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Guidelines on Legal Entity Identifier

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Orientamenti sull’identificatore delle entità giuridiche

INTRODUZIONE

    1. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 ( 1 ), l’EIOPA emana i presenti orientamenti rivisti in merito all’utilizzo dell’identificatore delle entità giuridiche (LEI).
    1. Nella sua verifica dell’applicazione degli orientamenti per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026) ( 2 ), l’EIOPA ha concluso che tali orientamenti dovrebbero essere rivisti per chiarirne l’ambito di applicazione, tenendo conto dell’evoluzione e dell’aumento dell’importanza del LEI. La revisione dovrebbe inoltre semplificare e aggiornare, ove necessario, il testo di detti orientamenti, al fine di agevolare e promuovere ulteriormente l’utilizzo del LEI quale codice d’identificazione univoco per le persone giuridiche soggette al mandato di vigilanza delle autorità competenti.
    1. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti.
    1. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° luglio 2022; essi abrogano e sostituiscono gli orientamenti per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026).
    1. I presenti orientamenti rispondono all’esigenza di disporre di un LEI e di individuare i soggetti giuridici che dovrebbero averne uno. Gli orientamenti non definiscono quando sia necessario utilizzare un LEI. In futuro l’uso di un LEI nell’ambito di obblighi di relazione e divulgazione verrà integrato in atti legislativi nuovi o modificati.
    1. Nel quadro del suo coinvolgimento nelle iniziative per la standardizzazione dei dati, con i presenti orientamenti l’EIOPA continua a sostenere l’adozione del sistema LEI proposto dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20, con lo scopo di conseguire un’identificazione univoca a livello mondiale dei partecipanti alle operazioni finanziarie.
    1. Gli orientamenti continuano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci armonizzando l’identificazione dei soggetti giuridici al fine di garantire dati di alta qualità, affidabili e comparabili. Disporre di questi dati contribuisce a:
    • a) migliorare la vigilanza e la sorveglianza degli istituti finanziari, delle politiche normative e del processo decisionale;
    • b) identificare, valutare, monitorare e segnalare rischi per la stabilità finanziaria dei settori europei delle assicurazioni e delle pensioni;
    • c) sostenere le attività generali dell’EIOPA in materia di prevenzione delle crisi, stabilità finanziaria, sorveglianza, politica e tutela dei consumatori.
    1. Un utilizzo più ampio del codice LEI per identificare le persone giuridiche soggette alla vigilanza delle autorità competenti nei diversi Stati membri sarebbe particolarmente vantaggioso ai fini della classificazione e dell’aggregazione di dati provenienti da soggetti giuridici che operano a livello

( 1 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

( 2 ) Orientamenti dell’EIOPA per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026), disponibili al seguente indirizzo: https://www.eiopa.europa.eu/document- library/guidelines/guidelines-use-of-legal-entity-identifier\_en.

transfrontaliero, tramite succursali stabilite in altri Stati membri o attraverso la libera prestazione di servizi.

    1. Le norme relative al LEI permettono di identificare univocamente i soggetti giuridici summenzionati, evitando incongruenze e ambiguità nell’identificazione mediante codici nazionali o la loro denominazione. Questa categorizzazione migliora la qualità e la tempestività dei dati aggregati a livello UE, riducendo infine l’onere di relazione per i soggetti segnalanti che operano a livello transfrontaliero.
    1. L’uso di codici condivisi per l’acquisizione e la comunicazione di dati da parte di singoli soggetti giuridici agevolerà inoltre il collegamento a diverse banche dati e ad altre fonti di informazioni disponibili a livello nazionale e internazionale.
    1. Considerando i vantaggi del LEI, i soggetti giuridici aventi sede nel SEE cui si rivolgono i presenti orientamenti sono invitati a richiedere un codice LEI per le loro succursali stabilite in un paese terzo, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e imprese non regolamentate che fanno parte del gruppo in base alla definizione di cui all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE ( 3 ).
    1. I presenti orientamenti riguardano persone giuridiche soggette al mandato di vigilanza delle autorità competenti. Pertanto, in linea di principio, gli orientamenti non riguardano persone fisiche.
    1. Tuttavia, occorre osservare che «persone fisiche che agiscono a titolo professionale sono idonee ad ottenere codici LEI, a condizione che svolgano un’attività economica autonoma attestata dall’iscrizione in un registro delle imprese, con un unico LEI emesso per la stessa persona fisica e verifiche adeguate per garantire che la protezione dei dati, la privacy o altri ostacoli non impediscano di pubblicare il fascicolo con i dati attuali relativi al LEI» ( 4 ).
    1. Pertanto, ai fini dei presenti orientamenti, le persone fisiche che operano in qualità di intermediari a livello transfrontaliero nel SEE dovrebbero avere un LEI.
    1. I presenti orientamenti tengono conto delle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sull’identificazione di soggetti giuridici ( 5 ) (in particolare della raccomandazione B), in cui si raccomanda alle autorità rilevanti ( 6 ) di imporre o, se del caso, continuare a imporre a tutti i soggetti giuridici coinvolti in operazioni finanziarie, rientranti nel loro mandato di vigilanza, di avere un LEI.
    1. I presenti orientamenti tengono conto del principio di proporzionalità e delle competenze giuridiche.

( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 4 ) LEI-ROC «Statement on individuals acting in a business capacity», disponibile al seguente indirizzo: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou\_20150930-1.pdf.

( 5 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 settembre 2020, sull’identificazione di soggetti giuridici (ESRB/2020/12), disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Y1126(01)&qid=1606388881614&from=EN.

( 6 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 settembre 2020, sull’identificazione di soggetti giuridici (ESRB/2020/12) (2020/C 403/01); sezione 2, punto 1 - Definizioni.

    1. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito nella direttiva 2009/138/CE, nella direttiva (UE) 2016/2341 ( 7 ) e nella direttiva (UE) 2016/97 ( 8 ). Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
    • a) LEI L’identificatore delle entità giuridiche (LEI) è un codice alfa-numerico a 20 caratteri basato sulla norma ISO 17442 sviluppata dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). È collegato a informazioni di riferimento fondamentali che consentono l’identificazione chiara e univoca di soggetti giuridici che partecipano a operazioni finanziarie. Ogni LEI contiene informazioni sull’assetto proprietario di un soggetto, rispondendo in tal modo alle domande «chi è chi» e «chi detiene chi».
    • b) GLEIF Istituita nel giugno 2014 dal Consiglio per la stabilità finanziaria, la Fondazione internazionale per il codice identificatore delle entità giuridiche (GLEIF) ha il compito di fornire assistenza nell’attuazione e nell’utilizzo dell’identificatore delle entità giuridiche (LEI). La fondazione è supervisionata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema LEI e agisce come braccio operativo del sistema internazionale LEI. La Fondazione GLEIF è un’organizzazione sovranazionale senza scopo di lucro con sede a Basilea (Svizzera).
    • c) GLEIS Sistema globale LEI, operativo a tre livelli: comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema LEI (LEI ROC), GLEIF e unità operative locali (LOU).
    • d) Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Gruppo dei Venti (G20) hanno approvato il LEI, la Fondazione GLEIF e il GLEIS.
    • e) LEI ROC Il comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (ROC) è un gruppo costituito da 69 autorità pubbliche che vi aderiscono a pieno titolo e da 19 osservatori di oltre 50 paesi; è stato istituito nel gennaio 2013 per coordinare e supervisionare un quadro mondiale per l’identificazione dei soggetti giuridici, il sistema globale LEI.
    • f) Emittenti di codici LEI Unità operative locali (LOU) preposte all’emissione di codici LEI. Le LOU sono le strutture approvate dal ROC o accreditate dalla Fondazione GLEIS sotto la supervisione del ROC per registrare i dichiaranti nel sistema LEI e fornire altri servizi. Si occupano della registrazione, del rinnovo e di altri servizi, agendo come interfaccia principale per i soggetti giuridici che desiderano ottenere un LEI.

Orientamento 1 - Soggetti giuridici interessati

    1. Le autorità competenti dovrebbero imporre almeno ai seguenti soggetti giuridici, rientranti nel loro mandato di vigilanza, di avere un LEI:
    • a) soggetti giuridici contemplati dalla direttiva 2009/138/CE:
      • (i) imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le succursali stabilite nel SEE e dipendenti da imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel SEE possono utilizzare il LEI delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
      • (ii) l’impresa capogruppo in base alla definizione di cui all’articolo 215 della

( 7 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

( 8 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

  • direttiva 2009/138/CE e tutte le imprese, escluse quelle extra-SEE e quelle non regolamentate, che rientrano nel campo di applicazione di un gruppo quale definito all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
  • (iii) società di partecipazione assicurativa mista;
  • (iv) succursali stabilite nel SEE e detenute da imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede in un paese terzo;
  • b) enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) registrati o autorizzati in conformità della direttiva (UE) 2016/2341 che soddisfano una delle seguenti condizioni:
    • (i) un totale di bilancio superiore a un miliardo di EUR; o
    • (ii) un totale di bilancio superiore a cento milioni e inferiore a un miliardo di EUR e classificato fra i primi cinque nello Stato membro per quanto concerne gli EPAP;
    • c) intermediari assicurativi e riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che svolgono attività transfrontaliere in conformità della direttiva (UE) 2016/97, a condizione che rientrino nel mandato di vigilanza dell’autorità competente.

Orientamento 2 – Comunicazione di informazioni all’EIOPA

    1. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni non aggregate che forniscono all’EIOPA, riguardanti persone giuridiche o gruppi di persone giuridiche soggette al loro mandato di vigilanza, contengano i codici LEI richiesti, in conformità dei presenti orientamenti.
    1. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il LEI, se disponibile, per identificare le informazioni fornite all’EIOPA riguardanti le succursali stabilite in un paese terzo e detenute da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede situata all’interno del SEE.

Norme concernenti la conformità e la relazione

    1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, le autorità e gli istituti finanziari competenti sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
    1. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero integrarli in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
    1. Le autorità competenti devono confermare all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
    1. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulla revisione

  1. I presenti orientamenti saranno soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.