscitive.
- 1.22 Qualora il sistema fallimentare della giurisdizione del paese di riferimento non fornisca almeno lo stesso livello di protezione dei contraenti nelle procedure di liquidazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo un’analisi della distribuzione delle attività della succursale ai sensi: del sistema fallimentare della giurisdizione di riferimento per tale impresa; del regime dello Stato membro in cui è autorizzata la succursale (laddove possono essere avviati procedimenti separati per la succursale); o delle condizioni di distribuzione qualora le procedure di liquidazione vengono avviate sia nella giurisdizione di riferimento sia nello Stato membro ospitante in cui la succursale è stata costituita.
- 1.23 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che tutte le analisi vengano redatte da persone adeguatamente qualificate a fornire consulenza sulle leggi e sulle consuetudini della giurisdizione interessata.
Orientamento 5 – Determinazione delle passività della succursale
1.24 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe assicurare che i crediti assicurativi della succursale riportati sotto le passività della succursale comprendano le riserve tecniche previste dall’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, associate esclusivamente ai suddetti crediti assicurativi della succursale.
Orientamento 6 – Determinazione delle attività della succursale
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1.25 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo includa nel bilancio della succursale esclusivamente le attività disponibili in base ai criteri seguenti:
- a) attività che vengono distribuite ai sensi dell’articolo 275, paragrafo 1, lettere a o b della direttiva 2009/138/CE che non differenzia tra i crediti sulla base della localizzazione;
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b) attività che vengono distribuite per pagare i crediti garantiti della succursale e i crediti assicurativi dei contraenti della succursale in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti.
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1.26 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo, nell’inviare le informazioni relative al bilancio della succursale, i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità della succursale, includa esclusivamente le attività che sono disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione dell’impresa stessa per pagare i crediti assicurativi dei contraenti della succursale.
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1.27 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo, nell’inviare le informazioni sul bilancio della succursale, riporti le attività disponibili al lordo dei crediti garantiti della succursale e di tutti i precedenti interessi garantiti e indichi l’importo netto delle attività disponibili della succursale e la deduzione dei crediti garantiti della succursale e di precedenti interessi garantiti nel modello S.02.03.07 specificando ulteriori informazioni sul bilancio della succursale, come stabilito nell’allegato III ai presenti Orientamenti.
Poteri di controllo e comunicazione con altre autorità di vigilanza
Orientamento 7 - Poteri di controllo generali
1.28 Per la supervisione delle operazioni della succursale, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe esercitare, ove opportuno, i poteri di supervisione stabiliti dalla direttiva 2009/138/CE, in particolare dagli articoli 34, 35, 36, 37, 84, 85, 110, 118 e 119, nella stessa misura in cui esercita tali poteri sulle imprese di assicurazione con sede nell’Unione.
Orientamento 8 – Valutazione della situazione finanziaria della succursale nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.29 Quando valuta l’adeguatezza della situazione finanziaria della succursale nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe prendere in considerazione il rischio che i crediti dei contraenti della succursale possano essere diluiti da crediti non della succursale.
Orientamento 9 – Concessione di vantaggi, incluse le decisioni congiunte ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 3 della direttiva 2009/138/CE
1.30 Qualora un’impresa di assicurazione di un paese terzo autorizzata in più Stati membri abbia richiesto i vantaggi previsti dall’articolo 167 della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza ospitanti interessate dovrebbero accertare la conformità con le condizioni stabilite dall’orientamento 1 prima di prendere la decisione di concedere tali vantaggi a detta impresa.
Orientamento 10 – Comunicazione all’EIOPA delle decisioni prese congiuntamente, ai sensi dell’articolo 167 della direttiva 2009/138/CE
1.31 Qualora un’impresa di assicurazione di un paese terzo autorizzata in più Stati membri richieda qualsiasi agevolazione prevista dall’articolo 167 della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante interessata dovrebbe comunicare all’EIOPA la decisione presa ai sensi di tale articolo e indicare se ritiene che le condizioni stabilite dall’orientamento 1 siano soddisfatte.
Orientamento 11 – Notifica alle autorità di vigilanza ospitanti delle localizzazioni delle succursali
1.32 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire di essere continuativamente informata da un’impresa di assicurazione di un paese terzo sulla localizzazione delle succursali che tale impresa ha costituito o intende costituire in qualsiasi altro Stato membro.
Orientamento 12 – Bilancio unico ai sensi dell’articolo 167 della direttiva 2009/138/CE
1.33 Qualora vengano concessi tutti i vantaggi previsti dall’articolo 167, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante, che ha l’obbligo di controllare tutte le succursali costituite nell’Unione, dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo rediga un bilancio unico della succursale per tutte le operazioni che la succursale ha svolto nell’Unione e che, a discrezione dell’impresa, possa elidere tutte le transazioni tra le succursali.
Orientamento 13 – Revoca delle agevolazioni
1.34 Le autorità di vigilanza ospitanti, che revochino i benefici concessi ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, dovrebbero darne tempestiva comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri in cui opera l’impresa di assicurazione di un paese terzo.
Orientamento 14 - Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.35 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che le operazioni della succursale siano soggette a riesame e valutazione nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza prevista dall’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE.
Orientamento 15 - Cooperazione e comunicazione tra autorità di vigilanza ai sensi del processo di controllo prudenziale
1.36 Le autorità di vigilanza ospitanti, qualora abbiano concesso i benefici di cui all’articolo 167, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, dovrebbero definire un processo di comunicazione conforme a quello descritto negli Orientamenti sul Processo di controllo prudenziale (EIOPA-BoS-14/179)4 .
4 Disponibile sul sito web dell’EIOPA: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Guidelines-onsupervisory-review-process.aspx.
1.37 Qualora l’impresa di assicurazione di un paese terzo disponga di succursali autorizzate in più Stati membri ma non abbia richiesto nessuna agevolazione prevista dall’articolo 167, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza interessate dovrebbero concordare la modalità di cooperazione e condividere informazioni ai sensi degli Orientamenti sul Processo di controllo prudenziale (EIOPA-BoS-14/179).
