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Orientamenti sulla metodologia della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II

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EIOPA-BoS-14/182 IT

Orientamenti sulla metodologia della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II

Introduzione

  • 1.1. A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010 (in appresso “il regolamento EIOPA”) 1 , l’EIOPA emana orientamenti intesi a elaborare ulteriormente gli articoli 227 e 260 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)2 sulla valutazione dell’equivalenza dei regimi di vigilanza di paesi terzi.
  • 1.2. Gli articoli 379 e 380 delle misure di attuazione contengono i criteri da adottare ai fini della valutazione dell’equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi ai fini, rispettivamente, degli articoli 227 e 260 della direttiva solvibilità II3 .
  • 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità nazionali di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
  • 1.4. La direttiva solvibilità II prevede che nel caso in cui la Commissione europea non abbia preso una decisione in merito all’equivalenza di un particolare paese terzo, ai sensi dell’articolo 227, paragrafo 2, della stessa direttiva, l’autorità di vigilanza del gruppo effettua la verifica dell’equivalenza del regime del paese terzo ai fini del calcolo della solvibilità del gruppo, di propria iniziativa o su richiesta dell’impresa partecipante.
  • 1.5. Parimenti, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, dove non esiste alcuna decisione della Commissione europea in merito all’equivalenza, la verifica se un determinato paese terzo eserciti una vigilanza di gruppo equivalente a quella prevista dalla direttiva solvibilità II è effettuata dall’autorità di vigilanza dell’UE che sarebbe l’autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri di cui all’articolo 247, paragrafo 2 (autorità di vigilanza incaricata del gruppo). La verifica è effettuata su richiesta dell’impresa madre del paese terzo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell’Unione o su iniziativa delle autorità di vigilanza incaricata del gruppo.
  • 1.6. I presenti orientamenti mirano a garantire che le autorità di vigilanza del gruppo o le autorità di vigilanza incaricate del gruppo seguano un approccio coerente sulla base dei criteri di equivalenza stabiliti nelle misure di attuazione della direttiva solvibilità II. Questo processo contribuirà a ridurre il rischio residuo che diverse autorità di vigilanza del gruppo o autorità di vigilanza incaricate del gruppo giungano a decisioni diverse sullo stesso regime del paese terzo attraverso approcci di valutazione divergenti. Quando, in un secondo momento, la Commissione europea formula una determinazione di equivalenza, tale determinazione prevarrà su qualsiasi decisione adottata in precedenza

1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

  • dall’autorità di vigilanza del gruppo o dall’autorità di vigilanza incaricata del gruppo.
  • 1.7. Il campo di applicazione dei presenti orientamenti si riferisce alle valutazioni della piena equivalenza.
  • 1.8. Ai fini dei presenti orientamenti, per “autorità nazionali di vigilanza interessate” s’intendono tutte le autorità nazionali di vigilanza competenti in materia di vigilanza delle imprese di (ri)assicurazione nel quadro della direttiva solvibilità II.
  • 1.9. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
  • 1.10. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Orientamento 1 - Principi generali

  • 1.11. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero applicare i seguenti principi generali quale base delle valutazioni dell’equivalenza:
    • a) le valutazioni dell’equivalenza mirano a determinare se il regime di vigilanza del paese terzo fornisce un livello di protezione del contraente/beneficiario simile a quello fissato al titolo I, capo VI, della direttiva solvibilità II;
    • b) le valutazioni dell’equivalenza si basano sui criteri stabiliti negli articoli 379 e 380 delle misure di attuazione che stabiliscono i principi della vigilanza pertinenti integrati nella direttiva solvibilità II;
    • c) con l’eccezione del criterio del segreto d’ufficio, le valutazioni dell’equivalenza tengono conto del principio di proporzionalità;
    • d) l’equivalenza del regime del segreto d’ufficio nel paese terzo è una condizione essenziale per una risultanza positiva dell’equivalenza sul regime di vigilanza di gruppo di paesi terzi;
    • e) un giudizio di equivalenza può essere formulato solo per quanto riguarda il regime esistente e applicato dall’autorità di vigilanza di un paese terzo al momento della valutazione;
    • f) risulta necessario per la valutazione trattare tutti gli elementi del regime di vigilanza del paese terzo oggetto dei criteri Di cui agli articoli 379 e 380 delle misure di attuazione, non solo gli elementi direttamente rilevanti per il gruppo che ha richiesto la valutazione;
    • g) le valutazioni positive dell’equivalenza necessitano di una revisione periodica;
    • h) le valutazioni negative dell’equivalenza possono essere riviste su richiesta dell’impresa in questione o su iniziativa dell’autorità di vigilanza del gruppo o dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo, dove sono intervenuti cambiamenti significativi nel regime di vigilanza di cui al titolo I, capo VI della direttiva solvibilità II o nel regime di vigilanza del paese terzo.

Orientamento 2 - Richiesta di valutazione dell’equivalenza

  • 1.12. L’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe notificare all’EIOPA, dopo aver ricevuto una richiesta di effettuare una valutazione dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 227 e/o dell’articolo 260, della direttiva solvibilità II, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se:
    • a) desidera effettuare la valutazione a livello nazionale, assistita dall’EIOPA e in consultazione con le altre autorità nazionali di vigilanza interessate; o
    • b) desidera richiedere una valutazione da parte dell’EIOPA. L’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo richiedente dovrebbe partecipare alla valutazione tecnica.

Orientamento 3 - Informazioni fornite all’EIOPA ai fini della valutazione

  • 1.13. Qualora decidesse di richiedere una valutazione all’EIOPA, l’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe fornire, unitamente alla sua richiesta, le seguenti informazioni a mezzo posta elettronica:
    • a) data della richiesta da parte dell’impresa;
    • b) denominazione dell’impresa richiedente;
    • c) denominazione del gruppo cui l’impresa richiedente appartiene;
    • d) paese o paesi per i quali è stata richiesta la valutazione;
    • e) nome e indirizzo di posta elettronica del referente o dei referenti presso l’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo con lo scopo di fornire dettagli in merito alla richiesta di valutazione.

Orientamento 4 - Valutazione da parte dell’EIOPA

1.14. L’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe prendere in considerazione, se la valutazione viene effettuata dall’EIOPA, la conclusione della valutazione fornita dall’EIOPA nella decisione sull’equivalenza.

Orientamento 5 - Comunicazione della decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo o dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo

1.15. L’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe comunicare all’EIOPA l’esito e l’analisi di supporto della propria proposta di decisione che saranno messi a disposizione di tutte le autorità nazionali di vigilanza.

Orientamento 6 - Obiezioni alla decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo o dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo

1.16. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero inviare a mezzo posta elettronica all’EIOPA e all’autorità di vigilanza del gruppo o all’autorità di vigilanza incaricata del gruppo eventuali obiezioni alla decisione proposta entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal giorno in cui l’EIOPA divulga la decisione sull’equivalenza e l’analisi di supporto di cui all’orientamento 5.

Orientamento 7 - Decisione finale dell’autorità di vigilanza del gruppo o dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo

1.17. L’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbero attendere che sia trascorso il periodo di cui all’orientamento 6 e considerare qualsiasi obiezione prima di confermare la propria decisione all’EIOPA e comunicare il risultato all’impresa.

Orientamento 8 - Valutazione a livello nazionale/articolo 227 della direttiva solvibilità II

1.18. Quando decidono di intraprendere/partecipare a una valutazione dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 227 della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero organizzare il loro lavoro in modo che sia conforme con le azioni e le scadenze indicate nell’allegato tecnico I.

