Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
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1.1. Ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso “direttiva solvibilità II) [1], e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010 (in appresso il “regolamento EIOPA”) [2], l’EIOPA ha sviluppato orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. I presenti orientamenti riguardano l’articolo 36 della direttiva solvibilità II. Ulteriori disposizioni pertinenti riguardano, in particolare, gli articoli 27, 29, 34, 71, 213, paragrafo 2, 248, 249, 250 e 255, della direttiva solvibilità II.
1.2. I presenti orientamenti si propongono di individuare la modalità per conseguire un approccio prospettico e proporzionato basato sul rischio in materia di vigilanza, nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.
1.3. La procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza si riferisce a tutte le attività svolte dall’autorità di vigilanza, in osservanza dei suoi obblighi prescritti dall’articolo 36 della direttiva solvibilità II, che prevedono la valutazione di strategie, processi e procedure di segnalazione stabilite dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in applicazione della direttiva solvibilità II.
1.4. Pertanto, l’obiettivo dei presenti orientamenti è quello di ottenere esiti coerenti attraverso la convergenza dei processi e delle prassi di vigilanza nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, garantendo nel contempo una flessibilità sufficiente affinché le autorità nazionali di vigilanza possano adattare opportunamente i loro interventi a seconda dei casi, tenendo conto delle specificità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi coinvolti, dei loro mercati e di altre priorità in tema di vigilanza.
1.5. Questi orientamenti sono riassunti nello schema presentato nella nota esplicativa dell’orientamento 1 e nel documento “Schema degli orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza”, pubblicato unitamente ai presenti orientamenti [3] .
1.6. Per la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza dei gruppi assicurativi in cui è istituito un collegio delle autorità di vigilanza, i presenti orientamenti si rifanno agli Orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi [4], agli accordi di coordinamento specifici del collegio e a eventuali altri processi o piani concordati dal collegio delle autorità di vigilanza.
1.7. I presenti orientamenti non hanno lo scopo di porre restrizioni all’autorità di vigilanza del gruppo e del collegio delle autorità di vigilanza nel richiedere ulteriori comunicazioni o accordi di condivisione delle informazioni conformi alla 3 https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html 4 https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html direttiva solvibilità II, compreso l’approccio proporzionato e basato sul rischio della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, in linea con l’articolo 29 della direttiva solvibilità II.
1.8. Le autorità nazionali di vigilanza che formano parte di un collegio avranno la responsabilità costante di comunicare e coinvolgere il collegio nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, in particolare nell’adottare misure di vigilanza o in caso di difficoltà finanziarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o dei gruppi. Eventuali esempi con riferimenti incrociati ai vari requisiti e orientamenti sono forniti nella nota esplicativa. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
1.9. Le autorità nazionali di vigilanza applicano i presenti orientamenti alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza in relazione a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia alle singole imprese soggette alla direttiva solvibilità II sia ai gruppi di assicurazione e di riassicurazione soggetti alla vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2) (in appresso “gruppi assicurativi”). Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza dei gruppi assicurativi, occorre prendere in considerazione le seguenti esigenze [5] :
- gli orientamenti 10, 16, 18, 21, 35, 37 e 40 sono specifici al gruppo e
sono applicabili solo all’autorità di vigilanza del gruppo, eccezion fatta degli orientamenti 37 e 40, che sono applicabili sia all’autorità di vigilanza del gruppo sia all’autorità nazionale di vigilanza delle singole imprese;
- gli orientamenti 15 e 17 si applicano solo alle autorità di vigilanza delle
singole imprese di assicurazione e di riassicurazione e non si applicano alle autorità di vigilanza quando svolgono il ruolo di vigilanza di gruppo. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe osservare i pertinenti orientamenti 16 e 18, che sono specifici dei gruppi;
- gli orientamenti 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 37, 39 e 40
comprendono anche disposizioni che si applicano solo se il gruppo assicurativo prevede un collegio istituito ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II. Queste disposizioni possono applicarsi sia all’autorità di vigilanza del gruppo sia alle autorità nazionali di vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno di un collegio, fatta eccezione dell’orientamento 21, che si applica solamente all’autorità di vigilanza del gruppo.