Orientamento 16 - Comunicazione con altre autorità di vigilanza
- 1.38 Qualora un’autorità di vigilanza ospitante venga a conoscenza di informazioni che possono compromettere la posizione dei creditori assicurativi della succursale o la disponibilità di fondi propri della succursale, essa è tenuta a comunicare tali informazioni a tutte le altre autorità di vigilanza ospitanti dello Stato in cui l’impresa di assicurazione di un paese terzo ha ricevuto l’autorizzazione a costituire una succursale e all’EIOPA.
- 1.39 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe prendere in considerazione l’eventuale esistenza di altre autorità di vigilanza pertinenti con cui comunicare, come le autorità di vigilanza di imprese di assicurazione partecipate o succursali di altri membri del gruppo cui appartiene l’impresa di assicurazione di un paese terzo.
Solidità finanziaria della succursale
Orientamento 17 - Contabilità della succursale
- 1.40 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che un’impresa di assicurazione di un paese terzo costituisca, mantenga e documenti le procedure amministrative e contabili relative alle operazioni delle sue succursali negli Stati membri in cui operano le succursali.
- 1.41 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che un’impresa di assicurazione di un paese terzo tenga registri contabili: che individuino la localizzazione di tutte le attività delle succursali e forniscano informazioni sufficienti da consentire a tutte le persone responsabili della liquidazione di tale impresa di assumere il controllo di dette attività.
- 1.42 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che un’impresa di assicurazione di un paese terzo rediga e custodisca i conti di gestione concernenti il bilancio della succursale – incluse le attività disponibili e non disponibili e tutte le passività relative alle operazioni della succursale.
Orientamento 18 - Localizzazione delle attività della succursale
- 1.43 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe assicurare quanto segue:
- a) che l’impresa di assicurazione di un paese terzo disponga di attività sufficienti per coprire il requisito patrimoniale minimo della succursale e le mantenga in qualsiasi momento nello Stato membro ospitante;
- b) che le attività che coprono il requisito patrimoniale di solvibilità della succursale, superiori al requisito patrimoniale minimo della succursale, si trovino nell’Unione; e
c) che l’impresa di assicurazione di un paese terzo comunichi immediatamente all’autorità di vigilanza ospitante quando una delle condizioni summenzionate non è più soddisfatta.
Orientamento 19 - Requisiti di qualità per i depositi di titoli ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2009/138/CE
- 1.44 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che i depositi versati a titolo di garanzia da un’impresa di assicurazione di un paese terzo siano a bassa volatilità in tutte le condizioni di mercato che abbiano ripercussioni sul valore di tale deposito e conseguentemente sull’adeguatezza del deposito come garanzia.
- 1.45 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che un’impresa di assicurazione di un paese terzo possa versare un deposito solo presso un istituto di credito autorizzato nell’Unione che abbia riconosciuto di non aver alcun diritto di compensare né eserciterà alcun diritto di compensare con il deposito alcun credito che possa vantare nei confronti di tale impresa qualora questa fallisca o sia soggetta a procedure di liquidazione.
Orientamento 20 - Valutazione della qualità di un deposito di titoli ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 2009/138/CE
1.46 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere da un’impresa di assicurazione di un paese terzo informazioni sufficienti a valutare la qualità delle attività e stabilire se tale impresa dovrebbe apportare le modifiche al deposito per assicurarne la continua adeguatezza come garanzia.
Orientamento 21 - Regole di valutazione
1.47 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che un’impresa di assicurazione di un paese terzo calcoli le attività, le passività, il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità della succursale ai sensi delle regole di valutazione previste dal capitolo VI del titolo 1 della direttiva 2009/138/CE.
Orientamento 22 - Calcolo dei requisiti patrimoniali per la succursale
1.48 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo della succursale vengano calcolati sulla base del bilancio della succursale come se le operazioni della succursale costituissero un’impresa di assicurazione separata.
Orientamento 23 - Requisito patrimoniale di solvibilità
1.49 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che i fondi propri della succursale siano almeno pari al requisito patrimoniale di solvibilità della succursale.
Orientamento 24 - Requisito patrimoniale minimo
1.50 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che i fondi propri di base della succursale siano almeno pari al requisito patrimoniale minimo della succursale.
Orientamento 25 - Fondi propri della succursale
- 1.51 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo calcoli i fondi propri della succursale prendendo in considerazione solo le attività che sono disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione dell’impresa per pagare i crediti assicurativi dei contraenti della succursale e il credito garantito della succursale. Tali attività dovrebbero essere considerate come disponibili solo qualora venissero distribuite:
- a) ai sensi dell’articolo 275, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 2009/138/CE e senza distinguere tra crediti in base alla loro localizzazione; oppure
- b) per pagare il credito garantito della succursale e i crediti assicurativi dei contraenti della succursale in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti.
Orientamento 26 - Valutazione delle attività disponibili della succursale
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1.52 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le informazioni sufficienti per valutare tutti i seguenti aspetti:
- a) le operazioni che un liquidatore dovrebbe svolgere per assumere il controllo di e raccogliere le attività della succursale, e l’eventualità che tali operazioni siano efficaci qualora crediti concorrenti relativi a tali attività vengano esercitati da altri creditori o da un altro liquidatore che amministra le procedure di liquidazione relativamente all’impresa di assicurazione di un paese terzo;
- b) la velocità e la semplicità con cui le attività della succursale potrebbero essere trasferite fuori dalla giurisdizione dell’autorità di vigilanza ospitante e dall’UE prima dell’inizio delle procedure di liquidazione;
- c) il grado di capacità dell’autorità di vigilanza ospitante di prevenire efficacemente il trasferimento delle attività della succursale fuori dall’UE prima dell’inizio di qualsiasi procedura di liquidazione;
- d) il grado di possibile impiego delle attività della succursale per liquidare le passività diverse dai crediti di assicurazione della succursale prima o in caso di liquidazione dell’impresa di assicurazione di un paese terzo;
- e) il modo in cui l’impresa di assicurazione di un paese terzo esercita il controllo sulle operazioni della succursale e l’eventualità che questo controllo venga esercitato da persone responsabili delle operazioni della succursale diverse dalle persone responsabili delle altre operazioni dell’impresa;
-
f) il rischio che le passività della succursale non siano collegate ai crediti dei contraenti nell’UE per cui fungono da meccanismo per trasferire scorrettamente o in altro modo le attività della succursale a qualsiasi altro creditore dell’impresa, a qualsiasi membro dello stesso gruppo o a terzi a discapito dei contraenti nell’UE;
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g) l’eventualità che i rapporti contrattuali tra terzi e l’impresa di assicurazione di un paese terzo consentano di impiegare le attività della succursale per scopi diversi dall’estinzione delle passività della succursale;
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h) gli effetti di specifiche prescrizioni normative sull’impiego delle attività della succursale per scopi diversi dall’estinzione delle passività della succursale;
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i) l’eventualità che l’incapacità di utilizzare le attività della succursale per scopi diversi dall’estinzione delle passività della succursale possa pregiudicare la reputazione dell’impresa di assicurazione di un paese terzo;
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j) l’eventualità che sussistano svantaggi o vantaggi fiscali per l’impresa di assicurazione di un paese terzo a seguito dell’impiego delle attività della succursale per scopi diversi dall’estinzione delle passività della succursale; e
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k) l’eventuale esistenza di controlli valutari in grado di influire sull’impiego delle attività della succursale per scopi diversi dall’estinzione delle passività della succursale.
