Orientamenti sui fondi propri accessori
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Orientamenti sui fondi propri accessori
Orientamenti sui fondi propri accessori
Introduzione
- 1.1. Conformemente all’articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (in appresso “regolamento EIOPA”) 1 , l’EIOPA emana orientamenti sui fondi propri accessori.
- 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 89, 90, 93-96, 226 e 235 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)2 , nonché gli articoli 62-67, 74, 75, 78 e 79 delle misure di attuazione3 .
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I fondi propri accessori sono contingenti, in quanto non sono stati versati, e non sono rilevati in bilancio. La necessità di approvazione da parte delle autorità di vigilanza di tali elementi rileva tale natura contingente. Se, a un certo momento imprecisato in futuro, i fondi propri accessori venissero richiamati, cesserebbero poi di essere contingenti e diventerebbero elementi dei fondi propri di base rappresentati dalle attività in bilancio.
- 1.5. L’articolo 89 della direttiva solvibilità indica che i fondi propri accessori possono comprendere un impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese. Questo potrebbe comprendere molti accordi che non rientrano nelle categorie di specifici elementi dei fondi propri accessori di cui alla direttiva solvibilità II, purché possano essere richiamati per assorbire le perdite.
- 1.6. I presenti orientamenti descrivono considerazioni relative al processo di approvazione da parte dell’autorità di vigilanza per gli elementi dei fondi propri accessori, la classificazione di elementi dei fondi propri accessori e continua soddisfazione dei criteri per l’approvazione.
- 1.7. Il processo di approvazione dei fondi propri accessori prevede la comunicazione costante tra le autorità di vigilanza e le imprese, anche prima che un ‘impresa presenti una domanda formale per l’approvazione di un elemento dei fondi propri accessori. Se l’elemento dei fondi propri accessori al richiamo fosse diventato un elemento non figurante negli elenchi, rendendo pertanto necessarie due approvazioni da parte delle autorità di vigilanza, tale comunicazione dovrebbe includere l’approccio procedurale da seguire per quanto riguarda l’esigenza di queste due approvazioni.
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1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.
2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.
3 GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.
- 1.8. L’articolo 226 della direttiva solvibilità II permette a un gruppo di chiedere l’approvazione di un elemento dei fondi propri accessori per una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia. In tali casi, i presenti orientamenti si applicano come se la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia fosse un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Ciò vale anche quando un gruppo è diretto da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 235 della direttiva solvibilità II.
- 1.9. Ai fini dei presenti orientamenti sono utilizzate le seguenti definizioni:
- a) “strumento di capitale’, uno strumento che, se richiamato genererà un’attività, spesso sotto forma di liquidità, creando nel contempo interessi corrispondenti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di azioni, o passività subordinate corrispondenti dell’impresa;
- b) “elemento non figurante negli elenchi”, un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi di cui agli articoli 69, 72 e 76 delle misure di attuazione.
- 1.10. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
- 1.11. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.
Orientamento 1 - Approvazione di elementi dei fondi propri accessori che, una volta richiamati, assumono la forma di un elemento non figurante negli elenchi
1.12. Se un elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato assumesse la forma di un elemento non figurante negli elenchi, le imprese dovrebbero chiedere l’approvazione della classificazione di tale elemento, come previsto dall’articolo 79 delle misure di attuazione, prima di presentare una domanda di approvazione dell’elemento dei fondi propri accessori.
Orientamento 2 - Stipula di un contratto per un elemento dei fondi propri accessori
1.13. Quando l’approvazione da parte delle autorità di vigilanza è stata concessa a condizione che il contratto sia stipulato, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del progetto di norme tecniche di attuazione dell’EIOPA per quanto riguarda le procedure da utilizzare per la concessione dell’approvazione da parte delle autorità di vigilanza riguardo all’uso di elementi dei fondi propri accessori4 , l’impresa dovrebbe formalmente concludere il contratto entro 15 giorni lavorativi dopo che l’approvazione è stata concessa, a meno che l’impresa non abbia concordato preventivamente per iscritto un periodo di tempo più lungo con l’autorità di vigilanza.
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Orientamento 3 - Richiamabile su richiesta
- 1.14. Affinché gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i), dell’articolo 74, delle misure di attuazione siano richiamabili su richiesta, le imprese dovrebbero garantire che il richiamo non sia:
- a) subordinato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di taluni criteri;
- b) soggetto all’accordo della controparte o di terzi;
- c) soggetto a qualsiasi accordo, disposizione o incentivo che significhi che all’impresa non è consentito o non è in grado di richiamare l’elemento; o
- d) soggetto a qualsiasi altro accordo o combinazione di accordi che ha lo stesso effetto di cui alle lettere a)-c).
