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Orientamenti sulla solvibilità di gruppo

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EIOPA-BoS-14/181 IT

Orientamenti sulla solvibilità di gruppo

Introduzione

  • 1.1. I presenti orientamenti sono redatti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso “regolamento EIOPA”) 1 .
  • 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 212-235 e gli articoli 261-263 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso “direttiva solvibilità II”) 2 , nonché gli articoli 328-342 delle misure di attuazione3 .
  • 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
  • 1.4. Gli orientamenti sul calcolo della solvibilità di gruppo mirano a specificare e ad armonizzare i requisiti per il calcolo della solvibilità di gruppo.
  • 1.5. Se non diversamente specificato, gli orientamenti si applicano a tutti i metodi di calcolo della solvibilità di gruppo. Se del caso, gli orientamenti conterranno la formula standard o il modello interno.
  • 1.6. Gli orientamenti forniscono indicazioni sul trattamento dei gruppi appartenenti al SEE nel contesto degli articoli 215-217 della direttiva solvibilità II.
  • 1.7. Quando al gruppo è consentito di utilizzare il metodo 2 per il calcolo della solvibilità di gruppo e a condizione che lo Stato membro si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 227, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, possono essere utilizzati i requisiti patrimoniali di solvibilità locali e i fondi propri ammissibili, come stabilito dal paese terzo equivalente.
  • 1.8. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
  • 1.9. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48–83.

2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1–155.

3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

Orientamento 1 - Ambito del gruppo per il calcolo della solvibilità di gruppo

1.10. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista responsabili del calcolo della solvibilità di gruppo dovrebbe accertarsi di includere tutti i rischi e tutte le imprese partecipate appartenenti al gruppo, salvo quanto escluso dall’articolo 214, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II.

Orientamento 2 - Processo di consolidamento

1.11. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe fornire indicazioni rivolte a tutte le imprese partecipate riguardo alla modalità di elaborazione dei dati ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo. Dovrebbe fornire le istruzioni necessarie per l’elaborazione dei dati consolidati, combinati o aggregati, a seconda del metodo di calcolo utilizzato. Dovrebbe garantire che le sue istruzioni vengano applicate in modo adeguato e omogeneo all’interno del gruppo per quanto riguarda la contabilizzazione e la valutazione delle voci di bilancio, nonché l’inclusione e il trattamento delle imprese partecipate.

Orientamento 3 - Valutazione dell’influenza significativa e dominante

1.12. Nel determinare l’ambito del gruppo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe garantire che venga data attuazione alle decisioni adottate dall’autorità di vigilanza del gruppo per quanto riguarda il livello d’influenza effettivamente esercitata da un’impresa su un’altra impresa.

Orientamento 4 – Casi in cui si applica la vigilanza di gruppo

1.13. Dal momento che i quattro casi in cui si applica la vigilanza di gruppo di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a)-d), della direttiva solvibilità II non si escludono a vicenda, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di applicare all’interno del medesimo gruppo diversi casi di vigilanza di gruppo conformemente all’articolo in questione.

Orientamento 5 - Impresa di assicurazione o di riassicurazione madre, società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo

  • 1.14. Ai sensi dell’articolo 215 della direttiva solvibilità II, per un eventuale sottogruppo di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo, così come definita all’articolo 260 della direttiva solvibilità II, dovrebbe garantire che la vigilanza di gruppo si applichi di norma a livello dell’impresa capogruppo nell’Unione europea, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.
  • 1.15. Tuttavia, se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione madre, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista ha sede legale al di fuori del SEE ed è soggetta a una vigilanza di gruppo nel paese terzo equivalente, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo, come definita all’articolo 260 della direttiva solvibilità II, dovrebbe fare affidamento sulla

vigilanza di gruppo esercitata dalle autorità di vigilanza del paese terzo, ai sensi dell’articolo 261 della direttiva solvibilità II, e dispensare il gruppo del paese terzo dalla vigilanza di gruppo a livello di capogruppo dell’Unione europea, caso per caso, qualora ciò comportasse una vigilanza di gruppo più efficiente e non pregiudicasse le attività di vigilanza delle autorità di vigilanza interessate in relazione alle loro singole responsabilità.