Governance e gestione dei rischi
Orientamento 27 - Requisiti generali in materia di {i>governance<i}
1.53 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo rispetti i requisiti del sistema di {i>governance <i}ai sensi degli articoli da 41 a 50 della direttiva 2009/138/CE, inclusi il principio della «persona prudente» relativamente alle operazioni della succursale.
Orientamento 28 - Applicazione del principio della «persona prudente» alle attività della succursale
1.54 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo conformi le attività della succursale al principio della «persona prudente» ai sensi dell’articolo 132 della direttiva 2009/138/CE.
Orientamento 29 - Lingua e segnalazione delle politiche di {i>governance<i}
1.55 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo disponga di criteri scritti sugli accordi di {i>governance <i}per ottemperare all’Orientamento 7, disponibili in una lingua concordata dall’autorità di vigilanza ospitante, e che nelle sue
informazioni alle autorità di vigilanza includa informazioni concernenti il modo in cui soddisfa tali requisiti di {i>governance<i}.
Orientamento 30 - Funzioni fondamentali
1.56 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo abbia posto in essere le funzioni di gestione del rischio, di conformità, di revisione interna e attuariale per le operazioni della succursale, a prescindere dal fatto che queste funzioni siano specificatamente stabilite per le operazioni della succursale o vengano applicate dalla sede dell’impresa alle operazioni della succursale.
Orientamento 31 - Notifica relativa alle persone soggette ai requisiti di competenza e onorabilità
- 1.57 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo l’identità delle seguenti persone, incluse le relative variazioni:
- a) rappresentante generale della succursale;
- b) tutte le persone che gestiscono effettivamente le operazioni della succursale o possano condizionarle; e
- c) le persone responsabili delle funzioni principali relative alle operazioni della succursale.
Orientamento 32 - Requisiti di competenza e onorabilità
1.58 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo tutte le informazioni necessarie per valutare la professionalità e l’onorabilità delle persone indicate all’orientamento 31.
Orientamento 33 - Valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA)
1.59 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo rediga, almeno una volta all’anno, un’ORSA conformemente all’articolo 45 della direttiva 2009/138/CE per le operazioni della succursale.
Orientamento 34 - Rischi significativi da includere nell’ORSA
1.60 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, ai fini dell’ORSA, un’impresa di assicurazione di un paese terzo consideri ogni rischio significativo per le operazioni della succursale e ogni rischio per altre operazioni dell’impresa di assicurazione di un paese terzo che possano influire sulle operazioni della succursale.
Orientamento 35 - Valutazione delle attività della succursale nell’ORSA
- 1.61 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo, nell’ambito della propria ORSA, valuti la disponibilità permanente delle attività della succursale e affronti, nella sua valutazione:
- a) i rischi di efficacia degli accordi miranti a garantire che le attività della succursale vengano pagate solo ai creditori di assicurazione e privilegiati della succursale; e
- b) i rischi all’adeguatezza delle attività della succursale per coprire i crediti di tali creditori almeno per un importo pari al requisito patrimoniale di solvibilità della succursale qualora l’impresa non soddisfi la condizione di cui alla lettera (a) dell’orientamento 25.
Informativa Orientamento 36 - Requisiti in materia di informativa relativi alle succursali
1.62 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi che l’impresa di assicurazione di un paese terzo garantisca ai contraenti della succursale di ricevere tutte le informazioni pubblicamente divulgate concernenti la solvibilità e la situazione finanziaria dell’intera impresa di assicurazione di un paese terzo, qualora le norme e le disposizioni del paese terzo prevedano tale informativa.
Struttura e forma della informazioni di vigilanza
Orientamento 37 - Elementi delle informazioni di vigilanza da fornire periodicamente
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1.63 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le informazioni seguenti relative alle operazioni della succursale in periodi predefiniti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, lettere a) e i) della direttiva 2009/138/CE:
- a) un’informativa periodica per l’autorità di vigilanza comprendente le informazioni previste dall’articolo 35 della direttiva 2009/138/CE e dai presenti Orientamenti, relative alle operazioni della succursale, in forma discorsiva e che comprenda dati quantitativi, ove necessario;
- b) l’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza relativa alle operazioni della succursale, comprendente i risultati di tutte le ORSA periodiche svolte dall’impresa ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE e dei presenti Orientamenti, e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del proprio profilo di rischio, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE;
- c) modelli quantitativi annuale e trimestrale completi relativi alle operazioni della succursale, come previsto dagli Orientamenti 44, 45 e 47, che specifichino con un alto livello di dettaglio e forniscano, ove necessario, le informazioni presentate nell’informativa periodica per l’autorità di vigilanza;
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d) una copia della documentazione relativa all’informativa alle autorità di vigilanza dell’intera impresa di assicurazione di un paese terzo;
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e) una sintesi di tutti i dubbi significativi che l’autorità di vigilanza di riferimento ha sollevato verso l’impresa di assicurazione di un paese terzo, nella lingua ufficiale del paese in cui si trova la succursale.