- 1.15. Per quanto riguarda la valutazione dei crediti futuri da parte di mutue o società a forma mutualistica a contributi variabili ai fini dell’articolo 90 della direttiva solvibilità II, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se vi siano impedimenti all’uso dei crediti per coprire le perdite quando si presentano, e al recupero tempestivo degli importi.
Orientamento 4 - Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori
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1.16. L’autorità di vigilanza non dovrebbe determinare la classificazione di un elemento dei fondi propri accessori basata solo sulla forma in cui l’elemento viene presentato o descritto. La valutazione dell’autorità di vigilanza e la classificazione dell’elemento dei fondi propri accessori dovrebbero dipendere dalla sostanza economica dell’elemento e dalla misura in cui essa soddisferebbe le caratteristiche e gli aspetti di cui agli articoli 93-96 della direttiva solvibilità II e agli articoli 74, 75 e 78 delle misure di attuazione.
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1.17. Se gli elementi dei fondi propri accessori diventano strumenti di capitale a richiamo, le imprese dovrebbero classificare l’elemento dei fondi propri accessori, valutando gli aspetti dello strumento di capitale e determinare a quale livello lo strumento di capitale apparterrebbe se richiamato.
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1.18. Le imprese dovrebbero garantire che, qualora un elemento dei fondi propri accessori a richiamo comporti la ricezione di liquidità o altre attività, tale elemento dei fondi propri di base sia trattato solo come contributo in cui non dà luogo a uno strumento di capitale corrispondente o passività, contingenti o meno, dell’impresa.
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1.19. Le imprese dovrebbero trattare gli elementi come contributi:
- a) quando si presentano sotto forma di dono incondizionato, o donazione di fondi propri;
- b) se provengono da un’impresa madre, o qualsiasi altro soggetto, o sotto forma di contributi supplementari dei membri di mutue e imprese a forma mutualistica;
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c) indipendentemente dal trattamento dell’elemento ai fini contabili, come un contributo al conto economico o contributo diretto alle riserve.
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1.20. Poiché il trattamento dei contributi in bilancio che soddisfano gli aspetti e le caratteristiche necessari utilizzati per classificare i fondi propri in livelli, è un aumento delle attività dell’impresa con un corrispondente aumento della riserva di riconciliazione, e dal momento che il contributo non dà luogo ad alcun strumento di capitale o passività o qualsiasi altro elemento dei fondi propri di base, le imprese dovrebbero classificare il prodotto come fondi propri accessori di livello 2.
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1.21. Le imprese dovrebbero classificare gli accordi contrattuali che, quando richiamati soddisfano le passività dell’impresa mediante indennizzi in favore di soggetti terzi, allo stesso modo dei contributi se:
- a) generano un’attività per un creditore terzo dell’impresa;
- b) non creano debiti corrispondenti per l’impresa.
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1.22. Le imprese dovrebbero trattare i contratti di indennizzo, che obbligano un indennizzatore terzo a pagare le somme al creditore dell’impresa senza obbligare l’impresa a rimborsare queste somme all’indennizzatore, come elementi dei fondi propri accessori, previa approvazione da parte dell’autorità di vigilanza.
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1.23. Le autorità di vigilanza dovrebbero classificare gli elementi dei fondi propri accessori che al richiamo non diventano strumenti di capitale, contributi o accordi, ma che rispondono alle passività dell’impresa, prendendo in considerazione gli aspetti di ciò che l’elemento dei fondi propri accessori presenta al richiamo.
Orientamento 5 - Soddisfacimento continuo dei criteri
1.24. Le imprese dovrebbero discutere con l’autorità di vigilanza il più presto possibile, se hanno motivo di ritenere che una modifica rilevante della perdita di assorbimento di un elemento dei fondi propri accessori è imminente o probabile.
Orientamento 6 - Valutazione del soddisfacimento continuo dei criteri
- 1.25. Nel valutare se l’importo assegnato a un elemento dei fondi propri accessori continua a riflettere la sua perdita di assorbimento, le autorità di vigilanza dovrebbero considerare l’utilizzo di informazioni ottenute da altre fonti oltre alle informazioni ricevute dalle imprese ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera d), delle misure di esecuzione, fra cui:
- a) le informazioni ottenute attraverso ispezioni in loco;
- b) informazioni ad hoc ricevute o ottenute nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza;
- c) informazioni fornite dalle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, se del caso.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
- 1.26. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.27. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.28. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.29. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.30. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.