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Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35

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►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione del 30
settembre 2015
L 85 6 1.4.2016
►M2 Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione del 22
agosto 2016
L 346 111 20.12.2016
►M3 Regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione del 16
dicembre 2016
L 97 3 8.4.2017
►M4 Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione dell'8
giugno 2017
L 236 14 14.9.2017
►M5 Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione del 1o
giugno 2018
L 227 1 10.9.2018
►M6 Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione dell'8 marzo
2019
L 161 1 18.6.2019
►M7 Regolamento delegato (UE) 2019/1865 della Commissione del 6
giugno 2019
L 289 3 8.11.2019
►M8 Regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione del 17
dicembre 2019
L 92 1 26.3.2020
►M9 Regolamento delegato (UE) 2020/988 della Commissione del 12 marzo
2020
L 221 3 10.7.2020
►M10 Regolamento delegato (UE) 2021/526 della Commissione del 23 ottobre
2020
L 106 29 26.3.2021
►M11 Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21
aprile 2021
L 277 14 2.8.2021

Rettificato da:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

TITOLO I VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO(PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRASPARENZA (TERZO PILASTRO)

CAPO I Disposizioni generali

SEZIONE 1 Definizioni e principi generali

SEZIONE 2 Valutazioni esterne del merito di credito

CAPO II Valutazione delle attività e delle passività

CAPO III Norme relative alle riserve tecniche

SEZIONE 1 Disposizioni generali

SEZIONE 2 Qualità dei dati

SEZIONE 3 Metodologie per il calcolo delle riserve tecniche

SOTTOSEZIONE 1 Ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche

SOTTOSEZIONE 2 Informazioni sottese al calcolo delle migliori stime

SOTTOSEZIONE 3 Proiezioni dei flussi di cassa per il calcolo della migliore stima

SOTTOSEZIONE 4 Margine di rischio

SOTTOSEZIONE 5 Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico

SOTTOSEZIONE 6 Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo

SEZIONE 4 Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

SOTTOSEZIONE 1 Disposizioni generali

SOTTOSEZIONE 2 Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base

SOTTOSEZIONE 3 Aggiustamento per la volatilità

SOTTOSEZIONE 4 Aggiustamento di congruità

SEZIONE 5 Aree di attività

SEZIONE 6 Pproporzionalità e semplificazioni

CAPO IV Fondi propri

SEZIONE 1 Determinazione dei fondi propri

SOTTOSEZIONE 1 Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza

SOTTOSEZIONE 2 Trattamento delle partecipazioni ai fini del calcolo dei fondi propri

SEZIONE 2 Classificazione dei fondi propri

SEZIONE 3 Ammissibilità dei fondi propri

SOTTOSEZIONE 1 Fondi separati (Ring-Fenced)

SOTTOSEZIONE 2 Limiti quantitativi

CAPO V Formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità SEZIONE 1 Disposizioni generali SOTTOSEZIONE 1 Calcoli basati su scenari SOTTOSEZIONE 2 Metodo look-through SOTTOSEZIONE 3 Amministrazioni regionali e autorità locali SOTTOSEZIONE 4 Rischio di base rilevante SOTTOSEZIONE 5 Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base SOTTOSEZIONE 6 Proporzionalità e semplificazioni SOTTOSEZIONE 7 Ambito di applicazione dei moduli del rischio di sottoscrizione SEZIONE 2 Modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita SEZIONE 3 Modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita SEZIONE 4 Modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia SEZIONE 5 Modulo del rischio di mercato SOTTOSEZIONE 1 Coefficienti di correlazione SOTTOSEZIONE 1 bis Investimenti infrastrutturali ammissibili SOTTOSEZIONE 2 Sottomodulo del rischio di tasso di interesse SOTTOSEZIONE 3 Sottomodulo del rischio azionario SOTTOSEZIONE 4 Sottomodulo del rischio immobiliare SOTTOSEZIONE 5 Sottomodulo del rischio di spread SOTTOSEZIONE 6 Sottomodulo delle concentrazioni del rischio di mercato SOTTOSEZIONE 7 Sottomodulo del rischio valutario SEZIONE 6 Modulo del rischio di inadempimento della controparte SOTTOSEZIONE 1 Disposizioni generali SOTTOSEZIONE 2 Esposizioni di tipo 1 SOTTOSEZIONE 3 Esposizioni di tipo 2 SEZIONE 7 Modulo relativo alle attività immateriali SEZIONE 8 Rischio operativo SEZIONE 9 Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite SEZIONE 10 Tecniche di attenuazione del rischio SEZIONE 11 Fondi separati SEZIONE 12 Parametri specifici dell’impresa SEZIONE 13 Procedura per l’aggiornamento dei parametri di correlazione CAPO VI Requisito patrimoniale di solvibilità — modelli interni completi e parziali SEZIONE 1 Definizioni SEZIONE 2 Prova dell’utilizzo SEZIONE 3 Standard di qualità statistica SEZIONE 4 Standard di calibrazione