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1.64 I requisiti di cui al primo paragrafo del presente orientamento non pregiudicano il potere dell’autorità di vigilanza ospitante di richiedere all’impresa di assicurazione di un paese terzo di comunicare regolarmente tutte le ulteriori informazioni redatte sotto la responsabilità o su richiesta dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanzadi tali imprese, con riferimento alle operazioni della succursale.
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1.65 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’informativa periodica per l’autorità di vigilanza pubblicata dall’impresa di assicurazione di un paese terzo per le operazioni della succursale segua la struttura di cui all’allegato XX del regolamento delegato (UE) 2015/355 della Commissione e presenti, in modo coerente e istruttivo, le informazioni di cui all’allegato tecnico I ai presenti Orientamenti.
Orientamenti 38 - Informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza
- 1.66 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza pubblicata dall’impresa di assicurazione di un paese terzo per le operazioni della succursale copra i seguenti aspetti:
- a) i risultati qualitativi e quantitativi dell’ORSA e le conclusioni tratte dall’impresa di assicurazione di un paese terzo da tali risultati;
- b) i metodi e i principali presupposti utilizzati nell’ORSA;
- c) le informazioni sulle esigenze complessive di solvibilità della succursale e un confronto tra tali esigenze, i requisiti patrimoniali obbligatori e i fondi propri della succursale;
- d) le informazioni qualitative sulla misura in cui i rischi quantificabili della succursale non sono riflessi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità della succursale;
- e) qualora siano stati individuati scostamenti significativi, i rischi quantificabili della succursale non riflessi nel requisito patrimoniale di solvibilità della succursale adeguatamente quantificati.
- 1.67 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza pubblicata dall’impresa di assicurazione di un paese terzo per operazioni della succursale copra inoltre tutti i rischi relativi ad altre operazioni dell’impresa di assicurazione di un paese terzo che possano avere ripercussioni significative sulle operazioni della succursale.
5 Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1)
Orientamento 39 - Valuta
- 1.68 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che i punti di dati delle relazioni dell’impresa di assicurazione di un paese terzo con il tipo di dati «Monetario» siano espressi nella valuta della segnalazione, che richiede la conversione di altre valute nella valuta della segnalazione, salvo ove diversamente indicato nelle istruzioni di cui all’allegato II delle’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni o nell’allegato IV dei presenti Orientamenti.
- 1.69 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione di un paese terzo esprime il valore di qualsiasi attività o passività della succursale denominata in una valuta diversa da quella della segnalazione, converta tale valore nella valuta della segnalazione come se la conversione avesse avuto luogo al tasso di chiusura nell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso pertinente nel periodo cui si riferisce l’attività o la passività della succursale.
- 1.70 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione di un paese terzo esprime il valore di qualsiasi ricavo o spesa, converta tale valore nella valuta della segnalazione ricorrendo alla stessa base di conversione utilizzata per i fini contabili.
- 1.71 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione di un paese terzo effettua una conversione nella valuta della segnalazione, applichi il tasso di cambio fornito dalla stessa fonte che ha utilizzato per i rendiconti finanziari dell’impresa nel caso di segnalazione individuale.
Orientamento 40 - Carattere sostanziale delle informazioni
1.72 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo consideri come sostanziali le informazioni la cui omissione o inesattezza potrebbero influire sulle sue decisioni o sul suo giudizio.
Mezzi di comunicazione
Orientamento 41 - Mezzi di segnalazione
1.73 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo l’informativa periodica per l’autorità di vigilanza sulle operazioni della succursale, l’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza sulle operazioni della succursale e i relativi modelli quantitativi in forma elettronica.
Orientamento 42 - Formati delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza
1.74 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le informazioni di cui ai presenti Orientamenti nei formati per lo scambio di dati e secondo le rappresentazioni stabilite dall’autorità di vigilanza ospitante o da quella del gruppo e che rispettino le specifiche seguenti:
- a) punti di dati con il tipo di dati «Monetario» espressi in unità senza decimali con l’eccezione dei modelli S.06.02, S.08.01, S.08.02 o S.11.01, che sono espressi in unità con due decimali;
- b) punti di dati con il tipo di dati «Percentuale» espressi come unità con quattro decimali;
- c) punti di dati con il tipo di dati «Intero» espressi in unità senza decimali.
Orientamento 43 - Aggiornamenti delle segnalazioni
- 1.75 Qualora sviluppi significativi influiscano sulle informazioni ricevute da un’impresa di assicurazione di un paese terzo, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo un aggiornamento di tali informazioni nel più breve tempo possibile dopo il verificarsi di detto sviluppo significativo. Tale aggiornamento può assumere la forma di aggiunte alla relazione iniziale.
- 1.76 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo consideri come sviluppo significativo qualsiasi variazione significativa al regime di liquidazione applicabile dalla succursale.
