Orientamenti sull’informativa ai fini della stabilità finanziaria
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Orientamenti sull’informativa ai fini della stabilità finanziaria
1. Introduzione
- 1.1. A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso il “regolamento EIOPA”)1 , l’EIOPA emana i presenti orientamenti che vertono sull’informativa ai fini della stabilità finanziaria.
- 1.2. Gli orientamenti si applicano alle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle succursali assicurative di paesi terzi e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista.
- 1.3. L’EIOPA emana i presenti orientamenti per garantire un approccio coerente e uniforme riguardo alla raccolta di dati ai fini della stabilità finanziaria e fornire orientamenti alle autorità nazionali di vigilanza sulla modalità di raccolta dei dati che l’EIOPA richiederà ai sensi dell’articolo 35 del regolamento EIOPA.
- 1.4. L’EIOPA richiede i dati descritti nei presenti orientamenti per poter svolgere i compiti previsti agli articoli 8, 32 e 36 del regolamento EIOPA. In particolare, i dati raccolti consentiranno all’EIOPA di monitorare e valutare gli sviluppi del mercato e di informare le altre autorità europee di vigilanza, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo a tendenze rilevanti, potenziali rischi e vulnerabilità nel suo settore di competenza. Inoltre, consentiranno all’EIOPA di comunicare regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti.
- 1.5. Articolo 254 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso la “direttiva solvibilità II”)2 . Tuttavia, le informazioni ottenute ai fini della stabilità finanziaria e oggetto dei presenti orientamenti sono richieste con scadenze anticipate e/o maggiore frequenza. Le informazioni saranno utilizzate per l’analisi macroprudenziale.
- 1.6. Ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali di vigilanza possono, per talune imprese, limitare l’obbligo di informativa trimestrale a fini di vigilanza o esonerarle dall’informativa su base analitica quando fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa. Le imprese che sono esonerate dall’informativa con una frequenza superiore a quella annuale e/o esonerate dall’informativa su base analitica ai sensi dell’articolo 35 della direttiva solvibilità II dovrebbero essere esonerate dall’informativa semestrale, trimestrale e/o su base analitica, come indicato nell’Orientamento 2, paragrafo 1.19. Occorre osservare, tuttavia, che l’articolo 35 della direttiva solvibilità II consente solamente gli esoneri per le
1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)
imprese che non rappresentano più del 20% dei mercati assicurativi e riassicurativi rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro. Inoltre, l’articolo impone alle autorità nazionali di vigilanza di dare priorità alle imprese di dimensioni minori. Infine, tale deroga non dovrebbe compromettere la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione europea.
- 1.7. Le autorità nazionali di vigilanza possono adottare, laddove la valuta di riferimento è diversa dall’euro, misure per far fronte alle conseguenze delle fluttuazioni dei tassi di cambio quando applicano i criteri per individuare enti segnalanti, a condizione che gli effetti sulle soglie definite negli orientamenti 2, 4 e 5 non siano sostanziali.
- 1.8. Il principio della massima diligenza possibile (“best effort”) di cui all’Orientamento 7 e all’Orientamento 8 è inteso ad aiutare le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le succursali assicurative di paesi terzi e le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista a fornire un livello di precisione ritenuto sufficiente a fini macroprudenziali, bilanciando nel contempo il lavoro richiesto dalle imprese di presentare tali informazioni, nonché a fornire in certa misura alle imprese la certezza del diritto in ordine al suo contenuto.
- 1.9. Le informazioni trimestrali sulla situazione patrimoniale di solvibilità delle imprese sono considerate cruciali ai fini della stabilità finanziaria. Tuttavia, è noto che un calcolo integrale del requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale può causare un onere inutile per gli enti interessati. Pertanto, l’obiettivo dei presenti orientamenti è quello di seguire approssimativamente l’evoluzione del requisito patrimoniale di solvibilità complessivo ricalcolando solamente i moduli del requisito patrimoniale di solvibilità più volatili, anziché richiedere il calcolo integrale del requisito patrimoniale di solvibilità. Le informazioni dettagliate del metodo sono riportate nell’orientamento 9. In particolare il modulo del rischio di mercato può richiedere un ricalcolo più frequente a causa dei suoi parametri di input più volatili. Altri moduli del requisito patrimoniale di solvibilità sono considerati sufficientemente stabili per accettare un’estrapolazione dei dati annuali, salvo se circostanze eccezionali richiedono un ricalcolo conformemente alla direttiva solvibilità II.