  • 1.16. Dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza interessate, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo come definita all’articolo 260 della direttiva solvibilità II, dovrebbe prendere in considerazione una vigilanza di gruppo più efficiente conseguita con il rispetto dei seguenti criteri:
    • a) la vigilanza di gruppo a livello mondiale consente una valutazione solida dei rischi cui il sottogruppo appartenente al SEE e le sue entità sono esposti, alla luce della struttura del gruppo, della natura, della portata e della complessità dei rischi e dell’allocazione del capitale all’interno del gruppo;
    • b) la cooperazione attualmente in essere tra l’autorità di vigilanza di gruppo di paesi terzi e le autorità di vigilanza appartenenti al SEE per il gruppo interessato è strutturata e gestita adeguatamente attraverso incontri periodici e un adeguato scambio di informazioni all’interno di un collegio delle autorità di vigilanza cui le autorità di vigilanza appartenenti al SEE e l’EIOPA sono invitate a partecipare;
    • c) un piano di lavoro annuale, comprese le indagini in loco congiunte, viene concordato in occasione di tali riunioni periodiche da parte delle autorità di vigilanza coinvolte nella vigilanza di gruppo.
  • 1.17. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione madre, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista ha sede legale al di fuori del SEE e non è soggetta alla vigilanza di un paese terzo equivalente, la vigilanza della solvibilità di gruppo dovrebbe essere applicata a livello d’impresa capogruppo nell’Unione europea se esiste un eventuale gruppo ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva solvibilità II. In assenza di tale gruppo, le autorità di vigilanza dovrebbero decidere se richiedere, in virtù dell’articolo 262, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, che ha sede nell’Unione europea e sottoporre tale gruppo appartenente al SEE alla vigilanza di gruppo e al calcolo della solvibilità di gruppo.

Orientamento 6 - L’impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista

1.18. Se l’impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilità di gruppo dovrebbe applicarsi a qualsiasi parte del gruppo che soddisfa i criteri di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) o c), della direttiva solvibilità II, anziché alla società di partecipazione assicurativa mista.

Orientamento 7 – Applicazione del metodo di calcolo

1.19. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe prendere in considerazione lo stesso ambito del gruppo di cui all’orientamento 1, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il metodo di calcolo 1, il metodo di calcolo 2 o una combinazione di entrambi i metodi.

Orientamento 8 - Scelta del metodo di calcolo e di valutazione delle operazioni infragruppo

1.20. Al fine di stabilire se l’applicazione esclusiva del metodo 1 non è appropriata ai sensi dell’articolo 328, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione, nell’ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo, l’inclusione delle operazioni infragruppo tra l’impresa partecipata sottoposta alla valutazione ai fini della deduzione e dell’aggregazione e tutte le altre entità.

Orientamento 9 - Quota proporzionale

  • 1.21. Qualora un’impresa partecipata sia legata a un’altra impresa da una relazione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe stabilire la quota proporzionale da utilizzare nel calcolo della solvibilità di gruppo, indipendentemente dalla scelta del metodo di calcolo impiegato.
  • 1.22. Di norma, dovrebbe essere utilizzata una quota proporzionale prestabilita del 100 %. Qualora il gruppo intenda utilizzare un’altra percentuale, esso dovrebbe spiegare all’autorità di vigilanza del gruppo il motivo per cui tale percentuale risulta opportuna. Dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza interessate e il gruppo stesso, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe decidere in merito all’adeguatezza della quota proporzionale scelta dal gruppo.
  • 1.23. Nel calcolare la solvibilità di gruppo secondo il metodo 1, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe stabilire la quota proporzionale in suo possesso nelle sue imprese partecipate adottando:
    • a) una quota pari al 100 % se è inclusa un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a) e b), delle misure di attuazione, salvo diversa indicazione nell’orientamento 10;
    • b) la percentuale utilizzata per redigere il bilancio consolidato, quando sono incluse le imprese ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettera c), delle misure di attuazione;
    • c) la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista, quando sono incluse le imprese partecipate ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione.

Orientamento 10 - Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilità di un’impresa figlia su base proporzionale

  • 1.24. Onde dimostrare che la responsabilità dell’impresa madre è rigorosamente limitata alla quota di capitale sociale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia, come previsto dall’articolo 221, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, l’impresa madre dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza del gruppo le prove attestanti il soddisfacimento dei seguenti criteri:

    • a) non sono in essere accordi sul trasferimento di profitti e perdite né garanzie, accordi sul mantenimento del patrimonio netto o altri accordi dell’impresa madre o di qualsiasi altra impresa partecipata che fornisce sostegno finanziario;
    • b) l’investimento nell’impresa figlia non è ritenuto un investimento strategico per l’impresa madre;
    • c) l’impresa madre non beneficia di alcun vantaggio dalla sua partecipazione nell’impresa figlia, dove tale vantaggio potrebbe assumere la forma di operazioni infragruppo, quali prestiti, contratti di riassicurazione o contratti di servizio;
    • d) l’impresa figlia non è una componente fondamentale del modello aziendale del gruppo, in particolare per quanto riguarda l’offerta di prodotti, il portafoglio clienti, la sottoscrizione, la distribuzione, la strategia degli investimenti e la direzione; inoltre, non opera con lo stesso nome o marchio, e non ci sono responsabilità interdipendenti a livello di alta direzione del gruppo;
    • e) un accordo scritto tra l’impresa madre e l’impresa figlia limita in modo esplicito il sostegno dell’impresa madre in caso di deficit di solvibilità per la quota dell’impresa madre nel capitale dell’impresa figlia in questione. Inoltre, l’impresa figlia dovrebbe avere una strategia intesa a porre rimedio al deficit di solvibilità, come garanzie da parte degli azionisti di minoranza.
  • 1.25. Se un’impresa figlia è inclusa nel campo di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe consentire che l’impresa madre tenga conto del deficit di solvibilità dell’impresa figlia su base proporzionale.

  • 1.26. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe valutare tali criteri, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate e il gruppo stesso, caso per caso, alla luce delle caratteristiche specifiche del gruppo.

  • 1.27. La situazione di responsabilità strettamente limitata dell’impresa madre dovrebbe formare l’oggetto di una revisione annuale da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo.

  • 1.28. L’impresa madre e l’impresa figlia dovrebbero comunicare la decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo favorevole alla rilevazione del deficit di solvibilità su base proporzionale al fine d’informare i contraenti e gli investitori, a titolo di informazioni rilevanti nella sezione relativa alla gestione patrimoniale

  • nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo e di singola impresa.

  • 1.29. Nell’ambito dell’elaborazione dei dati consolidati utilizzando il metodo 1, i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia dovrebbero essere calcolati su base proporzionale anziché applicare un pieno consolidamento.

  • 1.30. Nell’ambito dell’elaborazione dei dati aggregati utilizzando il metodo 2, i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia dovrebbero essere calcolati con la quota proporzionale di quella impresa figlia, anche nel caso di un deficit di solvibilità.

Orientamento 11 - Trattamento di imprese partecipate specifiche per il calcolo della solvibilità di gruppo

1.31. Quando le imprese di altri settori finanziari costituiscono un gruppo soggetto ai requisiti patrimoniali settoriali, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo dei requisiti di solvibilità di tale gruppo al posto della somma dei requisiti di ogni singola impresa ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo.

Orientamento 12 - Contributo di un’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

  • 1.32. Con il metodo 1 e l’applicazione della formula standard, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare il contributo di un’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, secondo l’allegato tecnico 1.
  • 1.33. Per le imprese di assicurazione o di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa intermedia o le società di partecipazione finanziaria mista intermedia consolidate ai sensi dell’articolo 335 delle misure di attuazione, il contributo al requisito patrimoniale di solvibilità delle singole imprese dovrebbe essere calcolato tenendo conto della quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati.
  • 1.34. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato sulla base di un modello interno, il contributo di un’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo dovrebbe essere il prodotto del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia e della percentuale corrispondente agli effetti di diversificazione attribuiti a tale impresa figlia secondo il modello interno.
  • 1.35. Con il metodo 2, il contributo di un’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo dovrebbe essere la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità delle singole imprese, in quanto non vengono presi in considerazione gli effetti di diversificazione a livello di gruppo.

Orientamento 13 - Disponibilità di fondi propri a livello di gruppo delle imprese partecipate che non sono imprese figlie

  • 1.36. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe valutare la disponibilità di fondi propri, ai sensi dell’articolo 222, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II e dell’articolo 330 delle misure di attuazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, delle società di partecipazione assicurativa intermedie e delle società di partecipazione finanziaria mista intermedie che non sono imprese figlie, nonché delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, le società di partecipazione assicurativa intermedie e le società di partecipazione finanziaria mista intermedie di paesi terzi che non sono imprese figlie, quando gli elementi dei fondi propri di tali imprese incidono in maniera rilevante sull’importo dei fondi propri di gruppo o sulla solvibilità di gruppo. Essa dovrebbe spiegare all’autorità di vigilanza del gruppo la modalità di svolgimento della valutazione.
  • 1.37. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe esaminare, in stretta collaborazione con le altre autorità di vigilanza interessate, la valutazione da parte del gruppo.