Requisiti quantitativi di segnalazione per le imprese di assicurazione di paesi terzi relativi alle operazioni della succursale
Orientamento 44 - Modelli quantitativi annuali per l’impresa di assicurazione di un paese terzo per operazioni della succursale
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1.77 Salvo ove diversamente deciso ai sensi dell’orientamento 48, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire di ricevere ogni anno dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le seguenti informazioni strutturate concernenti le operazioni della succursale, qualora pertinenti:
- a) il modello S.01.01.07 di cui all’allegato III ai presenti Orientamenti, che specifica il contenuto dell’invio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- b) il modello S.01.02.07 di cui l’allegato III ai presenti Orientamenti, che specifica le informazioni di base sulla succursale e il contenuto della segnalazione in generale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- c) il modello S.01.03.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
d) il modello S.02.01.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sul bilancio utilizzando sia la valutazione ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE sia la valutazione ai sensi del valore dei conti di gestione della succursale per le operazioni della succursale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
e) il modello S.02.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle attività e sulle passività della succursale per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
f) il modello S.02.03.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le ulteriori informazioni sul bilancio della succursale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.03 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
g) il modello S.03.01.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni generali sugli elementi fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.01 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
h) il modello S.03.02.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco delle garanzie illimitate fuori bilancio ricevute, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.02 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
i) il modello S.03.03.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco delle garanzie illimitate fuori bilancio prestate , conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.03 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
j) il modello S.05.01.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio della succursale per ogni area di attività, definita nell’allegato I del regolamento delegato UE 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni per ogni area di attività
-
k) il modello S.05.02.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che
specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio della succursale per le operazioni della succursale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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l) il modello S.06.02.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che fornisce un elenco dettagliato delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
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m) il modello S.06.03.01 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dalla succursale nel paese terzo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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n) il modello S.07.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico dei prodotti strutturati solo quando l’importo dei prodotti strutturati sia maggiore del 5%, misurati come attività classificate come categoria di investimento 5 (obbligazioni strutturate) e 6 (titoli garantiti), ai sensi dell’allegato V delle ‘Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i la presentazione delle informazioni, diviso per la somma delle voci C0010/R0070 e C0010/RC0220 del modello S.02.01.01, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.07.01 di cui all’allegato II delle ‘Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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o) il modello S.08.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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p) il modello S.08.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico degli strumenti derivati chiusi nel periodo di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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q) il modello S.09.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni su ricavi, utili e perdite nel periodo di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella
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sezione S.09.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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r) il modello S.10.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico dei contratti di concessione di titoli in prestito e dei contratti di vendita con patto di riacquisto, in bilancio e fuori bilancio, solo quando il valore dei titoli sottostanti, in e fuori bilancio, interessati dal prestito titoli o dagli accordi di riacquisto, per contratti con data di scadenza successiva alla data di riferimento della segnalazione rappresenta più del 5% degli investimenti totali come segnalato alle voci C0010/R0070 e C0010/R0220 del modello S.02.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione quanto riguarda i modelli per la presentazione delle, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.10.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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s) il modello S.11.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico delle attività detenute a titolo di garanzia collaterale, rappresentate da tutti i tipi di categorie di attività fuori bilancio detenute a titolo di garanzia collaterale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.11.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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t) il modello S.12.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia praticata su una base tecnica simile a quella dell’assicurazione vita («assicurazione malattia SLT»), per area di attività come definite dall’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
u) il modello S.12.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia SLT per paese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.02 di cui all’allegato II delle ‘Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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v) il modello S.13.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla proiezione dei flussi di cassa futuri sulla base della migliore stima dell’attività di assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.13.01 di cui
-
all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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w) il modello S.14.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sull’analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti di assicurazione non vita, per prodotto e per gruppo di rischio omogeneo emessi dalla succursale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
x) il modello S.15.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla descrizione delle garanzie delle rendite variabili per prodotto emesso dalla succursale ai sensi nell’ambito dell’attività di assicurazione diretta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.15.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
y) il modello S.15.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla copertura delle garanzie delle rendite variabili per prodotto, emesso dalla succursale nell’ambito dell’attività di assicurazione diretta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.15.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
z) il modello S.16.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle rendite derivanti da obbligazioni di assicurazione non vita emesse dalla succursale nell’ambito dell’attività di assicurazione diretta conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.16.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, relativamente a tutti i rami di attività che generano rendite, come definito nell’allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché per valuta, solo quando si applichino le condizioni seguenti:
- i. Le informazioni per valuta dovrebbero essere segnalate solo se la migliore stima per le riserve per rendite su base attualizzata nel quadro di un’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 3% della migliore stima totale di tutte le riserve per rendite, disaggregando le informazioni come segue:
- a) importi per la valuta della segnalazione;
- i. Le informazioni per valuta dovrebbero essere segnalate solo se la migliore stima per le riserve per rendite su base attualizzata nel quadro di un’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 3% della migliore stima totale di tutte le riserve per rendite, disaggregando le informazioni come segue:
-
b) importi per le valute che rappresentano oltre il 25% della migliore stima delle riserve per rendite su base attualizzata nella valuta di origine per l’area di attività dell’assicurazione non vita;
-
c) importi per le valute che rappresentano meno del 25% della migliore stima delle riserve per rendite (su base attualizzata) nella valuta di origine per l’area di attività dell’assicurazione non vita ma oltre il 5% della migliore stima totale di tutte le riserve per rendite;
-
aa) il modello S.17.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35;
-
bb) il modello S.17.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita riferite all’attività di assicurazione diretta, per paese, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
cc) il modello S.18.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle proiezioni dei flussi di cassa futuri sulla base della migliore stima dell’attività di assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.18.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
dd) il modello S.19.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sui sinistri nell’assicurazione non vita nel formato di triangoli di sviluppo, per il totale di ogni area di attività dell’assicurazione non vita definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, nonché per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.19.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni:
- i. le informazioni per valuta dovrebbero essere segnalate solo se la migliore stima totale lorda per l’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 3% della migliore stima lorda totale delle riserve per sinistri, disaggregando le informazioni come segue :
- a) importi per la valuta di segnalazione;
- b) importi per le valute che rappresentano oltre il 25% della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l’area di attività dell’assicurazione non vita;
- c) importi per le valute che rappresentano meno del 25% della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l’area di attività dell’assicurazione non vita ma oltre il 5% della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine.
