Orientamenti modificati sui limiti contrattuali
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NUOVO: Orientamento 0 — Limiti contrattuali
- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare i limiti contrattuali non come un singolo punto nel tempo, ma come un limite tra i premi e le obbligazioni che appartengono al contratto e i premi e le obbligazioni che non appartengono al contratto. I flussi di cassa relativi a premi e obbligazioni che appartengono al contratto dovrebbero essere proiettati sulla base di ipotesi realistiche, il che significa che la proiezione dei flussi di cassa potrebbe andare oltre una delle date di cui all’articolo18, paragrafo3, del regolamento delegato.
MODIFICATO: Orientamento 5 – SCOMPOSIZIONE DEL CONTRATTO
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se alla data di riconoscimento è possibile scomporre un contratto e, a ogni data di valutazione, considerare se siano intervenuti cambiamenti suscettibili di incidere sulla valutazione precedente.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare che è possibile scomporre un contratto ai fini dei limiti contrattuali se e solo se due (o più) parti del contratto sono equivalenti, in termini di rischio, a due (o più) contratti che potrebbero essere venduti separatamente. Ai fini del presente orientamento, due contratti dovrebbero essere considerati equivalenti in termini di rischio se non si riscontrano differenze nell’economia dei contratti in relazione al rischio assicurativo o finanziario sostenuto dall’impresa.
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- Fatto salvo il punto precedente, se tutte le parti di un contratto hanno lo stesso limite contrattuale, come approccio semplificato le imprese possono considerare di non scomporre il contratto ai fini della determinazione dei limiti contrattuali.
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- Quando un’opzione o una garanzia copre più di una parte del contratto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare se sia possibile scomporla o se debba essere attribuita alla parte pertinente del contratto.
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- Se si tratta di un contratto assicurativo ai sensi della direttiva Solvency II, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto di tutte le parti in cui il contratto è stato scomposto per dare luogo alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.
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- Se un contratto è scomposto ai fini della valutazione dei limiti contrattuali, ciascuna parte dovrebbe essere trattata come un contratto indipendente.
SOPPRESSO: Orientamento 6 – Identificazione di un effetto tangibile sull’economia di un contratto
NUOVO: Orientamento 6 bis – Identificazione di una garanzia finanziaria di prestazioni con un effetto tangibile sull’economia di un contratto
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- Nel determinare se una garanzia finanziaria non abbia alcun effetto tangibile sull’economia di un contratto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere in conto tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare una garanzia finanziaria come significativa sull’economia di un contratto solo se tale garanzia finanziaria è legata al pagamento dei premi futuri e fornisce all’assicurato un vantaggio finanziario tangibile.
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- Nel determinare se una garanzia finanziaria fornisce un vantaggio finanziario tangibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare in che misura l’insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare in modo tangibile se la garanzia finanziaria non esistesse. Le imprese possono valutarla su base qualitativa o quantitativa.
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- La valutazione qualitativa dovrebbe considerare se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la garanzia finanziaria differisce sensibilmente dalla configurazione del contratto senza la garanzia finanziaria.
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- La valutazione quantitativa dovrebbe basarsi sulla possibilità di individuare la differenza relativa nel valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza la garanzia finanziaria («valore della garanzia finanziaria») sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la garanzia finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero ipotizzare flussi di cassa pari all’importo che sarebbe pagato se la garanzia finanziaria non esistesse. Per i contratti i cui benefici dipendono dai rendimenti di mercato, le imprese dovrebbero ipotizzare benefici coerenti con la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all’articolo77, paragrafo2, della direttiva Solvency II, senza l’aggiustamento per la volatilità e l’aggiustamento di congruità. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la garanzia finanziaria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero prendere in considerazione nella valutazione qualsiasi forma di benefici garantiti derivanti dalla garanzia finanziaria. Ai fini di tale valutazione è importante prendere in debita considerazione il valore temporale delle opzioni e delle garanzie.