Orientamento 9 - Valutazione a livello nazionale/articolo 260 della direttiva solvibilità II

1.19. Quando decidono di intraprendere/partecipare a una valutazione dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 260 della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo e le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero organizzare il loro lavoro in modo che sia conforme alle azioni e alle scadenze indicate nell’allegato tecnico II.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

  • 1.20. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
  • 1.21. Le autorità nazionali competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
  • 1.22. Le autorità nazionali competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

1.23. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità nazionali competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

1.24. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.

Allegato tecnico I - Valutazione dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 227 della direttiva solvibilità II

Parte I. Per eseguire una valutazione di cui all’orientamento 8, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero seguire le fasi descritte di seguito.

A. Inizio della valutazione

    1. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’articolo 227, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe notificare all’EIOPA la richiesta ricevuta e fornire le seguenti informazioni:
    • a) data della richiesta da parte dell’impresa;
    • b) denominazione dell’impresa richiedente;
    • c) denominazione del gruppo cui l’impresa richiedente appartiene;
    • d) paese o paesi per i quali è stata richiesta la valutazione;
    • e) nome e indirizzo di posta elettronica del referente o dei referenti presso l’autorità di vigilanza del gruppo ai fini della valutazione.

La notifica dovrebbe essere inviata in copia ai membri dell’UE del collegio del gruppo.

L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe, congiuntamente con l’EIOPA, verificare se una decisione sull’equivalenza riguardo al paese terzo in questione è stata già presa da un’altra autorità di vigilanza del gruppo. In tal caso, le seguenti fasi dettagliate sono necessarie solo per tenere conto dei cambiamenti significativi al regime di vigilanza di cui al titolo I, capo VI, della direttiva solvibilità II e al regime di vigilanza in tale paese terzo.

    1. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe chiedere all’EIOPA di divulgare le informazioni al suo consiglio delle autorità di vigilanza entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, chiedendo informazioni su qualsiasi interesse materiale da parte delle autorità nazionali di vigilanza nella valutazione dell’equivalenza riguardanti le imprese soggette a detta vigilanza.
    1. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero fornire tali informazioni entro 15 giorni lavorativi alla persona responsabile della valutazione all’autorità di vigilanza del gruppo e all’EIOPA.
    1. Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta ai sensi dell’articolo 227, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe contattare l’autorità di vigilanza del paese terzo per notificare la richiesta e chiedere se intende partecipare o collaborare alla valutazione, indicando le scadenze proposte per detta valutazione all’autorità di vigilanza del paese terzo. La notifica dovrebbe essere comunicata all’EIOPA.
    1. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe chiedere all’autorità di vigilanza del paese terzo di fornire una risposta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

B. Svolgimento della valutazione

    1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una risposta da parte dell’autorità di vigilanza del paese terzo che conferma la partecipazione o la cooperazione nella valutazione, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe iniziare il processo di raccolta delle informazioni inviando il questionario incluso nella parte II del presente allegato tecnico. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe concedere all’autorità di vigilanza del paese terzo almeno 40 giorni lavorativi per fornire le informazioni. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe comunicare la richiesta di informazioni all’EIOPA.
    1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una risposta dall’autorità di vigilanza di un paese terzo in cui si nega la cooperazione, e dopo aver informato l’EIOPA, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe informare l’impresa che ha chiesto la valutazione e confermare se detta impresa intende ancora procedere con una valutazione. Se l’impresa richiedente desidera procedere (di seguito “impresa partecipante”), l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe avviare la raccolta di informazioni presso l’impresa partecipante. Il termine per la risposta dell’impresa partecipante non dovrebbe essere inferiore a 40 giorni lavorativi.
    1. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe chiedere all’impresa partecipante di fornire informazioni in relazione a tutti gli elementi del questionario della parte II del presente allegato tecnico.
    1. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe chiedere all’impresa partecipante di fornire tutta la pertinente legislazione del paese terzo, sia nella versione originale sia nella versione tradotta nella lingua nazionale dell’autorità di vigilanza del gruppo e/o in inglese.
    1. Entro il termine per la ricezione delle risposte al questionario dall’autorità di vigilanza del paese terzo/impresa partecipante, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe avvalersi di un nucleo di valutazione che abbia opportune qualifiche, conoscenze ed esperienze. Tale gruppo dovrebbe comprendere esperti provenienti da altre autorità nazionali di vigilanza - ove concordate - e dall’EIOPA.
    1. Qualora, nonostante le richieste, le informazioni necessarie per effettuare una valutazione non siano disponibili, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe emettere una decisione che pone fine al processo di valutazione asserendo l’impossibilità di trovare il paese terzo equivalente a causa dell’assenza di elementi probanti. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe sciogliere il nucleo di valutazione e informarne l’EIOPA, le autorità nazionali di vigilanza e l’impresa che hanno richiesto la valutazione della decisione.
    1. Al ricevimento della risposta del paese terzo al questionario/input di un’impresa partecipante, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe iniziare la valutazione documentale. Per questa fase dovrebbe essere consentito un minimo di 30 giorni lavorativi.
    1. Durante la valutazione documentale, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe garantire di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di perseguire la valutazione e chiedere ulteriori chiarimenti all’autorità di vigilanza del paese terzo/impresa partecipante, a seconda dei casi. L’EIOPA dovrebbe essere informata dell’andamento della valutazione al fine di poter coadiuvare l’autorità di vigilanza del gruppo. Le comunicazioni dovrebbero essere sempre ben documentate.
    1. Durante la valutazione documentale, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe inoltre utilizzare i dati/le informazioni da una varietà di altre fonti, se del caso. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe chiedere all’EIOPA di segnalarle tutte le informazioni pertinenti in suo possesso o fornite da altre autorità nazionali di vigilanza.
    1. Nello svolgimento della valutazione, ogni criterio previsto dall’articolo 379 delle misure di attuazione dovrebbe essere valutato secondo cinque categorie: soddisfatto, sostanzialmente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto e non pertinente. Affinché un criterio sia ritenuto soddisfatto, l’autorità di vigilanza del paese terzo/dell’impresa partecipante deve fornire elementi probanti secondo cui:
    • a) vigono disposizioni nazionali pertinenti che possono includere disposizioni giuridiche, normative e/o amministrative; e
    • b) siano applicate disposizioni nazionali in modo efficace nella pratica.
    1. Qualora non siano in atto disposizioni nazionali al momento della valutazione, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe annotare nella relazione sulla valutazione i miglioramenti proposti, se del caso.

C. Esito della valutazione dell’equivalenza o risultati

    1. Alla fine del periodo di valutazione, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe redigere una relazione contenente quanto segue:
    • a) breve presentazione delle azioni di vigilanza del gruppo e loro cronologia;
    • b) indicazione se il paese terzo ha collaborato al processo;
    • c) indicazioni/dettagli su come le informazioni sono state raccolte, quando non provengono dall’autorità di vigilanza di un paese terzo;
    • d) una breve panoramica del mercato del paese terzo;
    • e) un’analisi dettagliata degli aspetti rilevanti del regime di vigilanza del paese terzo;
    • f) esito dell’analisi effettuata dall’autorità di vigilanza del gruppo che dovrebbe fornire i risultati per ciascuno dei criteri stabiliti dall’articolo 379 delle misure di attuazione;
    • g) conclusione della valutazione dell’equivalenza, che dovrebbe essere una delle seguenti:
      • i. il paese A è equivalente secondo i criteri stabiliti dall’articolo 379 delle misure di attuazione;
  • ii. il paese A non soddisfa i criteri e non è equivalente.