- i. le informazioni per valuta dovrebbero essere segnalate solo se la migliore stima totale lorda per l’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 3% della migliore stima lorda totale delle riserve per sinistri, disaggregando le informazioni come segue :
-
ee) il modello S.20.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sullo sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi alla fine dell’esercizio finanziario, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.20.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni,;
-
ff) il modello S.21.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul profilo di rischio della distribuzione delle perdite per l’assicurazione non vita per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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gg) il modello S.21.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di
-
attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
hh) il modello S.21.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita per somma assicurata, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni,;
-
ii) il modello S.22.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sull’impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
jj) il modello S.22.04.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sui tassi di interesse conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.04 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
kk) il modello S.22.05.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.05 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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ll) il modello S.22.06.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle misure transitorie relative alle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.06 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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mm)il modello S.23.01.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
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nn) il modello S.23.03.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sui movimenti annuali su fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.03 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
oo) il modello S.24.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle partecipazioni detenute dalla succursale e una sintesi del calcolo della deduzione dai fondi propri relativa alle partecipazioni in enti finanziari e creditizi, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.24.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
-
pp) se la succursale utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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qq) se la succursale utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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rr) se la succursale utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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ss) il modello S.26.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
-
tt) il modello S.26.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
-
uu) il modello S.26.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
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vv) il modello S.26.04.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
-
ww) il modello S.26.05.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
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xx) il modello S.26.06.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni su rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
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yy) il modello S.26.07.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
-
zz) il modello S.27.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e
considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.78, lettere da a) a c);
-
aaa) se la succursale svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
bbb) se la succursale svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all’allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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ccc) il modello S.29.01.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sull’eccedenza delle attività rispetto alle passività durante l’anno di riferimento, fornendo un riepilogo delle fonti principali di tale variazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
ddd) il modello S.29.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla parte di variazione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività nell’anno di riferimento dovuta a investimenti e passività finanziarie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
eee) i modelli S.29.03.01 e S.29.04.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specificano le informazioni sulla parte di variazione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività nell’anno di riferimento dovuta alle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni S.29.03 e S.29.04 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
fff) il modello S.30.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle coperture facoltative nel successivo anno di riferimento, che coprono informazioni sui 10 rischi più importanti in termini di esposizione riassicurata, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35 per cui è utilizzata la riassicurazione facoltativa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.01 di cui
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all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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ggg) il modello S.30.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle quote a carico dei riassicuratori delle coperture facoltative nel successivo anno di riferimento, che coprono informazioni sui 10 rischi più importanti in termini di esposizione riassicurata, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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hhh) il modello S.30.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul piano di riassicurazione passiva nel successivo anno di riferimento, che copre le informazioni prospettiche sui trattati di riassicurazione il cui periodo di validità include o supera il successivo anno di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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iii) il modello S.30.04.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul piano di riassicurazione passiva nel successivo anno di riferimento, che copre le informazioni prospettiche sui trattati di riassicurazione il cui periodo di validità include o supera il successivo anno di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.30.04 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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jjj) il modello S.31.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulla quota a carico dei riassicuratori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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kkk) il modello S.31.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle società veicolo dalla prospettiva dell’impresa di assicurazione o riassicurazione che trasferisce il rischio alla società veicolo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.31.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
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1.78 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione un paese terzo presenta le informazioni concernenti le operazioni della succursale di cui al paragrafo 1,77, lettere da rr) a yy), vengano applicate le specifiche seguenti:
- a) In caso di esistenza di fondi separati o di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, le informazioni di cui a tali paragrafi non dovrebbero essere segnalate con riferimento alla succursale nel loro complesso;
- b) qualora si ricorra ad un modello interno parziale, le informazioni di cui a tali paragrafi dovrebbero essere comunicate esclusivamente in relazione ai rischi coperti dalla formula standard, salvo ove diversamente deciso sulla base dell’orientamento 49.
- c) qualora si ricorra ad un modello interno completo, le informazioni di cui a tali paragrafi non dovrebbero essere segnalate.
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1.79 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione di un paese terzo invia le informazioni richieste dal presente orientamento, utilizzi mutatis mutandis i modelli e le istruzioni previsti dall’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, salvo qualora uno specifico paragrafo o comma del presente orientamento si riferisca a modelli specifici della succursale e a istruzioni di cui agli allegati III e IV dei presenti Orientamenti.
Orientamenti 45 - Modelli trimestrali per l’impresa di assicurazione di un paese terzo
-
1.80 Salvo diversamente deciso ai sensi dell’Orientamento 48, l’autorità di vigilanza ospitante è tenuta ad accertarsi che l’impresa di assicurazione di un paese terzo le invii su base trimestrale le seguenti informazioni strutturate concernenti le operazioni della succursale, qualora pertinenti:
- a) il modello S.01.01.08 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica il contenuto dell’invio dettagliando le informazioni trasmesse a ogni data di invio della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- b) il modello S.01.02.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni di base che forniscono dati sull’impresa e il contenuto della segnalazione in generale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- c) il modello S.02.01.08 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni di bilancio utilizzando la valutazione delle attività e passività ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
d) il modello S.05.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio della succursale per le operazioni della succursale, concernenti ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
e) il modello S.06.02.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che dettaglia l’elenco specifico di attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.02 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
-
f) se il rapporto tra investimenti collettivi detenuti dalla succursale dell’impresa di assicurazione di un paese terzo e investimenti totali è superiore al 30 %, il modello S.06.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce informazioni sul look-through di tutti gli investimenti collettivi detenuti dall’impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.06.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni. Questo valore viene misurato come voce C0010/R0180 del modello S.02.01.02, più gli organismi di investimento collettivo inclusi alla voce C0010/R0220 del modello S.02.01.02, più gli organismi di investimento collettivo inclusi alla voce C0010/R0090 del modello S.02.01.02, diviso la somma delle voci C0010/R0070 e C0010/RC0220 del modello S.02.01.02;
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g) il modello S.08.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico delle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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h) il modello S.08.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che fornisce l’elenco analitico dei derivati chiusi nel periodo di riferimento, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.08.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e utilizzando i codici CIC stabiliti nell’allegato V delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, e definiti nell’allegato VI;
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i) il modello S.12.01.02 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia SLT, per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35,
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conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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j) il modello S.17.01.02 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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k) il modello S.23.01.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
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l) se la succursale svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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m)se l’impresa di assicurazione svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
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1.81 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che, quando l’impresa di assicurazione di un paese terzo invia le informazioni richieste dal presente orientamento, utilizzi mutatis mutandis i modelli e le istruzioni previsti dall’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, salvo ove uno specifico paragrafo o comma del presente orientamento si riferisca a modelli specifici della succursale e a istruzioni di cui agli allegati III e IV dei presenti Orientamenti.
Orientamento 46 - Semplificazioni consentite sulle segnalazioni trimestrali da parte della singola impresa
1.82 Relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 1.82, lettera c) dell’orientamento 45, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe consentire all’impresa di assicurazione di un paese terzo di fare affidamento per le misure trimestrali su stime e metodi di stima in misura maggiore rispetto alle misure di dati finanziari annuali.
