Orientamenti in materia di informazioni da scambiare sistematicamente nei collegi
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Orientamenti in materia di informazioni da scambiare sistematicamente nei collegi
1. Introduzione
- 1.1. Ai sensi dell’articolo 16 e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il regolamento EIOPA)1 e ai fini dell’articolo 249 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “la direttiva solvibilità II”)2 , nonché dell’articolo 357 del regolamento delegato (UE) n. 2015/353 della Commissione, l’EIOPA ha elaborato gli orientamenti in materia informazioni da scambiare sistematicamente nei collegi delle autorità di vigilanza (di seguito “collegi”). I presenti orientamenti rispondono alle esigenze pratiche dei collegi in materia di scambio regolare delle informazioni, individuate dall’EIOPA sulla base di un esame complessivo del loro operato attraverso piani di azione per i collegi, le relazioni sui collegi redatte dall’EIOPA e verifiche inter pares. Sulla scorta di questi elementi, l’EIOPA ha valutato il livello di convergenza necessario e ha individuato le aree e i contenuti che vengono trattati nei presenti orientamenti.
- 1.2. I presenti orientamenti hanno lo scopo di agevolare le attività dei collegi nell’ambito dello scambio sistematico delle informazioni. Con lo sviluppo di pratiche comuni in questo settore, gli orientamenti garantiscono un approccio coerente nel decidere l’ambito delle informazioni da scambiare sistematicamente nei collegi. I presenti orientamenti mirano altresì a migliorare la parità di condizioni del mercato unico attraverso un approccio proporzionato nella loro applicazione pratica.
- 1.3. I presenti orientamenti affrontano un aspetto particolare della cooperazione tra le autorità di vigilanza nei collegi, integrando gli orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi.
- 1.4. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità di vigilanza nei collegi di gruppi appartenenti al SEE.
- 1.5. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
- 1.6. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)
3 Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.12.2009, pag. 1)
Orientamento 1 – Valutazione dell’ambito delle informazioni da scambiare sistematicamente
- 1.7. Nel determinare se una parte delle informazioni da scambiare sistematicamente ai sensi dell’articolo 357 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 non è necessaria ai fini delle attività del collegio, le autorità di vigilanza nell’ambito del collegio dovrebbero prendere in considerazione almeno i seguenti elementi:
- la rilevanza delle informazioni tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi del gruppo e delle singole imprese partecipate appartenenti al gruppo;
- l’importanza delle imprese partecipate appartenenti al gruppo e la loro rilevanza nel mercato locale;
- le esigenze specifiche delle autorità di vigilanza in materia di processo di revisione prudenziale a livello individuale e di gruppo;
- i compiti di pianificazione e di coordinamento delle attività di vigilanza dell’autorità di vigilanza del gruppo;
- l’assenza di duplicazione dei compiti e delle relazioni;
- le limitazioni delle autorità di vigilanza a uno scambio tempestivo di informazioni supplementari;
- l’esistenza e la rilevanza delle operazioni transfrontaliere e infragruppo che potrebbero aumentare il rischio di contagio all’interno del gruppo.
Orientamento 2 – Informazioni fornite dalle altre autorità di vigilanza del gruppo
1.8. Al momento di decidere le modalità di coordinamento in merito alla portata delle informazioni da scambiare nell’ambito dei collegi di cui all’articolo 357, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio dovrebbero tener conto delle informazioni elencate nell’allegato tecnico 1, alla luce degli elementi forniti nell’orientamento 1.
Orientamento 3 – Informazioni fornite dall’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza
1.9. Al momento di decidere le modalità di coordinamento in merito alla portata delle informazioni da scambiare nell’ambito dei collegi di cui all’articolo 357, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35, l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio dovrebbero tener conto delle informazioni elencate nell’allegato tecnico 2, alla luce degli elementi forniti nell’orientamento 1.
Orientamento 4 – Scambio delle informazioni selezionate
1.10. L’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio dovrebbero accordarsi su un elenco di dati selezionati da scambiare nel quadro dello scambio sistematico delle informazioni. Al momento di decidere le modalità di coordinamento sull’elenco dei dati selezionati, l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza dovrebbero tener conto delle informazioni elencate nell’allegato tecnico 3, alla luce degli elementi forniti nell’orientamento 1.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.11. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.12. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.13. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.14. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.15. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.