    1. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe comunicare il progetto di relazione sulla valutazione ai membri del collegio e all’EIOPA. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe anche chiedere all’EIOPA di comunicare ulteriormente le conclusioni a tutte le autorità nazionali di vigilanza. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero presentare osservazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi e l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe considerare attentamente, in collaborazione con l’EIOPA, eventuali osservazioni che riceve come risultato di questo processo prima di ultimare le proprie conclusioni.
    1. A seguito di questa fase, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe trasmettere la relazione all’autorità di vigilanza del paese terzo per una verifica dell’accuratezza dei fatti, indipendentemente dalla sua cooperazione o meno nel processo. L’autorità di vigilanza del paese terzo dovrebbe disporre di almeno 15 e di un massimo di 25 giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni in merito all’accuratezza dei fatti.
    1. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni da parte dell’autorità di vigilanza del paese terzo, queste dovrebbero essere prese in considerazione dal nucleo di valutazione e la relazione dovrebbe essere opportunamente rivista prima della sua versione definitiva.
    1. A seguito della proposta di decisione relativa all’equivalenza dell’autorità di vigilanza del gruppo del paese terzo, l’esito e l’analisi di supporto dovrebbero essere comunicati dall’autorità di vigilanza del gruppo all’EIOPA con la richiesta di distribuire la relazione e l’analisi di supporto fra i suoi membri attraverso l’area riservata del sito web.
    1. Entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui l’EIOPA ha divulgato la decisione sull’equivalenza e l’analisi di supporto di cui al paragrafo 21, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero presentare a mezzo posta elettronica all’EIOPA e all’autorità di vigilanza del gruppo eventuali obiezioni alla proposta di decisione. L’autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe comunicare la decisione all’impresa richiedente prima che sia trascorso questo periodo e che le eventuali obiezioni siano state presentate. Qualora siano presentate obiezioni, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prenderle in considerazione prima di confermare la sua decisione all’EIOPA e comunicare il risultato all’impresa che ha richiesto la valutazione.

Parte II. Modello del questionario

    1. Fornire informazioni sull’esistenza, sul contenuto e sulla portata delle disposizioni in materia di vigilanza finanziaria, anche per quanto riguarda:
    • la verifica dello stato di solvibilità e della condizione finanziaria dell’impresa;
    • la verifica della costituzione e la capacità di chiedere un aumento delle riserve tecniche e degli attivi a copertura;
    • l’obbligo dell’impresa di segnalare la sua posizione finanziaria e lo stato di solvibilità all’autorità di vigilanza per consentire un intervento di vigilanza tempestivo.
    1. Descrivere le disposizioni rispetto alle norme per la valutazione delle attività e passività e indicare se è applicabile quanto segue:
    • la valutazione delle attività e delle passività si basa su una valutazione economica dell’intero stato patrimoniale;
    • le attività e le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione a condizioni di mercato;
    • le norme di valutazione a fini di vigilanza sono in linea con i principi contabili internazionali, nella misura del possibile.
    1. Fornire i dati relativi al regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione alle riserve tecniche (TP) e indicare se/quali requisiti sono in atto onde garantire che:
    • le riserve tecniche siano costituite per tutte le obbligazioni di (ri)assicurazione e mirino a rilevare tutti i rischi attesi legati alle obbligazioni di (ri)assicurazione dell’impresa;
    • le riserve tecniche siano calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo;
    • il livello di riserve tecniche sia l’importo che l’impresa di (ri)assicurazione di un paese terzo dovrebbe pagare se trasferisse o liquidasse i propri diritti e obblighi contrattuali immediatamente in favore di un’altra impresa/un altro soggetto consenziente di un’operazione a condizioni di mercato;
    • la valutazione delle riserve tecniche sia coerente con il mercato e, per quanto possibile, utilizza ed è coerente con le informazioni fornite dai mercati finanziari e le informazioni generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione;
    • venga effettuata una segmentazione delle obbligazioni di (ri)assicurazione in adeguati gruppi di rischio e come minimo per aree di attività al fine di ottenere una valutazione precisa di dette obbligazioni di riassicurazione;
    • esistano processi e procedure per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
    1. Fornire i dati relativi al regime applicabile in relazione ai fondi propri, fra cui, se del caso, quali requisiti sono in atto onde garantire che:
    • i fondi propri siano classificati in base alla loro capacità di assorbire le perdite in caso di liquidazione e in situazioni normali;
    • i fondi propri di più alta qualità siano disponibili per assorbire le perdite in situazioni normali e in caso di liquidazione, con ulteriori requisiti in termini di durata sufficiente dell’elemento dei fondi propri, di assenza di incentivi per rimborsare, di assenza di costi di manutenzione obbligatoria e di assenza di gravami;
    • venga operata una distinzione tra i fondi propri in bilancio e fuori bilancio (per esempio, le garanzie);
  • secondo la loro classificazione, i fondi propri siano ammissibili per coprire parzialmente o integralmente (per i fondi propri di migliore qualità) i requisiti patrimoniali;

  • limiti quantitativi si applichino ai fondi propri per garantire la qualità dei fondi propri che coprono i requisiti patrimoniali. In assenza di limiti quantitativi, altri requisiti di vigilanza dovrebbero garantire l’alta qualità dei fondi propri.

    1. Descrivere il regime normativo e di vigilanza applicabili in relazione agli investimenti, fornendo dati a supporto di quanto segue:
    • le imprese sono solo autorizzate a investire in attività e strumenti in cui i rischi possono essere adeguatamente identificati, misurati, monitorati, gestiti, controllati e segnalati e adeguatamente presi in considerazione nel loro fabbisogno globale di solvibilità;
    • le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite prudentemente nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari;
    • tutte le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, la disponibilità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
    • sono necessari livelli prudenti di investimenti in attività non ammesse alla negoziazione;
    • gli investimenti in strumenti derivati sono possibili solo nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi o favoriscono una gestione efficiente del portafoglio;
    • si evita un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, emittente o accumulazione di rischi e si garantisce l’assenza di una concentrazione eccessiva di rischi.
    1. Fornire i dati relativi al regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione ai requisiti patrimoniali e indicare se e/o come:
    • i requisiti patrimoniali siano basati sul rischio e mirino a misurare tutti i rischi imprevisti quantificabili dell’impresa. Trattare i seguenti punti:
      • o se rischi significativi non vengono rilevati nei requisiti patrimoniali, fornire i dati riguardanti il meccanismo applicato a garantire che i requisiti patrimoniali rispecchino adeguatamente tali rischi;
      • o in che modo i requisiti patrimoniali rispecchiano un livello di fondi propri che consentirebbe all’impresa di assorbire perdite significative e che fornisca una ragionevole garanzia ai contraenti e beneficiari che i pagamenti saranno effettuati alla scadenza;
      • o qual è la calibrazione target per i requisiti patrimoniali? I requisiti consentono all’impresa di resistere almeno a uno scenario di 1 evento “rovina” su 200 nel corso di un anno o di garantire che i contraenti e i beneficiari ricevano almeno lo stesso livello di protezione?
      • o il calcolo dei requisiti patrimoniali assicura un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza del paese terzo;
  • o l’obbligo delle imprese di comunicare le problematiche relative alla loro situazione finanziaria;

  • o l’obbligo delle imprese di rispondere alle problematiche sollevate;

  • o l’autorità di vigilanza ha il potere di intraprendere le azioni necessarie e appropriate contro l’impresa per ripristinare il rispetto di tale requisito;

  • o norme appropriate sono in atto in cui i requisiti patrimoniali tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio.