Orientamento 14 - Trattamento delle quote di minoranza a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

  • 1.38. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare l’importo delle quote di minoranza nei fondi propri ammissibili, da dedurre dai fondi propri del gruppo, per ciascuna impresa figlia, nel seguente ordine:
      1. calcolare i fondi propri ammissibili superiori al contributo dell’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
      1. identificare e dedurre dai fondi propri ammissibili calcolati al punto 1 l’importo dei fondi propri non disponibili superiori al contributo dell’impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
      1. calcolare la parte delle quote di minoranza da dedurre dai fondi propri del gruppo moltiplicando la quota di minoranza per il risultato del punto 2.

Orientamento 15 - Trattamento di fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

  • 1.39. Per tutte le imprese incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando il metodo 1 e per le imprese di paesi terzi non equivalenti incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo 2, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe applicare i principi riguardanti i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, così come disposto dall’articolo 81 delle misure di attuazione e dall’articolo 217 delle misure di attuazione.
  • 1.40. Per le imprese di paesi terzi equivalenti incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo 2, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione

partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe individuare eventuali restrizioni ai fondi propri delle imprese a causa dell’applicazione dei fondi separati alle attività o passività o di accordi simili, secondo il regime di solvibilità equivalente. Tali restrizioni dovrebbero essere contabilizzate nel calcolo della solvibilità di gruppo, nell’ambito della valutazione della disponibilità di fondi propri a livello di gruppo.

  • 1.41. Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo con il metodo 1, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbe eliminare le operazioni infragruppo tra le attività e le passività associate a ciascun fondo separato rilevante o a ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità e i dati consolidati rimanenti. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati dovrebbe essere la somma di quanto segue:
    • a) il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato rilevante e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, entrambi calcolati con le attività e le passività del fondo separato al lordo delle operazioni infragruppo; e
    • b) il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo (diversificato) per i dati consolidati rimanenti (escluse le attività e le passività di tutti i fondi separati rilevanti, ma comprese le attività e le passività di tutti i fondi separati non rilevanti). Nel calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità di gruppo per i dati consolidati rimanenti, le operazioni infragruppo dovrebbero essere eliminate, contrariamente alle operazioni infragruppo tra i dati consolidati rimanenti e i fondi separati rilevanti.
  • 1.42. Se utilizza un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, un gruppo dovrebbe seguire le indicazioni riportate nell’orientamento 13 degli Orientamenti in materia di fondi separati.
  • 1.43. I dati consolidati per il calcolo dei fondi propri di gruppo dovrebbero essere al netto delle operazioni infragruppo di cui all’articolo 335, paragrafo 3, delle misure di attuazione. Pertanto, tutte le operazioni infragruppo tra fondi separati rilevanti e dati consolidati rimanenti dovrebbero essere eliminate ai fini del calcolo dei fondi propri di gruppo.
  • 1.44. Per ciascun fondo separato rilevante e per ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità identificati nei dati consolidati con il metodo 1, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare gli elementi dei fondi propri limitati utilizzando le stesse attività e passività del fondo separato impiegate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità come descritto poc’anzi, ossia al lordo delle operazioni infragruppo.
  • 1.45. Pertanto, i fondi propri limitati complessivi nel fondo separato o nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità da dedurre dalla riserva di

riconciliazione di gruppo dovrebbero essere la somma di tutti i fondi propri limitati rilevanti individuati nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al SEE e dei fondi propri limitati individuati nelle imprese di assicurazione e riassicurazione non appartenenti al SEE nell’ambito di applicazione dei dati consolidati.

Orientamento 16 - Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo

  • 1.46. Quando si utilizza il metodo 1, l’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe dedurre dagli elementi dei fondi propri rilevanti e dai livelli rilevanti dei fondi propri di gruppo consolidati la parte dei fondi propri non disponibili delle imprese partecipate per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.
  • 1.47. Essa dovrebbe attenersi alla procedura descritta di seguito per il calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo:
    • a) i fondi propri di gruppo sono calcolati sulla base dei dati consolidati, di cui all’articolo 335, lettere a)-f), delle misure di attuazione, al netto di qualsiasi operazione infragruppo;
    • b) i fondi propri di gruppo sono classificati in livelli;
    • c) i fondi propri di gruppo disponibili sono calcolati al netto degli aggiustamenti di gruppo rilevanti a livello di gruppo;
    • d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti di livello applicabili alle singole imprese al fine di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo.
  • 1.48. Quando si utilizza il metodo 2, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe usare la somma dei fondi propri ammissibili delle imprese partecipate al netto dei fondi propri non disponibili a livello di gruppo.
  • 1.49. Per entrambi i metodi di calcolo, in cui i fondi propri non disponibili rientrano in più di un livello, l’ordine con cui vengono dedotti dai vari livelli dovrebbe essere spiegato all’autorità di vigilanza del gruppo.