- 1.83 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi che l’impresa di assicurazione di un paese terzo definisca le procedure di misurazione per la segnalazione trimestrale con il fine di garantire che le informazioni risultanti siano affidabili e rispettino gli standard della direttiva 2009/138/CE e che vengano segnalate tutte le informazioni sostanziali pertinenti alla comprensione dei dati.
- 1.84 Relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 1.82, lettere i) e j) dell’Orientamento 45, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe consentire all’impresa di assicurazione di un paese terzo di applicare metodi semplificati nel calcolo delle riserve tecniche per quanto riguarda le operazioni della succursale. L’impresa di assicurazione di un paese terzo può, in particolare, desumere il margine di rischio per i calcoli che dovrebbero essere eseguiti trimestralmente dal risultato di un precedente calcolo del margine di rischio senza un esplicito calcolo del margine di rischio stesso in ogni trimestre.
Orientamento 47 - Modelli quantitativi annuali per le imprese di assicurazione di paesi terzi per fondi separati
-
1.85 Salvo ove diversamente stabilito ai sensi dell’orientamento 48, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere ogni anno dall’impresa di assicurazione di un paese terzo, per le operazioni della sua succursale, le seguenti informazioni strutturate relativamente ai fondi separati sostanziali, ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità e alla parte restante, qualora pertinente:
- a) il modello SR.01.01.07 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il contenuto dell’invio, dettagliando le informazioni inviate, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
- b) il modello SR.12.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia SLT per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni,;
- c) il modello SR.17.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita per ogni area di attività definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
d) se la succursale utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
e) se la succursale utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
-
f) se la succursale utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello SR.25.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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g) il modello SR.26.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
h) il modello SR.26.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
i) il modello SR.26.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
j) il modello SR.26.04.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle
informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
k) il modello SR.26.05.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
l) il modello SR.26.06.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
m) il modello SR.26.07.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nel paragrafo 1.87-1.88 del presente orientamento;
-
n) il modello SR.27.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni e considerando le specifiche descritte nei paragrafi 1.87-1.88 del presente Orientamento;
-
1.86 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere ogni anno dall’impresa di assicurazione di un paese terzo, per le operazioni della sua succursale, per ogni fondo separato sostanziale e la parte restante, il modello SR.02.01.07 di cui all’allegato I dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sul bilancio utilizzando sia la valutazione delle attività e passività ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE sia la valutazione secondo i conti di gestione della succursale, conformemente alle
-
istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato II dell’Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
-
1.87 Qualora venga utilizzato un modello interno parziale, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che le informazioni definite nel paragrafo 1.87, lettere da g) a n) del presente Orientamento vengano segnalate esclusivamente in relazione alla formula standard, salvo diversamente deciso sulla base dell’Orientamento 49.
-
1.88 Qualora venga utilizzato un modello interno completo, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che le informazioni definite nel paragrafo 1.87, lettere da g) a n) non vengano segnalate.
-
1.89 Salvo ove diversamente stabilito ai sensi dell’Orientamento 48, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere ogni anno dall’impresa di assicurazione di un paese terzo, per le operazioni della succursale, per ogni portafoglio soggetto ad aggiustamenti di congruità sostanziale, le seguenti informazioni, qualora pertinenti:
- a) il modello SR.22.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni sulle proiezioni dei flussi di cassa futuri per il calcolo della migliore stima per ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
- b) il modello SR.22.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni su ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni.
Orientamento 48 - Segnalazione proporzionale
1.90 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe prendere in considerazione la limitazione o l’esenzione di un’impresa di assicurazione di un paese terzo da qualsiasi requisito relativo all’informativa periodica per l’autorità di vigilanza stabilito negli Orientamenti 44, 45 o 47 qualora la presentazione delle tali informazioni sia eccessivamente gravoso per la natura, la portata e la complessità dei rischi intrinseci nell’attività della succursale.
Orientamento 49 - Modello interno
1.91 Qualora l’impresa di assicurazione di un paese terzo stia utilizzando un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per le operazioni della sua succursale, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità figurativo per ogni fondo separato sostanziale, per ogni portafoglio soggetto ad aggiustamenti di congruità sostanziale e per la parte restante, venga preso in considerazione dall’impresa di assicurazione di un paese terzo nell’invio delle relative informazioni di cui ai modelli S.25.02.01 e S.25.03.01, come concordato con la rispettiva autorità competente nazionale.
Orientamento 50 - Controlli dei dati
1.92 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo rispetti le regole di convalida pubblicate dall’EIOPA sul proprio sito web, quando invia le informazioni e i dati relativi alla operazioni della sua succursale.
Frequenza e scadenze
Orientamento 51 - Scadenze per l’invio dell’informativa periodica per l’autorità di vigilanza
1.93 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe assicurare che l’impresa di assicurazione di un paese terzo invii l’informativa periodica per l’autorità di vigilanza per le operazioni della succursale di cui all’Orientamento 37 per la prima volta relativamente all’esercizio finanziario chiuso in data o successivamente al 30 giugno 2016 ma prima del 1º gennaio 2017 ed entro e non oltre 14 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa pertinente e almeno ogni 3 anni in seguito.
Orientamento 52 - Richiesta da parte dell’autorità di vigilanza di invio dell’informativa periodica per l’autorità di vigilanza
1.94 L’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe decidere, in base all’orientamento 51, la frequenza dell’invio da parte dell’impresa di assicurazione di un paese terzo della rispettiva informativa periodica per l’autorità di vigilanza per le operazioni della succursale.