- 1.10. Il termine ultimo per la presentazione delle informazioni descritte nei presenti orientamenti è di due settimane dal termine ultimo a livello individuale per l’informativa trimestrale, ai sensi dell’articolo 35 della direttiva solvibilità II, come descritto nell’Orientamento 16.
- 1.11. I presenti orientamenti fanno riferimento ai seguenti allegati della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni:
- a) allegato IV: categorie dell’attivo;
- b) allegato V: tabella dei codici di identificazione complementari (CIC);
- c) Allegato VI: definizioni della tabella dei CIC.
- 1.12. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità nazionali di vigilanza.
1.13. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
Sezione I: Informativa di singole o gruppi di imprese di assicurazione e di riassicurazione alle autorità nazionali di vigilanza ai fini della stabilità finanziaria
Orientamento 1 - Indicazioni di carattere generale
- 1.14. Le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e succursali assicurative di paesi terzi soggette all’obbligo di informativa conformemente ai presenti orientamenti dovrebbero comunicare i dati a livello individuale.
- 1.15. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista soggette all’obbligo di informativa conformemente ai presenti orientamenti dovrebbero comunicare i dati a livello consolidato.
- 1.16. Le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo di assicurazione o di riassicurazione, che comunica le informazioni conformemente ai presenti orientamenti, non dovrebbero comunicare i dati su base individuale.
- 1.17. Se le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartengono al gruppo di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista e se non formano parte di un gruppo come definito ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva solvibilità II, in tal caso è d’applicazione il paragrafo 1.14 sull’informativa a livello individuale.
Orientamento 2 - Criteri generali per l’identificazione degli enti segnalanti
- 1.18. I criteri per identificare gli enti segnalanti sono i seguenti:
- a) i gruppi di assicurazione o di riassicurazione con più di 12 miliardi di EUR del totale delle attività o l’equivalente in valuta nazionale in bilancio secondo la direttiva solvibilità II;
- b) le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi con più di 12 miliardi di EUR del totale delle attività o l’equivalente in valuta nazionale in bilancio secondo la direttiva solvibilità II e che non appartengono a un gruppo soggetto all’informativa di cui al paragrafo precedente.
- 1.19. Nei casi in cui sia utilizzato il metodo 2 definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, esclusivamente o in combinazione con il metodo 1 come definito all’articolo 230 per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare la soglia indicata nel paragrafo 1.18, lettera a) considerando il totale delle attività del gruppo rilevato nel bilancio secondo la direttiva solvibilità II e le attività delle imprese per le quali è stato impiegato il metodo 2.
- 1.20. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi cui è stato concesso di limitare le informazioni di vigilanza sulla base dell’articolo 35,
paragrafo 6 o 7 della direttiva solvibilità II, non sono tenute a riferire secondo l‘Orientamento 11 e l‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e secondo l‘Orientamento 14 e l‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi.
Orientamento 3 - Valuta
- 1.21. Tutti i punti di dati con il tipo di dati “monetario” dovrebbero essere comunicati nella moneta di conto, ai sensi dell’articolo 1 della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, che richiede la conversione di qualsiasi altra valuta nella moneta di conto.
- 1.22. Nell’esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla moneta di conto, tale valore dovrebbe essere convertito nella moneta di conto al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale il tasso adeguato è disponibile nel periodo di riferimento cui si riferisce l’attività o la passività.
- 1.23. Nell’esprimere il valore di qualsiasi reddito o spesa, il valore dovrebbe essere convertito nella moneta di conto utilizzando la base di conversione utilizzata per fini contabili.
- 1.24. La conversione in moneta di conto dovrebbe essere calcolata applicando il tasso di cambio dalla stessa fonte e usato per il bilancio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di informativa a livello individuale o per il bilancio consolidato in caso di informativa a livello di gruppo, salvo se diversamente richiesto dall’autorità di vigilanza.