1.10. Laddove è prevista una vigilanza di gruppo stabilita a livello nazionale ai sensi dell’articolo 216 della direttiva solvibilità II, i presenti orientamenti si applicano, mutatis mutandis, a entrambe, ossia alla vigilanza di gruppo operata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 216 della direttiva solvibilità II e alla vigilanza di gruppo operata ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II.
5 Si rimanda alla tabella degli orientamenti applicabili alla singola impresa e al gruppo o a entrambi contenuta nell’appendice pubblicata congiuntamente con la nota esplicativa della consultazione pubblica. 1.11. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti.
- Quando i presenti orientamenti si applicano alle autorità di vigilanza del
gruppo:
o il termine “autorità nazionale di vigilanza” si riferisce all’autorità di
vigilanza responsabile della vigilanza di gruppo ai sensi
dell’articolo 247, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II;
- quando i presenti orientamenti si applicano alle autorità di vigilanza del
gruppo, il termine “impresa di assicurazione e riassicurazione” si riferisce ai “gruppi assicurativi” (esclusi gli orientamenti 12, 19, 33, 36 e 38, che si riferiscono sia ai gruppi sia alle imprese appartenenti al gruppo);
- “autorità di vigilanza del gruppo” si riferisce all’autorità di vigilanza che
soddisfa i criteri di cui all’articolo 247, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II;
- “collegio” si riferisce al collegio delle autorità di vigilanza, secondo la
definizione contenuta nell’articolo 212, paragrafo 1, lettera e), della direttiva solvibilità II;
- “membri” e “partecipanti” si riferiscono ai membri e ai partecipanti
secondo la definizione contenuta negli Orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi;
- “ispezione in loco” si riferisce a una valutazione organizzata o a un
esercizio di valutazione formale, effettuata presso la sede dell’impresa soggetta a vigilanza, o presso i fornitori di servizi ai quali l’impresa soggetta a vigilanza ha affidato le funzioni, che comporta il rilascio di un documento trasmesso all’impresa.
1.12. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell’introduzione.
1.13. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Sezione I – Procedura generale di riesame da parte delle autorità di vigilanza
Orientamento 1 - Svolgimento della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.14. Nello svolgimento della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza e pur riconoscendo la necessità di flessibilità e giudizio di vigilanza, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che siano previsti tre sottoprocessi, come stabilito nei presenti orientamenti: il quadro di valutazione del rischio, la revisione dettagliata e le misure di vigilanza.
Orientamento 2 - Coerenza della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.15. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza venga applicata in modo coerente nel tempo tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e all’interno dell’autorità nazionale di vigilanza.
Orientamento 3 - Proporzionalità nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.16. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato in tutte le fasi della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.
Orientamento 4 - Giudizio di vigilanza nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.17. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che le autorità di vigilanza facciano uso del loro giudizio di vigilanza in ogni fase della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza abbia sempre una flessibilità sufficiente tale da consentire l’utilizzo di un adeguato giudizio di vigilanza.
Orientamento 5 – Comunicazione costante con le imprese di assicurazione e di riassicurazione
1.18. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che vi sia un adeguato livello di comunicazione tra il personale dell’autorità nazionale di vigilanza e l’impresa di assicurazione e di riassicurazione durante l’intera procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza al fine di favorire un’efficace attività di vigilanza.
1.19. Se è stato istituito un collegio, la comunicazione con le imprese soggette a vigilanza dovrebbe essere coordinata, come descritto nell’orientamento 15 degli Orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi.
Orientamento 6 - Comunicazione costante con le altre autorità di vigilanza e loro coinvolgimento
1.20. Durante l’intera procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe intraprendere un adeguato livello di comunicazione e di coinvolgimento con le altre autorità nazionali di vigilanza interessate.
1.21. La comunicazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi dovrebbe essere in linea con i pertinenti memorandum d’intesa in essere.