  • Vi è un livello minimo sotto il quale i requisiti patrimoniali non dovrebbero rientrare, il che equivale a un livello minimo di protezione dei contraenti che innesca l’intervento di vigilanza immediato e definitivo.

  • I requisiti patrimoniali a livello di singola impresa sono calcolati almeno una volta all’anno e monitorati su base continuativa.

    1. Se il regime in questione prevede l’utilizzo di modelli interni, descrivere le disposizioni applicabili in materia di specificità della valutazione dei modelli interni nel contesto della valutazione dei requisiti patrimoniali, comprese le informazioni relative ai seguenti ambiti:
    • se l’impresa di (ri)assicurazione utilizza un modello interno completo o parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, i requisiti patrimoniali risultanti forniscono un livello di protezione dei contraenti che sia almeno paragonabile al livello che sarebbe necessario in base alle norme locali, se nessun modello interno è utilizzato (ossia se modella adeguatamente i rischi cui l’impresa è o potrebbe essere esposta e fornisce i requisiti patrimoniali con lo stesso livello di confidenza dell’approccio standard);
    • il regime prevede un processo per l’approvazione dei modelli interni, che comprende il requisito di previa approvazione del modello interno prima che le imprese siano autorizzate a utilizzare il modello per determinare i requisiti patrimoniali di vigilanza;
    • il regime applicabile comprende i seguenti requisiti per un modello interno da utilizzare per il calcolo del patrimonio obbligatorio:
      • o un sistema di gestione dei rischi adeguato;
      • o il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governance dell’impresa (prova dell’utilizzo);
      • o norme di qualità statistica;
      • o norme di convalida;
      • o norme di documentazione;
      • o norme di calibrazione;
      • o assegnazione di utili e perdite;
  • quando un’impresa di (ri)assicurazione utilizza un modello interno parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il campo di applicazione di tale modello interno parziale è chiaramente definito e giustificato per evitare scelte selettive dei rischi (per esempio, l’impresa modella solo i rischi laddove ciò si traduca con un requisito patrimoniale inferiore). Fornire tutte le informazioni di supporto per dimostrare che non vi è alcuna ambiguità su quali rischi, attività e/o passività siano inclusi o esclusi dal campo di applicazione del modello interno parziale.

    1. Descrivere il regime applicabile per quanto riguarda gli obblighi di segreto d’ufficio che l’autorità deve osservare (includere in tutte le risposte i riferimenti a tutte le leggi e alle normative pertinenti in questo contesto):
    • obbligo giuridico. Spiegare l’obbligo giuridico di mantenere le informazioni di vigilanza riservate, in particolare:
      • o individuazione delle informazioni riservate;
      • o obbligo di legge di proteggere le informazioni riservate;
      • o applicabile a tutti i soggetti interessati (cioè tutti quelli che lavorano, hanno lavorato o agito o agiscono per conto dell’autorità di vigilanza, indipendentemente dal fatto che siano stati membri del personale, membri del consiglio o, per esempio, esperti esterni);
      • o obbligo continuo (applicabile nel momento in cui si lavora/agisce per conto di un’autorità di vigilanza e successivamente su base continua).
      • Utilizzo delle informazioni. Spiegare le restrizioni all’uso delle informazioni di vigilanza riservate, in particolare in che modo le informazioni devono essere utilizzate solo nel corso delle funzioni di vigilanza di:
        • o controllo della conformità (fra cui il monitoraggio delle riserve tecniche, dei margini di solvibilità, delle procedure amministrative/contabili e dei controlli interni);
        • o imposizione di sanzioni;
        • o procedimenti giudiziari/ricorsi.
      • Informativa. Spiegare in quali circostanze le informazioni potranno essere comunicate a terzi (ossia a tutte le persone/tutti gli enti esterni all’autorità):
        • o spiegare se il previo consenso esplicito dell’autorità da cui le informazioni riservate hanno origine è un presupposto per l’informativa successiva;
        • o spiegare se vigono situazioni in cui le informazioni sono obbligatoriamente da rivelare a terzi (per esempio tribunali, pubblici ministeri, enti governativi). Descrivere le condizioni preliminari dell’informativa e le finalità per le quali le informazioni possono essere divulgate e i mezzi che l’autorità di appartenenza
  • potrebbe utilizzare per opporsi all’informativa. Usare esempi pratici per illustrare le circostanze pratiche;

  • o spiegare la procedura per quanto riguarda i procedimenti civili/penali (in cui l’impresa è stata dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta): le informazioni da comunicare non devono riguardare soggetti terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio.

  • Sanzioni. Descrivere le disposizioni di legge applicabili a livello nazionale in caso di violazione del segreto d’ufficio, come per esempio le disposizioni di legge nazionali in materia di violazione del segreto d’ufficio (per esempio reati, sanzioni, applicazione della legge).

  • Accordi di cooperazione. Descrivere la capacità di stipulare accordi di cooperazione (soggetta a garanzie di segreto d’ufficio).

Allegato tecnico II - Valutazione dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 260 della direttiva solvibilità II

Parte I. Per eseguire una valutazione di cui all’orientamento 9, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero seguire le fasi descritte di seguito.

A. Inizio della valutazione

    1. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe notificare all’EIOPA la richiesta ricevuta e fornire le seguenti informazioni:
    • a) data della richiesta da parte dell’impresa;
    • b) denominazione dell’impresa richiedente;
    • c) denominazione del gruppo cui l’impresa richiedente appartiene;
    • d) paese o paesi per i quali è stata richiesta la valutazione;
    • e) nome e indirizzo di posta elettronica del referente o dei referenti presso l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo ai fini della valutazione.

La notifica dovrebbe essere altresì comunicata ai membri dell’UE del collegio del gruppo.

L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe, congiuntamente con l’EIOPA, verificare se una decisione sull’equivalenza riguardo a tale paese terzo è stata già presa da un’altra autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso, le seguenti fasi dettagliate sono necessarie solo per tenere conto dei cambiamenti significativi al regime di vigilanza di cui al titolo I della direttiva solvibilità II e al regime di vigilanza in tale paese terzo.

    1. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe chiedere all’EIOPA di divulgare le informazioni al suo consiglio delle autorità di vigilanza entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, chiedendo informazioni su qualsiasi interesse materiale da parte delle autorità nazionali di vigilanza nella valutazione dell’equivalenza riguardante le imprese soggette a detta vigilanza.
    1. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero fornire tali informazioni entro 15 giorni lavorativi alla persona responsabile della valutazione presso l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo e all’EIOPA.
    1. Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe contattare l’autorità di vigilanza del paese terzo per notificare loro la richiesta e chiedere loro se vogliono partecipare o collaborare alla valutazione, indicando le scadenze proposte per detta valutazione all’autorità di vigilanza del paese terzo. La notifica dovrebbe essere comunicata all’EIOPA.
    1. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe chiedere all’autorità di vigilanza del paese terzo di fornire una risposta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