Orientamento 4 - Inserimento nel campione secondo la soglia dimensionale
- 1.25. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi che non rientravano nel campo di applicazione dell’Orientamento 2, ma che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività in bilancio secondo la direttiva solvibilità II di oltre 13 miliardi di EUR o l’equivalente in valuta nazionale, dovrebbero presentare all’autorità nazionale di vigilanza l’insieme delle informazioni quantitative di cui all‘Orientamento 10, all‘Orientamento 11 e all‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e all‘Orientamento 13, all‘Orientamento 14 e all‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi a partire dal terzo trimestre dell’esercizio finanziario successivo.
- 1.26. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi che non rientravano nel campo di applicazione dell’Orientamento 2, ma che alla fine di due esercizi finanziari consecutivi comunicano un totale delle attività in bilancio secondo la direttiva solvibilità II tra 12 miliardi di EUR e 13 miliardi di EUR o l’equivalente in valuta nazionale, dovrebbero presentare all’autorità
nazionale di vigilanza l’insieme delle informazioni quantitative di cui all‘Orientamento 10, all‘Orientamento 11 e all‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e all‘Orientamento 13, all‘Orientamento 14 e all‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi a partire dal terzo trimestre dell’anno successivo al secondo esercizio finanziario.
Orientamento 5 - Esclusione dal campione secondo la soglia dimensionale
- 1.27. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell’Orientamento 2, ma che alla fine di un esercizio finanziario comunicano un totale delle attività in bilancio secondo la direttiva solvibilità II inferiore a 11 miliardi di EUR o l’equivalente in valuta nazionale, non dovrebbero più presentare all’autorità nazionale di vigilanza l’insieme delle informazioni quantitative di cui all’Orientamento 10, all‘Orientamento 11 e all‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e all‘Orientamento 13, all‘Orientamento 14 e all‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi a partire dal primo trimestre dell’esercizio finanziario successivo.
- 1.28. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell’Orientamento 2, ma che alla fine di due esercizi finanziari consecutivi comunicano un totale delle attività in bilancio secondo la direttiva solvibilità II tra 11 miliardi di EUR e 12 miliardi di EUR o l’equivalente in valuta nazionale, non dovrebbero più presentare all’autorità nazionale di vigilanza l’insieme delle informazioni quantitative di cui all‘Orientamento 10, all‘Orientamento 11 e all‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e all‘Orientamento 13, all‘Orientamento 14 e all‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi a partire dal primo trimestre dell’anno successivo al secondo esercizio finanziario.
Orientamento 6 - Notifica all’EIOPA da parte delle autorità nazionali di vigilanza
1.29. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero comunicare ogni all’EIOPA la denominazione giuridica, il codice di identificazione utilizzato nel mercato locale, attribuito dall’autorità di vigilanza competente dell’impresa e, se disponibile, il codice identificativo dei soggetti giuridici (LEI) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dei gruppi e delle succursali assicurative di paesi terzi che comunicheranno i dati in funzione della soglia dei 12 miliardi di EUR indicata nell’Orientamento 2, paragrafo 1.18, lettera a) o b) entro tre settimane dalla ricezione dei dati di fine anni trasmessi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dalle succursali assicurative di paesi terzi e dai gruppi nell’ambito dell’informativa periodica ai sensi della direttiva solvibilità II.
Orientamento 7 - Massima diligenza possibile: preparazione dei dati
- 1.30. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare le informazioni di cui all‘Orientamento 10, all‘Orientamento 11 e all‘Orientamento 12 con la massima diligenza possibile, bilanciando l’impegno richiesto con l’accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con i paragrafi 1.32, 1.33 e 1.34 in appresso.
- 1.31. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero comunicare le informazioni di cui all‘Orientamento 13, all‘Orientamento 14 e all‘Orientamento 15 con la massima diligenza possibile, compensando la diligenza richiesta con l’accuratezza delle informazioni fornite, compatibilmente con i paragrafi 1.32, 1.33 e 1.34 in appresso.