1.22. Se è stato istituito un collegio, la comunicazione dovrebbe attenersi ai requisiti e agli orientamenti pertinenti.
Orientamento 7 - Inclusione dei rischi di mercato nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.23. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe tener conto dell’analisi di mercato in tutta la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.
1.24. Se è stato istituito un collegio, l’autorità di vigilanza dovrebbe prendere in considerazione l’esito di eventuali analisi di mercato di riferimento, che è stato condiviso in sede di collegio.
Orientamento 8 – Documentazione
1.25. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che le informazioni a sostegno delle conclusioni della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza siano documentate e facilmente accessibili all’interno dell’autorità nazionale di vigilanza, anche nel rispetto delle opportune norme di riservatezza in relazione a tali informazioni.
Orientamento 9 - Governance e revisione periodica della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.26. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe disporre di un idoneo meccanismo di governance per monitorare adeguatamente lo svolgimento della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.
1.27. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe rivedere periodicamente il suo metodo di attuazione della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza per garantire la sua costante adeguatezza.
Orientamento 10 - Portata ed elementi fondamentali della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo assicurativo
1.28. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe applicare la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza compatibilmente con la portata e i casi di applicazione della vigilanza di gruppo di cui al titolo III, capo I, della direttiva solvibilità II, tenendo conto del tipo di impresa capogruppo del gruppo assicurativo, l’ubicazione geografica della sede sociale (SEE o paese terzo), lo stato di equivalenza del paese terzo, se del caso, nonché eventuali aspetti relativi al conglomerato finanziario.
1.29. Nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe comprendere tutte le entità rilevanti del gruppo assicurativo, comprese le entità regolamentate e non regolamentate, nonché quelle appartenenti o meno al SEE.
1.30. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe concentrarsi sui problemi specifici del gruppo, fra cui: a) operazioni infragruppo, complessità e interconnessione del gruppo assicurativo;
b) il profilo di rischio del gruppo, compresi gli eventuali effetti di diversificazione, le concentrazioni dei rischi e il trasferimento del rischio attraverso il gruppo assicurativo;
c) qualsiasi altro rischio secondo una prospettiva di gruppo, compresi quelli che sorgono a livello di gruppo, come per esempio i rischi delle entità non assicurative;
d) gli aspetti legati alla governance del gruppo e alla strategia di gruppo, compreso qualsiasi conflitto o potenziale conflitto di interessi;
e) gli aspetti della gestione del rischio a livello di gruppo, comprese le funzioni centralizzate di gestione dei rischi; e f) gestione di gruppo del capitale del gruppo, fra cui trasferibilità e allocazione all’interno del gruppo assicurativo.
Sezione II - Contributo alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
Orientamento 11 - Contributo alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1.31. Durante la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe, se del caso, prendere in considerazione le informazioni rilevanti provenienti da fonti diverse, fra cui:
a) l’impresa di assicurazione e di riassicurazione o il gruppo assicurativo:
modelli d’informativa quantitativa, relazione periodica per l’autorità di vigilanza, relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, relazione ORSA, altre informazioni su imprese o gruppi o qualsiasi altra informazione richiesta all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o al gruppo assicurativo da parte dell’autorità nazionale di vigilanza;
b) l’autorità nazionale di vigilanza o la stessa autorità di vigilanza del gruppo:
informazioni storiche, indicatori di allerta precoce, indicatori di rischio, risultati precedenti riguardanti imprese o gruppi di assicurazione e di riassicurazione, revisioni tematiche o risultati delle prove di stress;
c) il collegio: i singoli esiti del quadro di valutazione del rischio, i singoli piani di vigilanza condivisi all’interno del collegio, il piano di lavoro del collegio, analisi o revisioni pertinenti o misure di vigilanza condivise all’interno del collegio;
d) altre autorità competenti;
e) altri soggetti esterni: informazioni di mercato o di settore, informazioni trasmesse da associazioni di consumatori o di settore o altre associazioni, documenti di ricerca di natura tecnica o informazioni a mezzo stampa o mediatiche. Sezione II - Quadro di valutazione del rischio
Orientamento 12 - Struttura e uso del quadro di valutazione del rischio
1.32. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe utilizzare un quadro di valutazione del rischio per identificare e valutare i rischi attuali e futuri che affrontano o possono affrontare le imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa la capacità dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare tali rischi.