B. Svolgimento della valutazione

    1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una risposta dall’autorità di vigilanza di un paese terzo che rifiuta la cooperazione e dopo aver discusso la questione con l’EIOPA, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe emettere una decisione che pone fine al processo di valutazione asserendo l’impossibilità di trovare il paese terzo equivalente a causa dell’assenza di elementi probanti. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe sciogliere il nucleo di valutazione e informarne l’EIOPA, le autorità nazionali di vigilanza e l’impresa che hanno richiesto la valutazione della decisione.
    1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una risposta da parte dell’autorità di vigilanza del paese terzo che conferma la cooperazione nella valutazione, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe iniziare il processo di raccolta delle informazioni inviando il questionario incluso nella parte II del presente allegato tecnico. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe concedere all’autorità di vigilanza del paese terzo almeno 40 giorni lavorativi per fornire le informazioni. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe inviare in copia la richiesta di informazioni all’EIOPA.
    1. Entro il termine per la ricezione delle risposte al questionario dall’autorità di vigilanza del paese terzo/impresa partecipante, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe avvalersi di un nucleo di valutazione che abbia opportune qualifiche, conoscenze ed esperienze. Tale gruppo dovrebbe comprendere esperti provenienti da altre autorità nazionali di vigilanza - ove concordate - e dall’EIOPA.
    1. Al ricevimento della risposta dell’autorità di vigilanza del paese terzo al questionario, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe iniziare la valutazione documentale. Per questa fase dovrebbe essere consentito un minimo di 40 giorni lavorativi.
    1. Durante la valutazione documentale, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe garantire di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di perseguire la valutazione e chiedere ulteriori chiarimenti all’autorità di vigilanza del paese terzo/impresa richiedente, a seconda dei casi. L’EIOPA dovrebbe essere informata dell’andamento della valutazione al fine di poter coadiuvare l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo. Le comunicazioni dovrebbero essere sempre ben documentate.
    1. Durante la valutazione documentale, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe inoltre utilizzare i dati/le informazioni da una serie di altre fonti, se del caso. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe chiedere all’EIOPA di segnalarle tutte le informazioni pertinenti in suo possesso o fornite da altre autorità nazionali di vigilanza.
    1. Nello svolgimento della valutazione, ogni criterio previsto dall’articolo 380 delle misure di attuazione dovrebbe essere valutato secondo cinque categorie: soddisfatto, sostanzialmente soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto e non pertinente. Affinché un criterio sia ritenuto soddisfatto, l’autorità di vigilanza del paese terzo deve fornire elementi probanti secondo cui:
    • a) esistono disposizioni nazionali pertinenti che possono includere disposizioni giuridiche, normative e/o amministrative; e
    • b) sono applicate disposizioni nazionali in modo efficace nella pratica.
    1. Qualora non siano in atto disposizioni nazionali al momento della valutazione, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe annotare nella relazione sulla valutazione i miglioramenti proposti, se del caso.

C. Esito della valutazione dell’equivalenza o risultati

    1. Alla fine del periodo di valutazione, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe redigere una relazione contenente quanto segue:
    • a) breve presentazione delle azioni dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo e loro cronologia;
    • b) indicazioni/dettagli su come le informazioni sono state raccolte, quando non provengono da un’autorità di vigilanza del paese terzo;
    • c) una panoramica del mercato del paese terzo;
    • d) un’analisi dettagliata degli aspetti rilevanti del regime di vigilanza del paese terzo;
    • e) esito dell’analisi effettuata dall’autorità nazionale di vigilanza che dovrebbe fornire i risultati per ciascuno dei criteri stabiliti dall’articolo 380 delle misure di attuazione;
    • f) conclusione della valutazione dell’equivalenza, che dovrebbe essere una delle seguenti:
      • i. il paese A è equivalente secondo i criteri stabiliti dall’articolo 380 delle misure di attuazione;
      • ii. il paese A non soddisfa i criteri e non è equivalente.
    1. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe comunicare il progetto di relazione ai membri del collegio e all’EIOPA e chiedere all’EIOPA di comunicare ulteriormente le conclusioni a tutte le autorità nazionali di vigilanza. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero presentare osservazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi e l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe considerare attentamente, in collaborazione con l’EIOPA, eventuali osservazioni che riceve come risultato di questo processo prima di ultimare le proprie conclusioni.
    1. A seguito di questa operazione, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe trasmettere la relazione all’autorità di vigilanza del paese terzo per una verifica dell’accuratezza dei fatti. L’autorità di vigilanza del paese terzo dovrebbe essere disporre di almeno 15 e di un massimo di 25 giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni in merito alla accuratezza dei fatti.
    1. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni da parte dell’autorità di vigilanza del paese terzo, queste dovrebbero essere prese in considerazione dall’autorità di vigilanza incaricata del gruppo e la relazione dovrebbe essere opportunamente rivista prima della sua versione definitiva.
    1. A seguito della proposta di decisione relativa all’equivalenza dell’autorità di vigilanza incaricata del gruppo del paese terzo, l’esito e l’analisi di supporto dovrebbero essere comunicati all’EIOPA con la richiesta di distribuire la relazione e l’analisi di supporto fra i suoi membri attraverso l’area riservata del sito web.
      1. Entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui l’EIOPA ha divulgato la proposta di decisione sull’equivalenza e l’analisi di supporto di cui al paragrafo 19, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero presentare a mezzo posta elettronica all’EIOPA e all’autorità di vigilanza incaricata del gruppo eventuali obiezioni alla decisione presa. L’autorità di vigilanza incaricata del gruppo non dovrebbe comunicare la decisione all’impresa richiedente prima che sia trascorso questo periodo e che le eventuali obiezioni siano state presentate. Qualora siano presentate obiezioni, l’autorità di vigilanza incaricata del gruppo dovrebbe prenderle in considerazione prima di confermare la sua decisione all’EIOPA e comunicare il risultato all’impresa.

Parte II. Modello del questionario

    1. Fornire una presentazione completa della propria autorità di vigilanza, compresi i dati per quanto riguarda:
    • una base giuridica che indichi la responsabilità di vigilanza e i poteri esecutivi;
    • libertà da indebite ingerenze politiche, governative e settoriali nello svolgimento delle responsabilità di vigilanza;
    • trasparenza dei processi/delle procedure di vigilanza;
    • adeguate risorse finanziarie e non finanziarie (per esempio, numeri sufficienti di membri del personale adeguatamente qualificato);
    • tutela adeguata da responsabilità per le azioni intraprese in buona fede.
    1. Fornire i dati sui poteri di vigilanza a disposizione delle autorità in relazione a imprese in difficoltà (singole imprese)/capogruppo in difficoltà (gruppi), che possono comprendere:
    • divieto di cessione delle attività;
    • un piano di recupero, un piano di finanziamento;
    • ricostituzione del livello dei fondi propri, riduzione del profilo di rischio;
    • rivalutazioni al ribasso;
    • divieto della stipula di nuovi contratti;
    • revoca dell’autorizzazione;
    • misure relative ad amministratori, direttori, controllori e altre persone interessate.
    1. Fornire una panoramica dettagliata delle azioni di contrasto a disposizione dell’autorità anche per quanto riguarda la capacità dell’autorità di vigilanza di cooperare con altre autorità/organismi in materia di misure di esecuzione.
    1. Fornire informazioni sui poteri della propria autorità di adottare misure preventive e correttive onde assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le leggi, i regolamenti ed altre disposizioni amministrative, incluse le seguenti caratteristiche dell’autorità:
    • capacità di garantire la conformità in modo continuo alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative (anche attraverso ispezioni in loco), comprese le misure per prevenire/reprimere nuove irregolarità;
    • capacità di comunicare problematiche, comprese quelle relative alla posizione finanziaria del gruppo/dell’impresa;
    • possibilità di obbligare il (ri)assicuratore a rispondere alle problematiche sollevate dall’autorità di vigilanza;
    • possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie per condurre la vigilanza dell’impresa/del gruppo.
    1. Indicare se, nell’esercizio delle proprie funzioni generali, si sta debitamente valutando l’impatto potenziale delle proprie decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari a livello globale, soprattutto in situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili al momento.
    • Fornire esempi di azioni recentemente intraprese in tal senso;
    • fornire i dati dei requisiti normativi per quanto riguarda la condivisione delle informazioni in situazione di crisi/situazione normale con le autorità estere di vigilanza;
    • nel contesto della vigilanza di gruppo, fornire i dati dei requisiti normativi per quanto riguarda la condivisione delle informazioni in situazioni di crisi/situazioni normali che possono includere:
      • o capacità/disponibilità a presentare informazioni sulle operazioni infragruppo;
  • o scambio di informazioni preliminari sulle decisioni che potrebbero influenzare la solvibilità dei soggetti appartenenti a uno Stato membro dello SEE;

  • o capacità/disponibilità a consentire il trasferimento di denaro contante;

  • o capacità/volontà di sostenere restrizioni sul patrimonio libero per gli enti soggetti a vigilanza.