- 1.32. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero garantire che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria e operativa corrente dell’entità e si basino sulle informazioni più aggiornate a loro disposizione, tenendo conto che:
- a) le informazioni presentate potrebbero essere state sottoposte a controlli interni della qualità in misura minore di quanto necessario per l’informativa periodica per l’autorità di vigilanza;
- b) in base al principio del carattere sostanziale, le entità segnalanti dovrebbero garantire che tutte le operazioni rilevanti siano contemplate dall’informativa;
- c) le semplificazioni impiegate nella preparazione dei dati per l’informativa secondo i presenti orientamenti dovrebbero, per quanto possibile, essere utilizzate in modo coerente nel corso del tempo, a meno che non siano introdotte modifiche per ridurre le discrepanze descritte al paragrafo 1.34;
- d) le semplificazioni aventi un effetto rilevante sulle informazioni comunicate dovrebbero essere comunicate all’autorità nazionale di vigilanza.
- 1.33. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero adoperarsi per garantire, per quanto a loro conoscenza, l’assenza di errori o omissioni che porterebbero a una valutazione di vigilanza dell’ente sostanzialmente diversa.
- 1.34. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi
dovrebbero adoperarsi per migliorare i processi aziendali e ridurre nel tempo le discrepanze ricorrenti tra l’informativa secondo i presenti orientamenti e l’informativa periodica per l’autorità di vigilanza sulla base della direttiva solvibilità II.
Orientamento 8 - Massima diligenza possibile: Utilizzo dei dati da parte delle autorità nazionali di vigilanza
1.35. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero tener nota del fatto che le informazioni presentate ai fini della stabilità finanziaria possono essere soggette a modifiche e possono non essere identiche all’informativa periodica per l’autorità di vigilanza ai sensi della direttiva solvibilità II. Tuttavia, l’autorità nazionale di vigilanza competente può chiedere informazioni sul metodo di calcolo dei dati comunicati e chiedere dati aggiornati, se ritenuto necessario.
Orientamento 9 - Informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità
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1.36. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero garantire che le informazioni trimestrali relative al requisito patrimoniale di solvibilità forniscano una buona approssimazione del vero livello del requisito patrimoniale di solvibilità. I dati trimestrali relativi al requisito patrimoniale di solvibilità possono essere aggiornati solo con gli elementi più volatili, mentre l’estrapolazione dei dati annuali è accettabile per altri elementi del requisito patrimoniale di solvibilità, in linea con l’Orientamento 7.
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1.37. Poiché gli elementi di rischio di mercato dovrebbero essere i più volatili, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero, in particolare, prendere in considerazione il ricalcolo del modulo di rischio di mercato o dei suoi componenti più volatili, al fine di comunicare il requisito patrimoniale di solvibilità generale sulla base della massima diligenza possibile.
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1.38. Se sono utilizzate approssimazioni e semplificazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero garantire che i dati comunicati riflettano la migliore valutazione della condizione finanziaria corrente dell’ente segnalante, in linea con l’Orientamento 7.
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1.39. Conformemente alla direttiva solvibilità II, l’autorità nazionale di vigilanza può richiedere un ricalcolo completo del requisito patrimoniale di solvibilità se esistono elementi oggettivi comprovanti che il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione è cambiato significativamente dalla data in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è stato calcolato integralmente l’ultima volta e comunicato a fini prudenziali.
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1.40. Nei casi in cui le informazioni comunicate indicherebbero una non conformità con il requisito patrimoniale di solvibilità o il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 138 e 139 della direttiva solvibilità II, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe tener nota del fatto che, fermi restando la sua responsabilità e i poteri connessi, le informazioni comunicate in virtù dei presenti orientamenti possono costituire dati preliminari soggetti a revisione, in accordo con l’Orientamento 8.
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1.41. Nei casi di cui al precedente paragrafo, l’autorità nazionale di vigilanza, fatti salvi le sue responsabilità e i poteri connessi, può richiedere dati aggiornati e confermati.
Sezione II: Informazioni quantitative
Orientamento 10 – Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo
- 1.42. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni anno all’autorità nazionale di vigilanza le seguenti informazioni:
- a) modello S.01.01.12 dell’allegato tecnico A, specificando il contenuto della presentazione, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell’allegato tecnico B;
- b) modello S.01.02.04 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, specificando le informazioni di base sull’impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell’informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all’allegato III della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni;
- c) modello S.14.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni specifiche sull’analisi delle obbligazioni vita, compresi i contratti di assicurazione sulla vita e le rendite derivanti dai contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei emessi dall’impresa, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell’allegato tecnico B;
- d) modello S.38.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell’allegato tecnico B;
e) modello S.40.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del risultato economico, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell’allegato tecnico B.