1.33. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe utilizzare questo approccio ai fini di:
a) condurre la vigilanza efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
b) definire le priorità riguardo alle attività di vigilanza;
c) stabilire la frequenza delle informazioni periodiche da fornire all’autorità di vigilanza;
d) determinare la portata, la profondità e la frequenza dell’analisi cartolare e delle ispezioni in loco o di qualsiasi altra questione necessaria ai fini della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Orientamento 13 - Portata del quadro di valutazione del rischio
1.34. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe applicare un approccio basato sul rischio e lungimirante istituito nelle seguenti fasi:
a) valutazione delle informazioni;
b) determinazione della classificazione dell’impatto per l’impresa di assicurazione e di riassicurazione;
c) determinazione della classificazione dei rischi per l’impresa di assicurazione e di riassicurazione;
d) determinazione dell’esito del quadro di valutazione del rischio;
e) creazione di un piano di vigilanza e determinazione dell’intensità della vigilanza;
f) nel caso di gruppi assicurativi, se è stato istituito un collegio ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, il contributo degli aspetti del piano di vigilanza al piano di lavoro del collegio, se del caso.
Orientamento 14 – Valutazione delle informazioni
1.35. Alla ricezione di una relazione periodica, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe effettuare almeno una valutazione di alto livello delle informazioni e prendere in considerazione la necessità di rivalutare gli elementi del quadro di valutazione del rischio.
Orientamento 15 - Determinazione della classificazione dell’impatto per l’impresa
1.36. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe includere nel quadro di valutazione del rischio una valutazione del potenziale impatto di tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale valutazione dovrebbe riflettere l’impatto potenziale che il fallimento di una determinata impresa avrebbe sui suoi contraenti e beneficiari, nonché sul mercato.
1.37. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe assegnare una classificazione dell’impatto a ciascuna impresa su una scala di 4 categorie, dove la “classe d’impatto 1” rappresenta l’impatto minimo sui contraenti e beneficiari e sul mercato, mentre la “classe d’impatto 4” rappresenta l’impatto massimo sui contraenti e beneficiari e sul mercato.
Orientamento 16 - Determinazione della classificazione dell’impatto per i gruppi
1.38. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe includere nel quadro di valutazione del rischio di gruppo una classificazione d’impatto per tutti i gruppi assicurativi.
1.39. La classificazione d’impatto a livello di gruppo assicurativo dovrebbe riflettere il potenziale impatto del fallimento del gruppo assicurativo, attraverso le sue entità, sui contraenti e beneficiari del gruppo, nonché sui mercati in cui opera il gruppo assicurativo.
1.40. Nell’assegnare una classificazione dell’impatto, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe tener conto della complessità e dell’interconnessione del gruppo assicurativo.
1.41. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe assegnare una classificazione dell’impatto a ciascun gruppo assicurativo su una scala di 4 categorie, dove la “classe d’impatto 1” rappresenta l’impatto minimo del gruppo assicurativo sui contraenti e beneficiari e sul mercato, mentre la “classe d’impatto 4” rappresenta l’impatto massimo del gruppo assicurativo sui contraenti e beneficiari e sul mercato.
Orientamento 17 - Determinazione della classificazione dei rischi per l’impresa
1.42. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe individuare e valutare i rischi attuali e futuri che affrontano o possono affrontare le imprese di assicurazione e di riassicurazione, fra cui la capacità dell’impresa di far fronte a possibili eventi o futuri cambiamenti delle condizioni economiche e al loro potenziale effetto negativo sulla solvibilità e sulla posizione finanziaria, sulla redditività dell’impresa e sulla sua capacità di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei contraenti e dei beneficiari in caso di rischio.
1.43. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe svolgere tale individuazione e valutazione del rischio per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo in conto criteri quantitativi e qualitativi e misure rilevanti per ciascuna impresa.