    1. Indicare se si stanno prendendo in considerazione i potenziali effetti prociclici delle proprie azioni laddove si verificano movimenti eccezionali sui mercati finanziari.
    • Fornire esempi di azioni recentemente intraprese in tal senso.
    1. Nel contesto della vigilanza di gruppo, spiegare i propri poteri/accordi/requisiti di vigilanza per la cooperazione con gli altri paesi. Indicare se:
    • a norma delle disposizioni nazionali, è possibile agire come autorità di vigilanza del gruppo per la totalità dei gruppi con sede nella propria giurisdizione;
    • se si è autorità di vigilanza del gruppo, si agisce come punto di contatto per le questioni fondamentali a livello di gruppo e ci si incarica di quanto segue:
      • o coordinamento e diffusione delle informazioni;
      • o revisione della situazione finanziaria dei gruppi;
      • o pianificazione e coordinamento delle azioni di vigilanza in relazione al gruppo nel suo complesso;
      • o istituzione di un quadro per la gestione delle crisi;
      • o valutazione della domanda di un modello interno di gruppo, se del caso, e adozione della decisione di concerto con le altre autorità di vigilanza interessate;
    • come autorità di vigilanza del gruppo, si ha la prerogativa di consultare e coinvolgere preventivamente le autorità di vigilanza competenti interessate nel caso in cui si abbia intenzione di effettuare un’ispezione presso un (ri)assicuratore situato nello SEE?
    • si hanno disposizioni in vigore per l’istituzione di meccanismi di cooperazione, che consentono che:
      • o si possano stabilire un collegio di autorità di vigilanza o accordi di cooperazione analoghi con una composizione minima di tutte le autorità competenti in materia di vigilanza di gruppo secondo i seguenti criteri: rilevanza del gruppo rispetto alla stabilità finanziaria globale; rilevanza del gruppo nel mercato assicurativo specifico; somiglianza delle prassi di vigilanza; natura e complessità dell’attività svolta dal gruppo;
  • o nel caso in cui un collegio di autorità di vigilanza o accordi di cooperazione analoghi siano istituiti, il funzionamento e l’organizzazione di questi meccanismi si basa sugli accordi scritti, comprese le disposizioni relative all’obbligo di cooperare/scambiare informazioni e processi decisionali (ai fini del consenso);

  • o indicare se vi sia un meccanismo di risoluzione delle controversie in caso di disaccordo con altre autorità di vigilanza competenti e, in caso affermativo, fornire i relativi dettagli.

    1. Descrivere il regime applicabile per quanto riguarda gli obblighi di segreto d’ufficio che l’autorità deve osservare (includere in tutte le risposte i riferimenti a tutte le leggi e alle normative pertinenti in questo contesto):
    • obbligo giuridico. Spiegare l’obbligo giuridico di mantenere le informazioni di vigilanza riservate, in particolare:
      • o individuazione delle informazioni riservate;
      • o obbligo di legge di proteggere le informazioni riservate;
      • o applicabile a tutti i soggetti interessati (cioè tutti quelli che lavorano, hanno lavorato o agiscono, hanno agito per conto dell’autorità di vigilanza, indipendentemente dal fatto che siano stati dipendenti, consiglieri o, per esempio, esperti esterni);
      • o obbligo continuo (applicabile nel momento in cui si lavora/agisce per conto di un’autorità di vigilanza e successivamente su base continua).
    • Utilizzo delle informazioni. Spiegare le restrizioni all’uso delle informazioni di vigilanza riservate, in particolare in che modo le informazioni debbano essere utilizzate solo nel corso delle funzioni di vigilanza di:
      • o controllo della conformità (fra cui il monitoraggio delle riserve tecniche, dei margini di solvibilità, delle procedure amministrative/contabili e dei controlli interni);
      • o imposizione di sanzioni;
      • o procedimenti giudiziari/ricorsi.
    • Informativa. Spiegare in quali circostanze le informazioni potranno essere comunicate a terzi (ossia tutte le persone/tutti gli enti esterni all’autorità):
      • o spiegare se il previo consenso esplicito dell’autorità da cui le informazioni riservate hanno origine è un presupposto per l’informativa successiva;
      • o spiegare se vigono situazioni in cui le informazioni sono obbligatoriamente da rivelare a terzi (per esempio tribunali, pubblici ministeri, enti governativi). Descrivere le condizioni preliminari dell’informativa e le finalità per le quali le informazioni possono essere divulgate e i mezzi che l’autorità di appartenenza potrebbe utilizzare per opporsi all’informativa. Usare esempi pratici per illustrare le circostanze pratiche;
  • o spiegare la procedura per quanto riguarda i procedimenti civili/penali (in cui l’impresa è stata dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta): le informazioni da comunicare non devono riguardare soggetti terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio.

  • Sanzioni. Descrivere le disposizioni di legge applicabili a livello nazionale in caso di violazione del segreto d’ufficio, come per esempio le disposizioni di legge nazionali in materia di violazione del segreto d’ufficio (per esempio reati, sanzioni, applicazione della legge).

  • Accordi di cooperazione. Descrivere la capacità di stipulare accordi di cooperazione (soggetta a garanzie di segreto d’ufficio).

