Guidelines on Legal Entity Identifier
Download PDFOrientamenti sull’identificatore delle entità giuridiche
INTRODUZIONE
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- Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 ( 1 ), l’EIOPA emana i presenti orientamenti rivisti in merito all’utilizzo dell’identificatore delle entità giuridiche (LEI).
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- Nella sua verifica dell’applicazione degli orientamenti per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026) ( 2 ), l’EIOPA ha concluso che tali orientamenti dovrebbero essere rivisti per chiarirne l’ambito di applicazione, tenendo conto dell’evoluzione e dell’aumento dell’importanza del LEI. La revisione dovrebbe inoltre semplificare e aggiornare, ove necessario, il testo di detti orientamenti, al fine di agevolare e promuovere ulteriormente l’utilizzo del LEI quale codice d’identificazione univoco per le persone giuridiche soggette al mandato di vigilanza delle autorità competenti.
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- I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti.
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- I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° luglio 2022; essi abrogano e sostituiscono gli orientamenti per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026).
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- I presenti orientamenti rispondono all’esigenza di disporre di un LEI e di individuare i soggetti giuridici che dovrebbero averne uno. Gli orientamenti non definiscono quando sia necessario utilizzare un LEI. In futuro l’uso di un LEI nell’ambito di obblighi di relazione e divulgazione verrà integrato in atti legislativi nuovi o modificati.
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- Nel quadro del suo coinvolgimento nelle iniziative per la standardizzazione dei dati, con i presenti orientamenti l’EIOPA continua a sostenere l’adozione del sistema LEI proposto dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20, con lo scopo di conseguire un’identificazione univoca a livello mondiale dei partecipanti alle operazioni finanziarie.
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- Gli orientamenti continuano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci armonizzando l’identificazione dei soggetti giuridici al fine di garantire dati di alta qualità, affidabili e comparabili. Disporre di questi dati contribuisce a:
- a) migliorare la vigilanza e la sorveglianza degli istituti finanziari, delle politiche normative e del processo decisionale;
- b) identificare, valutare, monitorare e segnalare rischi per la stabilità finanziaria dei settori europei delle assicurazioni e delle pensioni;
- c) sostenere le attività generali dell’EIOPA in materia di prevenzione delle crisi, stabilità finanziaria, sorveglianza, politica e tutela dei consumatori.
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- Un utilizzo più ampio del codice LEI per identificare le persone giuridiche soggette alla vigilanza delle autorità competenti nei diversi Stati membri sarebbe particolarmente vantaggioso ai fini della classificazione e dell’aggregazione di dati provenienti da soggetti giuridici che operano a livello
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
( 2 ) Orientamenti dell’EIOPA per l’utilizzo del LEI (EIOPA-BoS-14-026), disponibili al seguente indirizzo: https://www.eiopa.europa.eu/document- library/guidelines/guidelines-use-of-legal-entity-identifier\_en.
transfrontaliero, tramite succursali stabilite in altri Stati membri o attraverso la libera prestazione di servizi.
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- Le norme relative al LEI permettono di identificare univocamente i soggetti giuridici summenzionati, evitando incongruenze e ambiguità nell’identificazione mediante codici nazionali o la loro denominazione. Questa categorizzazione migliora la qualità e la tempestività dei dati aggregati a livello UE, riducendo infine l’onere di relazione per i soggetti segnalanti che operano a livello transfrontaliero.
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- L’uso di codici condivisi per l’acquisizione e la comunicazione di dati da parte di singoli soggetti giuridici agevolerà inoltre il collegamento a diverse banche dati e ad altre fonti di informazioni disponibili a livello nazionale e internazionale.
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- Considerando i vantaggi del LEI, i soggetti giuridici aventi sede nel SEE cui si rivolgono i presenti orientamenti sono invitati a richiedere un codice LEI per le loro succursali stabilite in un paese terzo, i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e imprese non regolamentate che fanno parte del gruppo in base alla definizione di cui all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE ( 3 ).
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- I presenti orientamenti riguardano persone giuridiche soggette al mandato di vigilanza delle autorità competenti. Pertanto, in linea di principio, gli orientamenti non riguardano persone fisiche.
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- Tuttavia, occorre osservare che «persone fisiche che agiscono a titolo professionale sono idonee ad ottenere codici LEI, a condizione che svolgano un’attività economica autonoma attestata dall’iscrizione in un registro delle imprese, con un unico LEI emesso per la stessa persona fisica e verifiche adeguate per garantire che la protezione dei dati, la privacy o altri ostacoli non impediscano di pubblicare il fascicolo con i dati attuali relativi al LEI» ( 4 ).
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- Pertanto, ai fini dei presenti orientamenti, le persone fisiche che operano in qualità di intermediari a livello transfrontaliero nel SEE dovrebbero avere un LEI.
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- I presenti orientamenti tengono conto delle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sull’identificazione di soggetti giuridici ( 5 ) (in particolare della raccomandazione B), in cui si raccomanda alle autorità rilevanti ( 6 ) di imporre o, se del caso, continuare a imporre a tutti i soggetti giuridici coinvolti in operazioni finanziarie, rientranti nel loro mandato di vigilanza, di avere un LEI.