SEZIONE 5 Integrazione di modelli interni parziali

SEZIONE 8 Standard in materia di documentazione

SEZIONE 6 Assegnazione di utili e perdite

SEZIONE 7 Standard di convalida

SEZIONE 9 Modelli e dati esterni

CAPO VII Requisito patrimoniale minimo

CAPO VIII Investimenti in posizioni verso cartolarizzazioni

CAPO IX Sistema di governance

SEZIONE 1 Elementi del sistema di governance

SEZIONE 2 Funzioni

SEZIONE 3 Requisiti di competenza e onorabilità

SEZIONE 4 Esternalizzazione

SEZIONE 5 Politica di retribuzione

SEZIONE 6 Investimenti

CAPO X Maggiorazione del capitale

SEZIONE 1 Circostanze per l’imposizione di maggiorazioni di capitale

SEZIONE 2 Metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale

CAPO XI Estensione del periodo di risanamento

CAPO XII Informativa al pubblico

SEZIONE 1 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: struttura e contenuto

SEZIONE 2 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: non pubblicazione di informazioni

SEZIONE 3 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: termini, mezzi di pubblicazione e aggiornamenti

CAPO XIII Informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza

SEZIONE 1 Elementi e contenuto

SEZIONE 2 Termini e mezzi di comunicazione

CAPO XIV Trasparenza e responsabilità delle autorità di vigilanza

CAPO XV Società veicolo

SEZIONE 1 Autorizzazione

SEZIONE 2 Condizioni contrattuali obbligatorie

SEZIONE 3 Sistema di governance

SEZIONE 4 Informazioni da fornire alle autorità di vigilanza

SEZIONE 5 Requisiti di solvibilità

TITOLO II GRUPPI ASSICURATIVI

CAPO I Calcolo della solvibilità a livello di gruppo

SEZIONE 1 Solvibilità a livello di gruppo: scelta del metodo di calcolo e principi generali

SEZIONE 2 Solvibilità a livello di gruppo: metodi di calcolo

CAPO II Modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato

SEZIONE 1 Modelli interni completi e parziali utilizzati per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

SEZIONE 2 Utilizzo di un modello interno di gruppo

CAPO III Vigilanza sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio

CAPO IV Coordinamento della vigilanza di gruppo

  • SEZIONE 1 Collegi delle autorità di vigilanza
  • SEZIONE 2 Scambio di informazioni
  • SEZIONE 3 Vigilanza a livello di sottogruppo nazionale o regionale
  • CAPO V Iinformativa al pubblico
  • SEZIONE 1 Relazione relativa alla solvibilità e alla condizioni finanziaria del gruppo
  • SEZIONE 2 Relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria
  • CAPO VI Relazioni di gruppo alle autorità di vigilanza
  • SEZIONE 1 Relazioni periodiche
  • SEZIONE 2 Relazione sulle concentrazioni di rischio e sulle operazioni infragruppo
  • TITOLO III EQUIVALENZA DEI PAESI TERZI E DISPOSIZIONI FINALI
  • CAPO I Imprese che esercitano attività di riassicurazione aventi sede in un paese terzo
  • CAPO II Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi
  • CAPO III Imprese di assicurazione e di riassicurazione con imprese madri con sede fuori dall’UNIONE
  • CAPO IV Disposizioni finali