Orientamento 17 - Procedura per la valutazione dei fondi propri non disponibili da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo

  • 1.50. Nel caso di un gruppo transfrontaliero, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe discutere la sua valutazione dei fondi propri non disponibili con le altre autorità di vigilanza interessate nell’ambito del collegio e con l’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista. La procedura dovrebbe svolgersi nel modo seguente:
    • a) nella sua relazione periodica per l’autorità di vigilanza, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza del gruppo la sua valutazione dei fondi propri non disponibili per tutte le imprese incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo. Dovrebbe altresì spiegare gli aggiustamenti effettuati al fine di dedurre i fondi propri non disponibili;
    • b) l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe discutere la sua valutazione dei fondi propri non disponibili nell’ambito del collegio, nonché con il gruppo;
    • c) ogni autorità di vigilanza dovrebbe fornire la sua valutazione della disponibilità a livello di gruppo dei fondi propri relativi alle imprese soggette a vigilanza;
    • d) l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe discutere con le altre autorità di vigilanza interessate se sono intervenuti cambiamenti circa la disponibilità dei fondi propri al momento di procedere alla sua valutazione a livello di singola impresa o di gruppo.
  • 1.51. Nel caso di un gruppo nazionale, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe discutere la sua valutazione dei fondi propri non disponibili con l’impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista.
  • 1.52. La procedura dovrebbe svolgersi nel modo seguente:
    • a) nella sua relazione periodica per l’autorità di vigilanza, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe fornire all’autorità di vigilanza del gruppo la sua valutazione dei fondi propri non disponibili per tutte le imprese incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo. Dovrebbe altresì spiegare gli aggiustamenti effettuati al fine di dedurre i fondi propri non disponibili;
    • b) l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe discutere la sua valutazione dei fondi propri non disponibili con il gruppo.

Orientamento 18 - Riserva di riconciliazione a livello di gruppo

1.53. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe garantire che la riserva di riconciliazione a livello di gruppo si basi sull’articolo 70 delle misure di attuazione. In particolare, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista a livello di gruppo dovrebbe tenere in conto:

  • a) il valore delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese partecipate;
  • b) gli elementi dei fondi propri limitati superiori al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale nel caso di fondi separati e portafogli soggetti ad aggiustamenti per congruità a livello di gruppo.

Orientamento 19 - Determinazione dei dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo

1.54. I dati consolidati dovrebbero essere calcolati sulla base dei conti consolidati valutati in base alle norme della direttiva solvibilità II per quanto riguarda il rilevamento e la valutazione delle voci di bilancio, nonché l’inclusione e il trattamento delle imprese partecipate.

Orientamento 20 - Determinazione della valuta ai fini del calcolo del rischio valutario

1.55. Il requisito patrimoniale per il rischio valutario dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi tecnica di attenuazione del rischio rilevante che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 209-215 delle misure di attuazione. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato è calcolato utilizzando la formula standard, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli investimenti denominati in una valuta ancorata alla valuta del bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 188 delle misure di attuazione, anche a livello di gruppo.

Orientamento 21 - Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo(soglia minima del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo)

  • 1.56. Nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, quando si utilizza il metodo 1, in maniera esclusiva o in combinazione con il metodo 2, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe utilizzare i seguenti requisiti patrimoniali:
    • a) i requisiti patrimoniali minimi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate appartenenti al SEE comprese nell’ambito di applicazione del metodo 1;
    • b) i requisiti patrimoniali locali, in base ai quali verrebbe revocata l’autorizzazione, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi inclusi nel campo di applicazione del metodo 1, indipendentemente da qualsiasi risultanza in materia di equivalenza.

Orientamento 22 - Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo

1.57. Nel caso in cui si utilizzi il metodo 1, in maniera esclusiva o in combinazione con il metodo 2, quando il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio di non conformità nei tre mesi successivi, dovrebbero applicarsi a livello di gruppo le misure di vigilanza previste all’articolo 139, paragrafi 1 e 2, della direttiva solvibilità II per la non conformità con il requisito patrimoniale minimo a livello di singole imprese.