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- I presenti orientamenti tengono conto del principio di proporzionalità e delle competenze giuridiche.
( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 4 ) LEI-ROC «Statement on individuals acting in a business capacity», disponibile al seguente indirizzo: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou\_20150930-1.pdf.
( 5 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 settembre 2020, sull’identificazione di soggetti giuridici (ESRB/2020/12), disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Y1126(01)&qid=1606388881614&from=EN.
( 6 ) Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 settembre 2020, sull’identificazione di soggetti giuridici (ESRB/2020/12) (2020/C 403/01); sezione 2, punto 1 - Definizioni.
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- Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito nella direttiva 2009/138/CE, nella direttiva (UE) 2016/2341 ( 7 ) e nella direttiva (UE) 2016/97 ( 8 ). Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
- a) LEI L’identificatore delle entità giuridiche (LEI) è un codice alfa-numerico a 20 caratteri basato sulla norma ISO 17442 sviluppata dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). È collegato a informazioni di riferimento fondamentali che consentono l’identificazione chiara e univoca di soggetti giuridici che partecipano a operazioni finanziarie. Ogni LEI contiene informazioni sull’assetto proprietario di un soggetto, rispondendo in tal modo alle domande «chi è chi» e «chi detiene chi».
- b) GLEIF Istituita nel giugno 2014 dal Consiglio per la stabilità finanziaria, la Fondazione internazionale per il codice identificatore delle entità giuridiche (GLEIF) ha il compito di fornire assistenza nell’attuazione e nell’utilizzo dell’identificatore delle entità giuridiche (LEI). La fondazione è supervisionata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema LEI e agisce come braccio operativo del sistema internazionale LEI. La Fondazione GLEIF è un’organizzazione sovranazionale senza scopo di lucro con sede a Basilea (Svizzera).
- c) GLEIS Sistema globale LEI, operativo a tre livelli: comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema LEI (LEI ROC), GLEIF e unità operative locali (LOU).
- d) Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Gruppo dei Venti (G20) hanno approvato il LEI, la Fondazione GLEIF e il GLEIS.
- e) LEI ROC Il comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (ROC) è un gruppo costituito da 69 autorità pubbliche che vi aderiscono a pieno titolo e da 19 osservatori di oltre 50 paesi; è stato istituito nel gennaio 2013 per coordinare e supervisionare un quadro mondiale per l’identificazione dei soggetti giuridici, il sistema globale LEI.
- f) Emittenti di codici LEI Unità operative locali (LOU) preposte all’emissione di codici LEI. Le LOU sono le strutture approvate dal ROC o accreditate dalla Fondazione GLEIS sotto la supervisione del ROC per registrare i dichiaranti nel sistema LEI e fornire altri servizi. Si occupano della registrazione, del rinnovo e di altri servizi, agendo come interfaccia principale per i soggetti giuridici che desiderano ottenere un LEI.
Orientamento 1 - Soggetti giuridici interessati
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- Le autorità competenti dovrebbero imporre almeno ai seguenti soggetti giuridici, rientranti nel loro mandato di vigilanza, di avere un LEI:
- a) soggetti giuridici contemplati dalla direttiva 2009/138/CE:
- (i) imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le succursali stabilite nel SEE e dipendenti da imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel SEE possono utilizzare il LEI delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- (ii) l’impresa capogruppo in base alla definizione di cui all’articolo 215 della
( 7 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
( 8 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
- direttiva 2009/138/CE e tutte le imprese, escluse quelle extra-SEE e quelle non regolamentate, che rientrano nel campo di applicazione di un gruppo quale definito all’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
- (iii) società di partecipazione assicurativa mista;
- (iv) succursali stabilite nel SEE e detenute da imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede in un paese terzo;
- b) enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) registrati o autorizzati in conformità della direttiva (UE) 2016/2341 che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- (i) un totale di bilancio superiore a un miliardo di EUR; o
- (ii) un totale di bilancio superiore a cento milioni e inferiore a un miliardo di EUR e classificato fra i primi cinque nello Stato membro per quanto concerne gli EPAP;
- c) intermediari assicurativi e riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che svolgono attività transfrontaliere in conformità della direttiva (UE) 2016/97, a condizione che rientrino nel mandato di vigilanza dell’autorità competente.
Orientamento 2 – Comunicazione di informazioni all’EIOPA
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- Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni non aggregate che forniscono all’EIOPA, riguardanti persone giuridiche o gruppi di persone giuridiche soggette al loro mandato di vigilanza, contengano i codici LEI richiesti, in conformità dei presenti orientamenti.
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- Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il LEI, se disponibile, per identificare le informazioni fornite all’EIOPA riguardanti le succursali stabilite in un paese terzo e detenute da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede situata all’interno del SEE.
Norme concernenti la conformità e la relazione
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- Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, le autorità e gli istituti finanziari competenti sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
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- Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero integrarli in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
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- Le autorità competenti devono confermare all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
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- In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulla revisione
- I presenti orientamenti saranno soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.