    1. Descrivere le disposizioni applicabili in materia di esistenza e portata delle disposizioni riguardo alla propria capacità di scambiare informazioni con:
    • le autorità di vigilanza anche in relazione alle valutazioni di autorizzazione e di idoneità, incluse le persone, nonché la comunicazione di problematiche per quanto riguarda la solidità finanziaria delle imprese/dei gruppi soggetti a vigilanza;
    • altri enti/organismi/persone/enti responsabili o incaricati del controllo di quanto segue:
      • o vigilanza delle organizzazioni finanziarie/dei mercati finanziari;
      • o liquidazione/procedimenti per fallimento;
      • o revisione legale dei conti;
      • o individuazione/indagine di violazioni del diritto societario;
    • banche centrali;
    • le amministrazioni governative responsabili della normativa finanziaria (per motivi di vigilanza prudenziale);
    • altre autorità/organismi/persone/istituzioni (indicare).
    1. Fornire una panoramica dei requisiti di governance in vigore nel proprio regime, soprattutto se esistono obblighi affinché i gruppi abbiano un sistema efficace di governance, fra cui:
    • una struttura organizzativa trasparente con una chiara ripartizione e un’appropriata separazione delle responsabilità;
    • un sistema efficace per la trasmissione tempestiva delle informazioni;
    • politiche scritte; e
    • piani di emergenza.
    1. Descrivere i requisiti applicabili relativi alla professionalità (per esempio qualifica , conoscenze ed esperienze professionali adeguate) e onorabilità (per esempio, onorabilità e integrità) dell’amministrazione e dei titolari di funzioni chiave.
    1. Fornire una panoramica delle esigenze di gestione dei rischi in vigore nel proprio regime, soprattutto se per i gruppi vige l’obbligo di avere:
    • un sistema efficace e ben integrato di gestione dei rischi volto a individuare, misurare, monitorare, gestire e riferire (in via continuativa) i rischi cui il gruppo è o potrebbe essere esposto (a livello individuale o aggregato, per quanto riguarda le interdipendenze); e
    • una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo tale da facilitare la realizzazione del sistema di gestione dei rischi.
    1. Fornire una panoramica di tutti i requisiti in base ai quali il gruppo è tenuto a valutare le proprie esigenze di solvibilità tenendo conto del proprio profilo di rischio, dei limiti di tolleranza del rischio e della strategia aziendale (paragonabile a una propria valutazione del rischio e della solvibilità).
    1. Descrivere le disposizioni che garantiscono che i gruppi abbiano una funzione di audit interno efficace, oggettiva e indipendente, le cui conclusioni e raccomandazioni sono segnalate all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
    1. Fornire una panoramica delle esigenze di controllo interno in vigore nel proprio regime, inclusi gli obblighi del gruppo di avere:
    • procedure amministrative/contabili;
    • un quadro di controllo interno;
    • adeguate disposizioni di segnalazione a tutti i livelli del gruppo; e
    • una funzione di conformità (fornire informazioni dettagliate sulle responsabilità di tale funzione).
    1. Indicare se e in quali condizioni una funzione attuariale è necessaria per il sistema. Definire le responsabilità di questa funzione e le prescrizioni specifiche in termini di competenze o qualifiche.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza/sulla portata delle disposizioni in materia di esternalizzazione, anche per quanto segue:
    • se i gruppi assicurativi continuino a essere responsabili dell’adempimento dei rispettivi obblighi di legge quando esternalizzano funzioni o attività;
    • eventuali circostanze in cui i gruppi non siano autorizzati a esternalizzare funzioni o attività essenziali o importanti;
    • comunicazione all’autorità di vigilanza prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti; e
    • se sia possibile per l’autorità di vigilanza effettuare ispezioni sulle attività esternalizzate.
    1. Fornire dati riguardo ai requisiti che garantiscono che i gruppi abbiano in atto procedure per individuare un deterioramento delle condizioni finanziarie e informarne le autorità di vigilanza.
    1. Fornire dati circa l’esistenza e la portata del dovere dei revisori di segnalare:
    • violazione di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative;
  • problemi che possono pregiudicare la continuità dell’impresa;

  • rifiuto (o riserve) in materia di certificazione dei conti;

  • mancato rispetto dei requisiti patrimoniali.

    1. Fornire una panoramica completa di quali informazioni i gruppi sono tenuti a rendere pubbliche e con quale frequenza. Indicare se esistono requisiti per i gruppi di divulgare le informazioni a essi pertinenti per quanto riguarda:
    • attività e prestazioni;
    • sistema di governance;
    • esposizione, concentrazione, attenuazione e sensibilità in tema di rischio;
    • basi e metodi di valutazione per le attività, le riserve tecniche e le altre passività;
    • gestione del capitale, compresa la quantità di fondi propri e dei requisiti patrimoniali;
    • operazioni infragruppo significative e concentrazioni di rischio significative.
    1. Descrivere il tipo e la frequenza di informazioni contabili, prudenziali e statistiche ottenibili dall’autorità di vigilanza.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza/sulla portata delle disposizioni e dei poteri di vigilanza in relazione alle acquisizioni, anche per quanto riguarda:
    • notifica dell’intenzione di tenere o aumentare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata;
    • diritto dell’autorità di vigilanza di opporsi al progetto di acquisizione nonché capacità di sospensione dei diritti di voto e/o la capacità di annullare voti;
    • esistenza di soglie che danno luogo a notifica;
    • possibilità di valutazione dell’acquisizione da parte di imprese finanziarie da sottoporre a consultazione preventiva.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza/sulla portata delle disposizioni e dei poteri di vigilanza in materia di cessioni, anche per quanto riguarda:
    • notifica dell’intenzione di cedere direttamente/indirettamente una partecipazione qualificata;
    • soglie che danno luogo a notifica.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza/sulla portata delle disposizioni e dei poteri di vigilanza per quanto concerne le informazioni ottenibili da un’impresa, anche per quanto riguarda:
    • soglie che danno luogo a notifica di acquisizioni/cessioni;
    • notifica periodica (ad esempio annuale) di partecipazioni qualificate, fra cui le dimensioni.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza/sulla portata delle disposizioni e dei poteri di vigilanza per quanto concerne i requisiti per la valutazione, approvazione e divulgazione continua di informazioni pertinenti, comprese quelle in materia di:
    • trasferimenti di portafoglio o trasferimenti dei contratti individuali (ad esempio nel contesto di contratti di riassicurazione);
    • cambiamenti nell’amministrazione; e
    • programma di attività.
    1. Fornire dati relativi all’esistenza e al contenuto delle norme e dei poteri di vigilanza per quanto riguarda l’obbligo dell’impresa di fornire informazioni sulla valutazione della reputazione e della solidità finanziaria del nuovo proprietario/acquirente.
    1. Fornire informazioni sull’esistenza, sul contenuto e sulla portata delle disposizioni in materia di vigilanza finanziaria, anche per quanto riguarda:
    • la verifica dello stato di solvibilità e della condizione finanziaria dell’impresa/del gruppo;
    • la verifica della costituzione e la capacità di chiedere un aumento delle riserve tecniche e attivi a copertura;
    • l’obbligo dell’impresa di presentare la rendicontazione finanziaria all’autorità di vigilanza.
    1. Descrivere le disposizioni rispetto alle norme per la valutazione delle attività e passività e indicare se è applicabile quanto segue:
    • la valutazione delle attività e delle passività si basa su una valutazione economica dell’intero stato patrimoniale;
    • le attività e le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione a condizioni di mercato;
    • i principi di valutazione a fini di vigilanza sono in linea con i principi contabili internazionali, nella misura del possibile.
    1. Fornire dati sul regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione alle riserve tecniche e indicare se e/o come:
    • le riserve tecniche siano costituite per tutte le obbligazioni di (ri)assicurazione e mirino a rilevare tutti i rischi attesi legati alle obbligazioni di (ri)assicurazione delle imprese facenti parte del gruppo;
    • le riserve tecniche siano calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo;
    • il livello di riserve tecniche sia l’importo che l’impresa di (ri)assicurazione di un paese terzo dovrebbe pagare se trasferisse o liquidasse i propri diritti e obblighi contrattuali immediatamente in favore di un’altra impresa/un altro soggetto consenziente in un’operazione a condizioni di mercato;
    • la valutazione delle riserve tecniche sia coerente con il mercato e, per quanto possibile, si avvalga e sia coerente con le informazioni fornite dai mercati finanziari e generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione;
  • venga effettuata una segmentazione delle obbligazioni di (ri)assicurazione in adeguati gruppi di rischio e come minimo per aree di attività al fine di ottenere una valutazione precisa delle obbligazioni di riassicurazione;

  • esistano processi e procedure per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

  • l’autorità di vigilanza possa chiedere all’impresa che fa parte del gruppo di aumentare l’importo delle riserve tecniche, se non è conforme ai requisiti.