Orientamento 11 – Informazioni quantitative semestrali a livello di gruppo
- 1.43. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni semestre all’autorità nazionale di vigilanza le seguenti informazioni:
- a) modello S.39.01.11 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sul conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell’allegato tecnico B.
Orientamento 12 – Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo3
- 1.44. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni trimestre all’autorità nazionale di vigilanza le seguenti informazioni:
- a) modello S.01.01.13 dell’allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenuto nel modello S.01.01 dell’allegato tecnico B;
- b) modello S.01.02.04 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, indicando le informazioni di base sull’impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell’informativa in generale, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all’allegato III della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni;
- c) modello S.02.01.10 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, indicando le informazioni sul bilancio, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni dell’allegato III della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni;
- d) modello S.05.01.13 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni su premi, sinistri e spese, indipendentemente dal metodo utilizzato per il
3 L’allegato III, IV e V di cui al presente orientamento sono allegati tecnici del progetto di norma tecnica sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità nazionali competenti.
calcolo della solvibilità di gruppo, applicando i principi di valutazione e di contabilizzazione utilizzati nel bilancio dell’impresa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.05.01 dell’allegato tecnico B, per quanto riguarda ogni area di attività di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/35;
- e) modello S.06.02.04 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, fornendo un elenco di attività analitico, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni di cui all’allegato III della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni;
- f) modello S.23.01.13 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sui fondi propri, indipendentemente dal metodo usato per il calcolo della solvibilità di gruppo, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.23.01 dell’allegato tecnico B, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori;
- g) modello S.25.04.13 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell’allegato tecnico B;
- h) modello S.41.01.11 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, solo quando il metodo 1 di cui all’articolo 230 della direttiva solvibilità II viene utilizzato esclusivamente o in combinazione con il metodo 2, come definito all’articolo 233 della direttiva solvibilità II, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell’allegato tecnico B.
Orientamento 13 – Informazioni quantitative annuali a livello individuale
-
1.45. Le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni anno all’autorità nazionale di vigilanza le seguenti informazioni:
- a) modello S.01.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell’allegato tecnico B;
- b) modello S.01.02.01 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni o modello S.01.02.07 dell’allegato III degli orientamenti in materia di vigilanza di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi, indicando le informazioni di base sull’impresa di assicurazione e riassicurazione o sulla succursale assicurativa di paesi terzi e il contenuto dell’informativa in generale, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni o all’allegato IV degli orientamenti in materia di vigilanza di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi, rispettivamente;
-
c) modello S.14.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando informazioni specifiche sull’analisi delle obbligazioni vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per gruppi di rischi omogenei emessi dall’impresa, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.14.01 dell’allegato tecnico B;
-
d) modello S.38.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla durata delle riserve tecniche, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.38.01 dell’allegato tecnico B;
-
e) modello S.40.01.10 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulla ripartizione del conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.40.01 dell’allegato tecnico B.
Orientamento 14 – Informazioni quantitative semestrali a livello individuale
- 1.46. Le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni semestre all’autorità nazionale di vigilanza le informazioni seguenti:
- a) modello S.39.01.11 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sul conto economico, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.39.01 dell’allegato tecnico B.
Orientamento 15 – Informazioni quantitative trimestrali a livello individuale4
- 1.47. Le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione dell‘Orientamento 1 e dell‘Orientamento 2 dovrebbero presentare ogni trimestre all’autorità nazionale di vigilanza le informazioni seguenti:
- a) modello S.01.01.11 dell’allegato tecnico A, indicando il contenuto della presentazione, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.01.01 dell’allegato tecnico B;
- b) modello S.01.02.01 dell’allegato I della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni, indicando le informazioni di base sull’impresa di assicurazione e di riassicurazione e il contenuto dell’informativa in generale, seguendo le istruzioni di cui all’allegato II della norma tecnica di attuazione sulla presentazione delle informazioni;
- c) modello S.25.04.11 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni di base sul requisito patrimoniale di solvibilità, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.25.04 dell’allegato tecnico B;
- d) modello S.41.01.11 dell’allegato tecnico A, indicando le informazioni sulle estinzioni anticipate, seguendo le istruzioni contenute nel modello S.41.01 dell’allegato tecnico B.