Orientamento 23 - Trattamento dei rischi specifici di gruppo

  • 1.58. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbe calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo tenendo conto di tutti rischi specifici quantificabili e rilevanti esistenti a livello di gruppo, che possono influire sulla solvibilità e sulla posizione finanziaria del gruppo. Se i rischi specifici del gruppo sono rilevanti, il gruppo dovrebbe utilizzare parametri che siano specifici al gruppo o un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità corrispondente ai rischi specifici del gruppo.
  • 1.59. Tali rischi sono i seguenti:
    • a) i rischi presenti anche a livello di singola impresa, ma il cui impatto è significativamente diverso (nel senso che si comportano in modo diverso) a livello di gruppo; o
    • b) i rischi presenti solo a livello di gruppo.
  • 1.60. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo per la parte quantificabile di tali rischi dovrebbe essere calcolato come segue:
    • a) nel caso a) applicando diverse calibrazioni ai moduli o sottomoduli di rischio rilevanti rispetto a quelle utilizzate a livello di singola impresa, o applicando scenari appropriati;
    • b) nel caso b) adottando scenari appropriati.
  • 1.61. Se il gruppo non è in grado di riflettere il profilo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo a causa dei rischi specifici esistenti a livello di gruppo, come descritto in precedenza, l’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, dovrebbe essere in grado di imporre eventualmente una maggiorazione del capitale di gruppo, come previsto dagli articoli 232, lettera a), e 233, paragrafo 6, della direttiva solvibilità II.

Orientamento 24 - Maggiorazione del capitale secondo il profilo di rischio quando si utilizza il metodo 1

1.62. Se per un’impresa partecipata è stata fissata una maggiorazione del capitale secondo il profilo di rischio e tale impresa partecipata è consolidata con il metodo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe valutare a livello di gruppo la significatività dello scostamento del profilo di rischio dalle ipotesi alla base del requisito patrimoniale di solvibilità, secondo i calcoli eseguiti con la formula standard o un modello interno, e dovrebbe prendere in considerazione la necessità di imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Orientamento 25 - Maggiorazione del capitale secondo la governance quando si utilizza il metodo 1

1.63. Se per un’impresa partecipata di un gruppo è stata fissata una maggiorazione del capitale secondo la governance, e tale impresa partecipata è consolidata con il metodo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe valutare a livello di gruppo la significatività dello scostamento dagli standard stabiliti agli articoli 41-49 della direttiva solvibilità II, e dovrebbe prendere in considerazione la necessità di imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

Orientamento 26 - Valutazione dello scostamento a livello di singola impresa, quando uno scostamento significativo è stato identificato a livello di gruppo

  • 1.64. Quando uno scostamento significativo è stato identificato a livello di gruppo, l’autorità di vigilanza di un’impresa partecipata dovrebbe valutare se lo scostamento deriva dal profilo di rischio o dal sistema di governance a livello d’impresa partecipata.
  • 1.65. In tal caso, l’autorità di vigilanza interessata dovrebbe valutare la significatività dello scostamento dal profilo di rischio o dal sistema delle norme di governance, e dovrebbe considerare la necessità di imporre una maggiorazione del capitale al livello dell’impresa partecipata.

Orientamento 27 - Maggiorazione del capitale quando si utilizza il metodo 2

1.66. Se la totalità o una parte del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è calcolata con il metodo 2, ogni maggiorazione del capitale secondo il profilo di rischio fissata per un’impresa partecipata che è inclusa nel metodo 2, dovrebbe essere aggiunta al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo per la quota proporzionale di cui all’articolo 221, paragrafo 1, lettera b), della direttiva solvibilità II. La doppia contabilizzazione del medesimo scostamento dal profilo di rischio a livello di singola impresa e di gruppo dovrebbe essere evitata.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

  • 1.67. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
  • 1.68. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
  • 1.69. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
  • 1.70. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

1.71. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.

Allegato tecnico 1

Calcolo del contributo dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo (“SCR”) [orientamenti 12, 14 e 15]

Contrj = SCRj × SCRdiversified/∑i SCRisolo

dove:

  • SCRj è il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di singola impresa dell’impresa j;
  • SCRdiversified = requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente all’articolo 336, lettera a), delle misure di attuazione;
  • SCRisolo è il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di singola impresa dell’impresa partecipante e ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata e impresa di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi inclusa nel calcolo del SCRdiversified;
  • il rapporto è l’aggiustamento proporzionale dovuto al rilevamento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo.

Per le imprese incluse nei dati consolidati con il consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettera c), delle misure di attuazione, solo la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità è inclusa nel calcolo di cui sopra.