1.44. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe assegnare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione una classificazione di rischio su una scala di 4 categorie: da una “classe di rischio 1” corrispondente alla maggiore capacità di far fronte al verificarsi di rischi eventuali, alla “classe di rischio 4” corrispondente alla minore capacità di far fronte al verificarsi di rischi eventuali. Orientamento 18 - Determinazione della classificazione dei rischi per un gruppo assicurativo
1.45. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe individuare e valutare i rischi attuali e futuri a livello di gruppo che potrebbero incidere sul gruppo assicurativo, fra cui la capacità del gruppo di far fronte a possibili eventi o futuri cambiamenti delle condizioni economiche e al loro potenziale effetto negativo sulla solvibilità e sulla posizione finanziaria, sulla redditività del gruppo assicurativo e sulle capacità delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di adempiere ai loro obblighi nei confronti dei contraenti e dei beneficiari in caso di rischio.
1.46. In fase di valutazione dei rischi del gruppo assicurativo, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe prendere in considerazione i problemi specifici del gruppo descritti nell’orientamento 10.
1.47. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe svolgere tale individuazione e valutazione del rischio per tutti i gruppi assicurativi, tenendo in conto criteri quantitativi e qualitativi e misure rilevanti per il gruppo assicurativo.
1.48. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe assegnare a ciascun gruppo assicurativo una classificazione di rischio su una scala di 4 categorie: da una “classe di rischio 1” corrispondente alla maggiore capacità di far fronte al verificarsi di rischi eventuali, alla “classe di rischio 4” corrispondente alla minore capacità di far fronte al verificarsi di rischi eventuali.
Orientamento 19 - Determinazione dell’esito del quadro di valutazione del rischio
1.49. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che l’esito del quadro di valutazione del rischio per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi preveda una classificazione dell’impatto e una classificazione dei rischi, combinati o meno, e che vengano utilizzati unitamente ad altre informazioni di vigilanza pertinenti ai fini della definizione del piano di vigilanza.
1.50. Se è stato istituito un collegio, nell’ambito dello scambio degli esiti del quadro di valutazione del rischio (a livello di gruppo e di singola impresa), l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di spiegare le ragioni a fondamento dell’esito in modo da consentire al collegio di avere una visione d’insieme condivisa dei rischi del gruppo assicurativo.
Orientamento 20 - Creazione di un piano di vigilanza e determinazione dell’intensità della vigilanza
1.51. Per sviluppare il piano di vigilanza, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe utilizzare l’esito del quadro di valutazione del rischio congiuntamente ai dettagli dei rischi identificati, alle varie priorità e limitazioni dell’autorità nazionale di vigilanza e ad altre informazioni di vigilanza pertinenti.
1.52. Il piano di vigilanza dovrebbe stabilire, per ciascuna impresa, la frequenza e l’intensità delle attività di vigilanza. Il piano di vigilanza dovrebbe essere commisurato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impresa. Orientamento 21 - Interazione tra il piano di vigilanza del gruppo e il piano di lavoro del collegio
1.53. Se è stato istituito un collegio, l’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe includere gli aspetti rilevanti del piano di vigilanza del gruppo nel piano di lavoro del collegio (come indicato nell’orientamento 12 degli Orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi) affinché il collegio ne discuta e adotti i provvedimenti del caso.
1.54. Relativamente alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo, il piano di lavoro del collegio dovrebbe includere:
a) una descrizione dei principali rischi su cui focalizzarsi, a seguito dell’esito del quadro di valutazione del rischio del gruppo;
b) descrizioni e ragioni a fondamento delle attività da svolgere nell’ambito del collegio sulla base del piano di vigilanza del gruppo;
c) l’identificazione delle entità pertinenti all’interno del gruppo assicurativo e delle rispettive autorità di vigilanza cui l’autorità di vigilanza del gruppo chiederà probabilmente un contributo.
Orientamento 22 - Governance del piano di vigilanza
1.55. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe garantire che l’adeguatezza del piano di vigilanza sia soggetta a idoneo controllo e governance interna in seno all’autorità di vigilanza.