4 L’allegato III di cui al presente orientamento è un allegato tecnico del progetto di norma tecnica sui modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità nazionali competenti.
Sezione III: Termini per la presentazione e altre indicazioni
Orientamento 16 - Termini per la presentazione
- 1.48. Dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all’attuazione della direttiva solvibilità II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi dovrebbero presentare l’insieme delle informazioni quantitative definite nell‘Orientamento 10, nell‘Orientamento 11 e nell‘Orientamento 12 per i gruppi di assicurazione e di riassicurazione e nell‘Orientamento 13, nell‘Orientamento 14 e nell‘Orientamento 15 per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le succursali assicurative di paesi terzi entro 7 settimane dalla fine del periodo di riferimento.
- 1.49. Durante il periodo transitorio di tre anni successivo all’attuazione della direttiva solvibilità II, il termine definito nel paragrafo 1.48 dovrebbe essere prorogato:
- a) di 3 settimane (fino a 10 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali, semestrali o annuali relative all’anno 2016;
- b) di 2 settimane (fino a 9 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali, semestrali o annuali relative all’anno 2017;
- c) di 1 settimana (fino a 8 settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali, semestrali o annuali relative all’anno 2018.
Orientamento 17 – Verifiche sulla plausibilità dei dati
1.50. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare i dati ricevuti utilizzando le verifiche di plausibilità dei dati forniti nell’allegato tecnico C.
Orientamento 18 - Soglie dimensionali per l’informativa nel 2016
- 1.51. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero avvalersi del totale delle attività, delle ultime informazioni annuali disponibili dal regime di solvibilità precedentemente in atto per individuare le imprese che dovrebbero comunicare i dati nel primo trimestre del 2016 secondo l’Orientamento 2, paragrafo 1.18, lettere a) e b).
- 1.52. Nei casi in cui le informazioni sul totale delle attività di cui al paragrafo 1.51 non siano disponibili o non presentate come parte dei rendimenti di regolamentazione, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione la situazione patrimoniale consolidata nel bilancio annuale del gruppo o utilizzare un’approssimazione del totale delle attività considerando come minimo la somma del totale delle attività di tutte le principali imprese di assicurazione o riassicurazione appartenenti al gruppo.
- 1.53. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero notificare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai gruppi di assicurazione e alle succursali assicurative di paesi terzi soggette all’informativa nell’ambito della soglia dimensionale definita nell’Orientamento 2, paragrafo 1.18, lettera a) o b) e alla
disposizione transitoria di cui al paragrafo 1.51 entro un termine ragionevole che precede la prima istanza di informativa.
Orientamento 19 - Prima istanza di informativa
1.54. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista e le succursali assicurative di paesi terzi individuate secondo gli orientamenti 2 e 18 dovrebbero procedere all’informativa in conformità dei presenti orientamenti in riferimento al primo trimestre del 2016.
Orientamento 20 – Strumenti per la trasmissione dell’informativa
1.55. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni quantitative di cui alla sezione II siano trasmesse per via elettronica.
Orientamento 21 - Formati per l’informativa di vigilanza
- 1.56. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero presentare le informazioni nei formati e modelli per lo scambio di dati stabiliti dalle autorità nazionali di vigilanza o dall’autorità di vigilanza del gruppo, e nel rispetto delle seguenti specifiche:
- a) i punti di dati con il tipo di dati “monetario” dovrebbero essere espressi in unità senza decimali, ad eccezione del modello S.06.02 che dovrebbe essere espresso in unità con due decimali;
- b) i punti di dati con il tipo di dati “percentuale” dovrebbero essere espressi in unità con quattro decimali;
- c) i punti di dati con il tipo di dati “integro” dovrebbero essere espressi in unità senza decimali.
Orientamento 22 - Informativa periodica per l’autorità di vigilanza - formato
1.57. Nel comunicare le informazioni incluse nei modelli di informativa quantitativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione la modellazione del punto di dati, come pubblicato dall’EIOPA.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.58. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.59. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.60. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.61. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.62. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.