Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell’informativa
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Orientamenti sui metodi per la determinazione delle quote di mercato ai fini dell’informativa
1. Introduzione
- 1.1. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “il regolamento EIOPA”)1 , l’EIOPA emana orientamenti sui metodi utilizzati per determinare le quote di mercato ai fini della segnalazione periodica limitata, come prescritto dall’articolo 35, paragrafo 11, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “la direttiva solvibilità II”)2 .
- 1.2. I presenti orientamenti mirano a specificare i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato di cui all’articolo 35, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 254 della direttiva solvibilità II.
- 1.3. I presenti orientamenti definiscono le quote di mercato corrispondenti al 100% dei mercati su cui ogni autorità nazionale competente esercita la vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II.
- 1.4. Per calcolare la quota di mercato, è data rilevanza al tipo di attività, vale a dire l’attività di assicurazione vita e non vita, piuttosto che all’autorizzazione concessa alle imprese, vale a dire l’autorizzazione per l’assicurazione vita o l’autorizzazione per l’assicurazione non vita.
- 1.5. La situazione specifica delle imprese multirami e del mercato della riassicurazione è stata presa in considerazione in ragione della potenziale complessità del profilo di rischio. L’EIOPA ritiene che tale aspetto debba essere preso in considerazione se si tengono in conto i criteri di cui all’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva solvibilità II.
- 1.6. Negli Stati membri in cui vi è un elevato volume di attività di riassicurazione, l’inclusione di tale attività nella quota di mercato può comportare diversi esoneri rispetto a quando si prendono in considerazione quattro diverse quote di mercato, due per l’attività diretta (vita e non vita) e due per la riassicurazione (vita e non vita). Tuttavia, dal momento che le autorità nazionali competenti applicano l’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva solvibilità II, è più probabile riscontrare un numero maggiore di situazioni di società che dovrebbero procedere alla segnalazione a motivo della distorsione data dall’inclusione dell’attività di riassicurazione nelle quote di mercato.
- 1.7. L’attività svolta da imprese di assicurazione e di riassicurazione attraverso le loro succursali (SEE e non SEE) e in regime di libera prestazione dei servizi dovrebbe essere presa in considerazione nelle quote di mercato pertinenti del paese in cui si trova l’impresa.
- 1.8. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione esonerate dovrebbero essere consapevoli che in futuro potrebbero essere soggette all’obbligo di informativa a
1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
- causa di cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato ricalcolate su base annuale anche se le dimensioni della loro attività rimangono invariate.
- 1.9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità nazionali competenti di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.10. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
- 1.11. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell’introduzione.
Orientamento 1 – Ambito del mercato
- 1.12. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che la quota di mercato:
- a) comprenda l’attività sottoscritta da tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite ai sensi dell’articolo 2 della direttiva solvibilità II;
- b) non includa l’attività sottoscritta dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 della direttiva solvibilità II.
Orientamento 2 – Calcolo del mercato vita
1.13. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che il mercato dell’assicurazione e della riassicurazione vita sia determinato annualmente aggregando l’importo delle riserve tecniche lorde dell’attività vita, comprese le riserve tecniche dell’assicurazione index-linked e unit-linked, delle relative imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’orientamento 1.
Orientamento 3 – Calcolo del mercato non vita
1.14. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che il mercato dell’assicurazione e della riassicurazione non vita sia determinato annualmente aggregando l’importo dei premi contabilizzati lordi dell’attività non vita delle relative imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’orientamento 1.
Orientamento 4 - Inclusione nel mercato dell’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi un esercizio diverso dall’anno civile
1.15. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che, qualora un’impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia un esercizio diverso dall’anno civile, sono prese in considerazione le ultime informazioni annuali disponibili ai fini del calcolo del mercato non vita o del mercato vita.
Orientamento 5 - Trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che perseguono l’obbligazione di assicurazione vita e non vita
1.16. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che svolge attività nel mercato vita e non vita non sia esonerata se la sua attività supera la soglia del 20% in una delle quote di mercato.
Orientamento 6 - Informazioni da utilizzare per determinare il mercato
- 1.17. Le autorità nazionali competenti dovrebbero prendere in considerazione, per quanto possibile, le ultime informazioni annuali disponibili dal regime di solvibilità precedentemente in vigore per applicare gli orientamenti 1-5 in relazione al primo e al secondo anno di applicazione della direttiva solvibilità II.
- 1.18. Le autorità nazionali competenti dovrebbero prendere in considerazione le informazioni riportate nei modelli di informativa annuali quantitativi S.05.01 e S.12.01 secondo le definizioni della norma tecnica di attuazione sull’informativa ai fini di vigilanza3 del terzo anno e di quelli successivi all’applicazione della direttiva solvibilità II.
Orientamento 7 - Informazioni alle imprese
1.19. Le autorità nazionali competenti dovrebbero informare, entro un ragionevole lasso di tempo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione cui sono state concesse esoneri relativi all’informativa trimestrale o all’informativa annuale su base analitica.
Orientamento 8 - Informazioni alle imprese appartenenti al gruppo
1.20. Le autorità nazionali competenti dovrebbero informare le imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo circa il processo, compreso il calendario, per dimostrare, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’autorità di vigilanza, che le informative trimestrali o le informative annuali su base analitica sono inadeguate, data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo e tenendo conto dell’obiettivo di stabilità finanziaria.
Orientamento 9 – Consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo
1.21. Nel valutare la richiesta di esonero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti al gruppo, le autorità nazionali competenti dovrebbero tener conto del parere dell’autorità di vigilanza del gruppo.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.22. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.23. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
3 Il documento di consultazione per la presentazione delle informazioni sulla norma tecnica di attuazione, compresi i modelli, è consultabile all’indirizzo seguente: https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
- 1.24. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.25. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.26. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.