Inflation Adjustment of the AMCR
Download PDFComunicazione relativa all’adeguamento all’inflazione degli importi stabiliti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
(2021/C 423/12)
A norma dell’articolo 300 della direttiva 2009/138/CE ( 1 ), gli importi espressi in euro nella direttiva sono rivisti ogni cinque anni, aumentando l’importo di base in euro della variazione percentuale degli indici armonizzati dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat), a partire dal 31 dicembre 2015 fino alla data della revisione e arrotondando tale importo a un multiplo di 100 000 EUR, purché la variazione percentuale non sia inferiore al 5 %. La prima revisione degli importi dovrebbe pertanto essere effettuata tenendo conto dell’aumento dell’indice citato con riferimento al periodo compreso tra il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020.
A seguito della revisione, gli importi rivisti sono i seguenti:
- a) all’articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni:
- alla lettera a), «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 400 000 EUR»;
- alle lettere b) e c), «25 000 000 EUR» è sostituito da «26 600 000 EUR»; e
- alla lettera e), «0,5 milioni di EUR» è sostituito da «600 000 EUR» e «2,5 milioni di EUR» è sostituito da «2 700 000 EUR»;
- b) all’articolo 13, per quanto riguarda la definizione di grandi rischi di cui al punto 27, lettera c):
- al punto i), «6 200 000 EUR» è sostituito da «6 600 000 EUR»; e
- al punto ii), «12 800 000 EUR» è sostituito da «13 600 000 EUR»;
- c) all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda il minimo assoluto per il calcolo del requisito patrimoniale minimo:
- al punto i), «2 500 000 EUR» è sostituito da «2 700 000 EUR» e «3 700 000 EUR» è sostituito da «4 000 000 EUR»;
- al punto ii), «3 700 000 EUR» è sostituito da «4 000 000 EUR»; e
- al punto iii), «3 600 000 EUR» è sostituito da «3 900 000 EUR» e «1 200 000 EUR» è sostituito da «1 300 000 EUR».
Gli importi rivisti sono attuati dagli Stati membri entro il 19 ottobre 2022.
( 1 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).