NUOVO: Orientamento 6 ter – Identificazione di una copertura per un determinato evento incerto che incide negativamente sull’assicurato con un effetto tangibile sull’economia di un contratto
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- Nel determinare se la copertura per un determinato evento incerto che incide negativamente sull’assicurato (copertura assicurativa) non abbia alcun effetto tangibile sull’economia di un contratto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere in conto tutti i potenziali flussi di cassa futuri che potrebbero derivare dal contratto.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare una copertura assicurativa come avente un effetto tangibile sull’economia di un contratto solo se tale copertura assicurativa è legata al pagamento dei premi futuri e fornisce all’assicurato un vantaggio finanziario tangibile.
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- Nel determinare se una copertura assicurativa fornisce un vantaggio finanziario tangibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerare in che misura l’insieme dei flussi di cassa futuri dovrebbe cambiare se la copertura assicurativa non esistesse. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono valutarla su base qualitativa o quantitativa.
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- La valutazione qualitativa dovrebbe considerare se la configurazione (rischio, tempistica e importo) dei flussi di cassa del contratto con la copertura assicurativa differisca sensibilmente dalla configurazione del contratto senza copertura assicurativa.
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- La valutazione quantitativa dovrebbe basarsi sulla possibilità di individuare la differenza relativa nel valore di tutte le obbligazioni future connesse al contratto con e senza copertura assicurativa («valore della copertura assicurativa») sulla base del valore attuale atteso. Nel calcolare il valore delle obbligazioni senza la copertura assicurativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero presumere che la copertura assicurativa non esista. Nel calcolare il valore delle obbligazioni con la copertura assicurativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere conto di tutte le obbligazioni. Ai fini di tale valutazione in alcuni casi è importante prendere in considerazione potenziali scenari futuri.
- NUOVO: Orientamento 6 quater Riesame dell’effetto tangibile di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero mantenere costanti i limiti contrattuali per tutta la vita di un contratto in quasi tutti i casi. Tuttavia, a causa delle
variazioni dell’ambiente esterno di cui all’articolo29 del regolamento delegato e delle modifiche dei termini del contratto, potrebbe essere necessario modificare i limiti contrattuali.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a valutare nuovamente se una copertura assicurativa o una garanzia finanziaria abbia un effetto tangibile a ciascuna data di valutazione. Tuttavia, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero effettuare tale riesame se vi è motivo di ritenere che ciò possa portare a una conclusione diversa. In particolare, per valutare i cambiamenti del contesto economico, le imprese dovrebbero confrontare il contesto economico attuale con il contesto economico esistente nel momento in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali limiti contrattuali e procedere a un riesame solo nel caso in cui tali cambiamenti siano estremi. A tal fine, le modifiche della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per calcolare la migliore stima di cui all’articolo77, paragrafo 2, della direttiva Solvency II che sono meno estreme dello stress sui tassi di interesse della formula standard non dovrebbero essere considerate estreme.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero modificare i limiti contrattuali dopo tale riesame solo se il riesame porta a una conclusione chiaramente diversa dalla valutazione effettuata per definire gli attuali limiti contrattuali.
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- Quando il riesame dell’effetto tangibile di una copertura assicurativa o di una garanzia finanziaria ha portato a una modifica dei limiti contrattuali che ha avuto un impatto significativo sulla valutazione delle riserve tecniche e sulla solvibilità dell’impresa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare immediatamente tale modifica all’autorità di vigilanza. Inoltre, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero considerarla come modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 3, del regolamento delegato e includerla nella relazione annuale menzionata in tale articolo, compresa una descrizione dettagliata del riesame e del suo impatto sulla posizione di solvibilità dell’impresa.
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- In caso contrario, la valutazione dell’effetto tangibile sull’economia del contratto di una copertura assicurativa o una garanzia finanziaria non dovrebbe cambiare.
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- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero riesaminare i limiti contrattuali per i diversi scenari utilizzati ai fini del calcolo della migliore stima utilizzando metodi di simulazione né per gli scenari di stress utilizzati per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.
Norme concernenti la conformità e la relazione
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- Il presente documento contiene linee guida emanate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, le autorità e gli istituti finanziari competenti sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi alle linee guida e alle raccomandazioni.
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- Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi alle presenti linee guida dovrebbero integrarli in modo appropriato nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
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- Le autorità competenti devono confermare all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi alle presenti linee guida, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
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- In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulla revisione
- Le presenti linee guida saranno soggette a revisione da parte dell’EIOPA.