Orientamento 53 - Informativa periodica di sintesi per l’autorità di vigilanza
1.95 Qualora l’autorità di vigilanza ospitante non richieda, ai sensi degli Orientamenti 51 e 52, la presentazione delle un’informativa periodica per l’autorità di vigilanza per operazioni della succursale per un esercizio finanziario, dovrebbe tuttavia accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo un’informativa periodica di sintesi per l’autorità di vigilanza che definisca tutte le modifiche sostanziali intervenute nell’attività e nelle prestazioni, nel sistema di {i>governance<i}, nel profilo di rischio, nella valutazione ai fini della solvibilità e nella gestione del capitale per le operazioni della succursale nel periodo di riferimento e che venga fornita una spiegazione concisa delle cause e degli effetti di tali variazioni. L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo invii l’informativa periodica di sintesi per l’autorità di vigilanza per gli esercizi finanziari entro i periodi indicati nell’orientamento 51.
Orientamento 54 - Scadenze per l’invio dell’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza
1.96 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo l’informativa sull’ORSA per l’autorità di vigilanza per le operazioni della sua succursale entro 2 settimane dalla chiusura della relativa valutazione interna del rischio e della solvibilità.
Orientamento 55 - Scadenze per l’invio dei modelli quantitativi annuali
1.97 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo i relativi modelli quantitativi annuali di cui agli Orientamenti 44 e 47 entro e non oltre 14 settimane dalla chiusura del relativo esercizio finanziario dell’impresa.
Orientamento 56 - Scadenze per l’invio dei modelli quantitativi trimestrali
1.98 L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo i relativi modelli quantitativi trimestrali di cui all’Orientamento 45 entro e non oltre 5 settimane dalla chiusura del relativo trimestre.
Regime transitorio
Orientamento 57 - Prescrizioni in materia di informazione
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1.99 Per il primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le informazioni seguenti, la cui data di riferimento dovrebbe corrispondere al primo giorno dell’esercizio finanziario dell’impresa di assicurazione di un paese terzo, a partire da o successivamente al 1º gennaio 2016 ma prima del 1º luglio 2016:
- a) il modello S.01.01.09 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica il contenuto dell’invio dettagliando le informazioni trasmesse a ogni data di invio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- b) il modello S.01.02.07 di cui l’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni di base sulla succursale e il contenuto della segnalazione in generale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
- c) il modello S.01.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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d) il modello S.02.01.08 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sul bilancio ricorrendo sia alla valutazione ai sensi dell’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE sia alla valutazione ai sensi del valore dei conti di gestione della succursale per le operazioni della succursale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
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e) il modello S.23.01.07 di cui all’allegato III dei presenti Orientamenti, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato IV dei presenti Orientamenti;
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f) se la succursale utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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g) se la succursale utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.02.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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h) se la succursale utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.03.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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i) se la succursale svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all’allegato I delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
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j) se la succursale svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all’allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all’allegato II delle Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni;
1.100Per il primo anno di applicazione della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe inoltre accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo, separatamente per ogni classe sostanziale di attività e passività della succursale, una spiegazione qualitativa delle principali differenze tra i dati presentati nella valutazione iniziale e quelli calcolati secondo il regime di solvibilità precedentemente in vigore.
Orientamento 58 - Scadenza per l’invio dei requisiti informativi transitori
1.101L’autorità di supervisione ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo le informazioni ai sensi dell’Orientamento 57 entro e non oltre 20 settimane dalla data di riferimento di cui nell’Orientamento.
Orientamento 59 - Scadenza transitoria per l’invio dell’informativa periodica per l’autorità di vigilanza
- 1.102Entro i primi tre anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE, qualora l’autorità di vigilanza ospitante richieda, ai sensi dell’Orientamento 52, la presentazione delle un’informativa periodica per l’autorità di vigilanza concernente le operazioni della succursale di un’impresa di assicurazione di un paese terzo per un esercizio finanziario, tale autorità dovrebbe garantire che l’impresa di assicurazione di un paese terzo invii tale informativa entro i periodi seguenti:
- a) riguardo all’informativa periodica per l’autorità di vigilanza concernente le operazioni della succursale per l’esercizio finanziario chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2016 ma prima del 1º gennaio 2017, entro e non oltre 20 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
- b) riguardo all’informativa periodica per l’autorità di vigilanza concernente le operazioni della succursale per l’esercizio finanziario chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2017 ma prima del 1º gennaio 2018, entro e non oltre 18 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
- c) riguardo all’informativa periodica per l’autorità di vigilanza concernente le operazioni della succursale per l’esercizio finanziario chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2017 ma prima del 1º gennaio 2018, entro e non oltre 16 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa.
Orientamento 60 - Scadenza transitoria per l’invio dei modelli quantitativi annuali
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1.103Entro i primi tre anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo anche i relativi modelli quantitativi annuali di cui all’orientamento 44 entro i periodi seguenti:
- a) riguardo ai modelli quantitativi annuali relativi all’esercizio finanziario dell’impresa chiuso in data o successivamente al 30 giugno 2016 ma
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prima del 1º gennaio 2017, entro e non oltre 20 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
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b) riguardo ai modelli quantitativi annuali relativi all’esercizio finanziario dell’impresa chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2017 ma prima del 1º gennaio 2018, entro e non oltre 18 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa;
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c) riguardo ai modelli quantitativi annuali relativi all’esercizio finanziario dell’impresa chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2018 ma prima del 1º gennaio 2019, entro e non oltre 16 settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa.
Orientamento 61 - Scadenze per l’invio dei modelli quantitativi trimestrali
- 1.104Entro i primi tre anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza ospitante dovrebbe accertarsi di ricevere dall’impresa di assicurazione di un paese terzo anche i relativi modelli quantitativi trimestrali di cui all’Orientamento 45 entro i periodi seguenti:
- a) per i modelli quantitativi trimestrali relativi a qualsiasi trimestre chiuso in data o successivamente al 1º settembre 2016 ma prima del 1º gennaio 2017, entro e non oltre 8 settimane dalla chiusura del trimestre;
- b) per i modelli quantitativi trimestrali relativi a qualsiasi trimestre chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2017 ma prima del 1º gennaio 2018, entro e non oltre 7 settimane dalla chiusura del trimestre;
- c) per i modelli quantitativi trimestrali relativi a qualsiasi trimestre chiuso in data o successivamente al 1º gennaio 2018 ma prima del 1º gennaio 2019, entro e non oltre 6 settimane dalla chiusura del trimestre.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.105Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.106Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.107Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.108In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.109I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.