Orientamento 23 - Notifica della frequenza della relazione periodica per l’autorità di vigilanza
1.56. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe notificare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la frequenza della relazione periodica per l’autorità di vigilanza richiesta, sia essa ogni anno, ogni due o tre anni, così come ogni sua successiva modifica, non appena possibile e comunque non oltre tre mesi prima della chiusura dell’esercizio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
1.57. La decisione sulla frequenza dovrebbe perlomeno prendere in considerazione l’esito del quadro di valutazione del rischio, altre informazioni di vigilanza e l’esercizio del giudizio di vigilanza.
1.58. Se è stato istituito un collegio, le autorità di vigilanza dovrebbero comunicare le modifiche alla frequenza della relazione periodica per l’autorità di vigilanza all’autorità di vigilanza del gruppo prima di darne notifica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, se del caso.
Orientamento 24 - Aggiornamento del quadro di valutazione del rischio
1.59. Nel corso di tutta la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe stabilire se sia necessario aggiornare l’esito del quadro di valutazione del rischio. Sezione IV - Revisione dettagliata
Orientamento 25 - Attività concernenti la revisione dettagliata
1.60. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe svolgere attività concernenti la revisione dettagliata, mediante analisi cartolare o ispezioni in loco, sulla base del piano di vigilanza, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti e incentrandosi sulle aree di rischio individuate nel quadro di valutazione del rischio.
1.61. Se è stato istituito un collegio, le autorità di vigilanza dovrebbero anche fare riferimento al piano di lavoro del collegio nello svolgimento delle attività concernenti la revisione dettagliata per quanto riguarda l’eventuale partecipazione di altre autorità nazionali di vigilanza. compatibilmente con gli Orientamenti sul funzionamento operativo dei collegi.
Orientamento 26 - Richiesta di informazioni supplementari durante la revisione dettagliata
1.62. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe, se del caso, valutare la necessità di ottenere ulteriori informazioni da parte dell’impresa, fra cui vari tipi di dati, analisi o compiti che l’impresa è tenuta a eseguire. Il periodo di tempo consentito dall’autorità di vigilanza per ottenere informazioni supplementari dovrebbe essere adeguato in modo che l’impresa possa rispondere alla richiesta.
Orientamento 27 - Conclusioni della revisione dettagliata
1.63. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe assicurare che le principali risultanze e conclusioni della revisione dettagliata siano registrate e accessibili internamente ai fini della vigilanza.
Orientamento 28 - Analisi cartolari dettagliate
1.64. Come definito nel piano di vigilanza e tenendo conto del piano di lavoro del collegio, se istituito, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe avvalersi di analisi cartolari per effettuare ulteriori attività oltre alla valutazione di elevato livello delle informazioni svolte nel quadro di valutazione del rischio, concentrandosi sulle aree di rischio specifico.
Orientamento 29 - Ispezioni in loco
1.65. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe svolgere regolari ispezioni in loco, se definite nel piano di vigilanza, e prendere in considerazione il piano di lavoro del collegio, se istituito, o altre ispezioni in loco ad hoc a seconda dei casi.
Orientamento 30 – Governance delle ispezioni in loco
1.66. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe avere in atto idonei meccanismi di governance che consentano loro di monitorare correttamente le ispezioni in loco.
Orientamento 31 - Procedura da seguire per le ispezioni in loco
1.67. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe prendere in considerazione, per l’ispezione in loco, le seguenti fasi: preparazione, lavoro sul campo e conclusioni scritte. Orientamento 32 – Conclusioni scritte delle ispezioni in loco
1.68. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe comunicare le conclusioni delle ispezioni in loco per iscritto all’impresa di assicurazione e di riassicurazione e dovrebbe consentire all’impresa di rispondere alle conclusioni in tempi ragionevoli, come stabilito dall’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza dovrebbe comunicare tali conclusioni alle persone che dirigono effettivamente l’impresa e sono considerate adeguate in tale contesto.