TITOLO I

VALUTAZIONE E REQUISITI PATRIMONIALI BASATI SUL RISCHIO (PRIMO PILASTRO), RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE (SECONDO PILASTRO) E MAGGIORE TRA-SPARENZA (TERZO PILASTRO)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Definizioni e principi generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. «metodi alternativi di valutazione»: i metodi di valutazione conformi all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, diversi da quelli che utilizzano esclusivamente i prezzi di mercato quotati per le stesse attività o passività o per attività e passività simili;
    1. «analisi di scenario»: l’analisi dell’impatto di una combinazione di eventi sfavorevoli;
    1. «obbligazione di assicurazione malattia»: un’obbligazione di assicurazione che copre una delle seguenti opzioni o entrambe:
    • i) l’erogazione di trattamenti o assistenza medici compresi i trattamenti e l’assistenza medici preventivi o curativi in seguito a malattia, incidente, disabilità o infermità, o una compensazione finanziaria per tali trattamenti o assistenza;
    • ii) una compensazione finanziaria derivante da malattia, incidente, disabilità o infermità;
    1. «obbligazione di assicurazione per le spese mediche»: un’obbligazione di assicurazione che copre l’erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);
    1. «obbligazione di assicurazione di protezione del reddito»: un’obbligazione di assicurazione che copre la compensazione finanziaria di cui al punto 3, ii), diversa dalla compensazione finanziaria di cui al punto 3, i);
    1. «obbligazione di assicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un’obbligazione di assicurazione che copre l’erogazione o la compensazione finanziaria di cui al punto 3, i) e ii), e che deriva unicamente da infortuni su lavoro e malattie professionali;
    1. «obbligazione di riassicurazione malattia»: un’obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione malattia;
    1. «obbligazione di riassicurazione per le spese mediche»: un’obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione per le spese mediche;
    1. «obbligazione di riassicurazione di protezione del reddito»: un’obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di protezione del reddito;
    1. «obbligazione di riassicurazione di risarcimento dei lavoratori»: un’obbligazione di riassicurazione derivante dalla riassicurazione accettata a copertura delle obbligazioni di assicurazione di risarcimento dei lavoratori;
    1. «premi contabilizzati»: i premi dovuti a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato a prescindere dal fatto che i premi si riferiscano in tutto o in parte alla copertura assicurativa o riassicurativa fornita in un periodo di tempo diverso;
    1. «premi acquisiti»: i premi relativi al rischio coperto dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione durante un periodo di tempo specificato;
    1. «riscatto»: tutti i modi possibili per disdire del tutto o in parte una polizza, fra cui:
    • i) disdetta volontaria della polizza con o senza il pagamento di un valore di riscatto;
    • ii) cambiamento dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione da parte del contraente;
    • iii) disdetta della polizza derivante dal rifiuto del contraente di pagare il premio;
    1. «cessazione» di una polizza di assicurazione: riscatto, estinzione anticipata senza il pagamento di un valore, contratto liberato dal pagamento dei premi, clausole di decadenza automatica, esercizio di altre opzioni di cessazione o mancato esercizio di opzioni di continuità;
    1. «opzioni di cessazione»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest’ultimo di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o di permettere l’estinzione anticipata della polizza di assicurazione;
    1. «opzioni di continuità»: tutti i diritti legali o contrattuali del contraente che consentono a quest’ultimo di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa;
    1. «copertura di un modello interno»: i rischi che sono rispecchiati nella distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno;
    1. «ambito di applicazione di un modello interno»: i rischi per la cui copertura il modello interno è approvato; detto ambito può includere sia i rischi che sono rispecchiati nella formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità sia quelli che non lo sono;

▼M5

18 bis. «cartolarizzazione»: un’operazione o uno schema ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (1);

(1) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

▼M5

  • 18 ter. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;
    1. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;
  • 19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1);
    1. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un’esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;
    1. «cedente»: un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;
    1. «promotore»: un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
    1. «segmento»: un segmento ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

▼B

    1. «banca centrale»: una banca centrale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;
    1. «rischio di base»: il rischio derivante dalla situazione in cui l’esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio non corrisponde all’esposizione al rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
    1. «contratti di garanzia collaterale»: contratti in base ai quali il fornitore di una garanzia collaterale esegue una delle seguenti azioni:
    • (a) trasferisce la piena proprietà della garanzia collaterale al beneficiario di quest’ultima al fine di garantire o altrimenti coprire l’adempimento di un’obbligazione pertinente;
    • (b) fornisce una garanzia collaterale a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna e il fornitore della garanzia o un depositario conservano la proprietà di quest’ultima quando il diritto di garanzia è costituito;
    1. in relazione a una serie di elementi, per «tutte le possibili combinazioni di due» di tali elementi s’intendono tutte le coppie ordinate di elementi di detta serie;
    1. «accordo di pooling»: un accordo in base al quale varie imprese di assicurazione o di riassicurazione concordano di condividere rischi assicurativi individuati in proporzioni definite. Le parti assicurate dai membri dell’accordo di pooling non sono esse stesse membri di tale accordo;
    1. «esposizione appartenente a un pool di tipo A»: il rischio ceduto da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a un accordo di pooling quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non fa parte di tale accordo;