    1. Fornire dati sul regime applicabile in relazione ai fondi propri, affinché, ove applicabile:
    • i fondi propri siano classificati in base alla loro capacità di assorbire le perdite in caso di liquidazione e in situazioni normali;
    • i fondi propri di più alta qualità siano disponibili per assorbire le perdite in situazioni normali e in caso di liquidazione, con ulteriori requisiti di durata sufficiente dell’elemento dei fondi propri, assenza di incentivi a rimborsare, assenza di costi di manutenzione obbligatoria e assenza di gravami;
    • venga operata una distinzione tra i fondi propri in bilancio e fuori bilancio (per esempio, le garanzie);
    • secondo la loro classificazione, i fondi propri siano ammissibili per coprire parzialmente o integralmente (per i fondi propri di migliore qualità) i requisiti patrimoniali;
    • si applichino limiti quantitativi ai fondi propri per garantire la qualità dei fondi propri che coprono i requisiti patrimoniali. In assenza di limiti quantitativi, altri requisiti di vigilanza dovrebbero garantire l’alta qualità di detti fondi propri.
    1. Descrivere il regime normativo e di vigilanza applicabili in relazione agli investimenti che forniscono dettagli a supporto di quanto segue:
    • le imprese sono solo autorizzate a investire in attività e strumenti in cui i rischi possono essere adeguatamente identificati, misurati, monitorati, gestiti, controllati e segnalati nonché adeguatamente presi in considerazione nel loro fabbisogno di solvibilità;
    • le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite prudentemente nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari;
    • tutte le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, la disponibilità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
    • sono necessari livelli prudenti di investimenti in attività non ammesse alla negoziazione;
    • gli investimenti in strumenti derivati sono possibili nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi o favoriscono una gestione efficiente del portafoglio;
  • si evita un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, emittente o accumulazione di rischi e si garantisce l’assenza di concentrazione eccessiva di rischi.

    1. Fornire dati sul regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione ai requisiti patrimoniali e indicare se e/o come:
    • i requisiti patrimoniali siano basati sul rischio e mirino a misurare tutti i rischi imprevisti quantificabili dell’impresa. Trattare i seguenti punti:
      • o se rischi significativi non vengono rilevati nei requisiti patrimoniali, fornire i dati riguardanti il meccanismo applicato alla garanzia che i requisiti patrimoniali rispecchino adeguatamente tali rischi;
      • o in che modo i requisiti patrimoniali rispecchiano un livello di fondi propri che consentirebbe all’impresa di assorbire perdite significative e che fornisca una ragionevole garanzia ai contraenti e beneficiari secondo cui i pagamenti saranno effettuati alla scadenza;
      • o qual è la calibrazione target per i requisiti patrimoniali? I requisiti consentono all’impresa di resistere almeno a 1 scenario di evento “rovina” su 200 nel corso di un anno o di garantire che i contraenti e i beneficiari ricevano almeno lo stesso livello di protezione?
      • o il calcolo dei requisiti patrimoniali assicura un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza del paese terzo;
      • o l’obbligo delle imprese di comunicare le problematiche relative alla loro situazione finanziaria;
      • o l’obbligo dell’impresa di rispondere alle problematiche sollevate;
      • o l’autorità di vigilanza ha il potere di intraprendere le azioni necessarie e appropriate contro l’impresa per ripristinare il rispetto di tale requisito;
      • o norme appropriate sono in atto in cui i requisiti patrimoniali tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio.
    • Vi è un livello minimo sotto il quale i requisiti patrimoniali non dovrebbero rientrare, il che equivale a un livello minimo di protezione dei contraenti che innesca l’intervento di vigilanza immediato e definitivo.
    • I requisiti patrimoniali a livello di singola impresa e di gruppo sono calcolati almeno una volta all’anno e monitorati su base continuativa.
    1. Se il regime in questione prevede l’utilizzo di modelli interni, descrivere le disposizioni applicabili in materia di specificità della valutazione dei modelli interni nel contesto della valutazione dei requisiti patrimoniali, comprese le informazioni relative ai seguenti ambiti:
    • se l’impresa di (ri)assicurazione utilizza un modello interno completo o parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, se nessun modello interno è utilizzato i requisiti patrimoniali risultanti forniscono un livello di protezione dei contraenti che sia almeno paragonabile al livello che sarebbe necessario in base alle norme locali, (ossia se modella adeguatamente i rischi cui

l’impresa è o potrebbe essere esposta e fornisce i requisiti patrimoniali con lo stesso livello di confidenza dell’approccio standard);

  • il regime prevede un processo per l’approvazione dei modelli interni, che comprende il requisito di previa approvazione del modello interno prima che l’impresa sia autorizzata a utilizzare il modello per determinare i requisiti patrimoniali di vigilanza;

  • il regime applicabile comprende i seguenti requisiti per un modello interno da utilizzare per il calcolo del patrimonio obbligatorio:

    • o una condizione indispensabile per un sistema di gestione dei rischi adeguato;
    • o il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governance delle imprese (prova dell’utilizzo);
    • o norme di qualità statistica;
    • o norme di convalida;
    • o norme di documentazione;
    • o norme di calibrazione;
    • o assegnazione di utili e perdite;
  • quando un’impresa di (ri)assicurazione utilizza un modello interno parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il campo di applicazione di tale modello interno parziale è chiaramente definito e giustificato per evitare scelte selettive dei rischi. Fornire tutte le informazioni di supporto per dimostrare che non vi è alcuna ambiguità su quali rischi, attività e/o passività siano inclusi o esclusi dal campo di applicazione del modello interno parziale.

    1. Fornire dati sul regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione ai requisiti patrimoniali di gruppo e indicare se e/o come:
    • siano in atto norme appropriate in cui i requisiti patrimoniali tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio;
    • al fine di riflettere i rischi complessivi che il gruppo può affrontare, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo rispecchi anche i rischi che sorgono a livello di gruppo e che sono specifici del gruppo;
    • i metodi di calcolo utilizzati per la determinazione del requisito patrimoniale del gruppo.
    1. Fornire dati sul regime applicabile in relazione ai fondi propri del gruppo, fra cui, ove applicabile, quali requisiti sono in atto onde garantire che:
    • siano eliminati il doppio uso dei fondi propri e la creazione infragruppo di capitale attraverso un reciproco finanziamento;
    • i fondi propri non fungibili/non trasferibili siano limitati dall’autorità di vigilanza del gruppo e siano soggetti a obblighi di segnalazione correlati;
  • deficit a livello individuale di entità regolamentate nel gruppo siano pienamente presi in considerazione a livello di gruppo a meno che il gruppo possa dimostrare che la sua responsabilità è limitata alla quota proporzionale del capitale;

    • il calcolo della solvibilità di gruppo tenga conto della quota proporzionale detenuta dall’impresa partecipante nelle sue imprese partecipate. Tuttavia, se l’impresa partecipata è un’impresa figlia e non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale prescritto, viene preso in considerazione il deficit di solvibilità totale dell’impresa figlia.
    1. Spiegare quali sono le entità incluse nell’ambito della vigilanza di gruppo: comprende entità sulle quali il gruppo esercita un’influenza dominante o notevole?
    1. Indicare il proprio approccio, in quanto autorità di vigilanza del gruppo, con cui si informano le altre autorità di vigilanza interessate della decisione di esclusione di un’entità all’interno del gruppo dalla vigilanza di gruppo. In tali comunicazioni con le altre autorità di vigilanza, si forniscono le motivazioni della decisione?
    1. Fornire ogni altra informazione utile sulle modalità con le quali il proprio quadro normativo prevede un’unica autorità di vigilanza del gruppo responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza di gruppo.