1.69. Qualora altre autorità di vigilanza siano coinvolte nell’ispezione in loco, le autorità di vigilanza dovrebbero discutere delle conclusioni prima che vengano comunicate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate appartenenti al gruppo assicurativo .
Sezione V - Misure di vigilanza
Orientamento 33 - Identificazione delle questioni che conducono alle misure di vigilanza
1.70. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe, sulla base delle conclusioni della revisione dettagliata, identificare eventuali debolezze e carenze effettive o potenziali o non conformità con i requisiti che potrebbero portare all’imposizione di misure di vigilanza.
Orientamento 34 - Valutazione della significatività delle debolezze, delle carenze o delle non conformità
1.71. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe, al fine di decidere in merito alle misure, valutare la significatività delle debolezze e delle carenze effettive o potenziali o delle non conformità riscontrate nella revisione dettagliata.
Orientamento 35 - Identificazione e valutazione della significatività delle debolezze, delle carenze o delle non conformità a livello di gruppo
1.72. L’autorità di vigilanza del gruppo identifica e valuta le debolezze e le carenze effettive o potenziali o le non conformità da una prospettiva a livello di gruppo, tenendo conto delle specificità della struttura del gruppo assicurativo e dell’attività e interconnessione del gruppo assicurativo e riassicurativo.
1.73. L’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe considerare se le risultanze riguardanti le debolezze e carenze effettive o potenziali o le non conformità da una prospettiva a livello di gruppo si riferiscono al gruppo assicurativo nel suo complesso - ad alcune determinate imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Orientamento 36 - Diverse misure per situazioni variabili
1.74. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe adottare misure che variano in base al livello di significatività delle debolezze e delle carenze effettive o potenziali o delle non conformità affrontate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Orientamento 37 - Decisione sulle misure a livello di gruppo o di singola impresa
1.75. Le autorità nazionali di vigilanza responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate o l’autorità di vigilanza del gruppo, in caso di misure relative al gruppo assicurativo nel suo complesso, dovrebbero adottare le misure necessarie nei confronti dell’impresa interessata in base alla loro analisi delle risultanze sulle debolezze, carenze o non conformità.
1.76. Qualora le misure siano adottate a livello di gruppo e di singola impresa, l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza dovrebbero coordinare le misure, se necessario, per migliorarne l’efficacia.
Orientamento 38 - Governance sull’esercizio delle misure
1.77. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe disporre di un processo di governance adeguato per l’esercizio delle misure di vigilanza, onde garantire che siano utilizzate in modo coerente, proporzionato e oggettivo e che vengano adeguatamente documentate.
Orientamento 39 – Notifica delle misure
1.78. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe notificare l’impresa per iscritto e tempestivamente circa le misure specifiche che l’impresa dovrebbe porre in atto. Tale notifica dovrebbe eventualmente specificare il periodo di tempo adeguato entro cui l’impresa deve intraprendere le azioni necessarie per conformarsi alle misure.
1.79. Se è stato istituito un collegio e laddove più di un’autorità di vigilanza adotta le misure, le autorità di vigilanza dovrebbero coordinare la loro strategia di comunicazione.
Orientamento 40 – Comunicazione in seno al collegio
1.80. Se è stato istituito un collegio, l’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe, se del caso, comunicare all’autorità di vigilanza del gruppo le misure di vigilanza adottate.
Orientamento 41 – Attuazione del monitoraggio da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1.81. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe monitorare se imprese di assicurazione e di riassicurazione attuino correttamente le misure in questione
Orientamento 42 – Revisione delle misure di vigilanza
1.82. L’autorità nazionale di vigilanza dovrebbe procedere a una revisione delle misure e aggiornare il piano di vigilanza in risposta al grado di efficacia delle misure di vigilanza così come attuate dall’impresa.
Norme sulla conformità e sulla segnalazione
1.83. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 1.84. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
1.85. Le autorità competenti confermano all’EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
1.86. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.
Disposizione finale sulle revisioni
1.87. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell’EIOPA.
- 1 GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.
- 2 GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.