(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    1. «esposizione appartenente a un pool di tipo B»: il rischio ceduto da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a un altro membro di un accordo di pooling quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di tale accordo;
    1. «esposizione appartenente a un pool di tipo C»: il rischio ceduto da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che fa parte di un accordo di pooling a un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione che non è membro di tale accordo;
    1. «mercato idoneo per spessore»: un mercato in cui si possono effettuare operazioni riguardanti una considerevole quantità di strumenti finanziari senza che il prezzo degli strumenti ne risulti significativamente influenzato;
    1. «mercato idoneo per liquidità»: un mercato in cui gli strumenti finanziari sono facilmente convertibili attraverso un atto d’acquisto o di vendita senza determinare una variazione significativa del prezzo;
    1. «mercato idoneo per trasparenza»: un mercato in cui sono facilmente disponibili al pubblico, in particolare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, informazioni sugli scambi e i prezzi correnti;
    1. «future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale»: le future partecipazioni agli utili diverse dalle prestazioni collegate a un indice o a quote di contratti di assicurazione o di riassicurazione aventi una delle seguenti caratteristiche:
    • (a) sono giuridicamente e contrattualmente basate su uno o più dei seguenti risultati:
      • i) la performance di un gruppo specifico di contratti o di un tipo specifico di contratto o di un singolo contratto;
      • ii) i redditi realizzati o non realizzati sugli investimenti su uno specifico pool di attività detenuto dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
      • iii) gli utili o le perdite dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o del fondo corrispondente al contratto;
    • (b) sono basate su una dichiarazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e i tempi o l’importo delle partecipazioni agli utili sono determinati pienamente o parzialmente a discrezione dell’impresa;
    1. «struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base»: una struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio derivata alla stregua della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, ma senza applicazione di un aggiustamento di congruità o di un aggiustamento per la volatilità o di un aggiustamento transitorio alla struttura del tasso d’interesse privo di rischio pertinente ai sensi dell’articolo 308 quater di detta direttiva;
    1. «portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità»: un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l’aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato di cui all’articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
    1. «obbligazioni di assicurazione malattia SLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione vita ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1;
    1. «obbligazioni di assicurazione malattia NSLT»: obbligazioni di assicurazione malattia assegnate alle aree di attività per le obbligazioni di assicurazione non vita ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1;
    1. «organismo di investimento collettivo»: un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o un fondo d’investimento alternativo (FIA) di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
    1. in relazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s’intende un segmento definito dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera indipendentemente da altre parti dell’impresa e ha risorse e procedure di governance dedicate all’interno dell’impresa e contiene rischi significativi in rapporto all’intera attività dell’impresa;
    1. in relazione a un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, per «settore di attività principale» s’intende un segmento definito del gruppo che opera indipendentemente da altre parti del gruppo e ha risorse e procedure di governance dedicate all’interno del gruppo e contiene rischi significativi in rapporto all’intera attività del gruppo; ogni soggetto giuridico appartenente al gruppo costituisce un settore di attività principale o consiste di diversi settori di attività principali;
    1. «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: qualora la legge nazionale preveda un sistema duale comprendente un organo direttivo e un organo di vigilanza, l’organo direttivo o l’organo di vigilanza o entrambi come specificato nella legislazione nazionale pertinente o, qualora la legislazione nazionale non specifichi alcun organo, l’organo direttivo;
    1. «esposizione massima al rischio aggregata»: la somma dei pagamenti massimi, comprese le spese che le società veicolo possono sostenere, escluse le spese che soddisfano tutti i seguenti criteri:
    • (a) la società veicolo ha il diritto di richiedere all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo di pagare le spese;

(1) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(2) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

  • (b) la società veicolo non è tenuta a pagare le spese a meno che e fintantoché non si riceva un importo pari alle spese dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo;
  • (c) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha trasferito i rischi alla società veicolo non include le spese come importo recuperabile dalla società veicolo ai sensi dell’articolo 41 del presente regolamento;
    1. «contratto di assicurazione o di riassicurazione esistente»: un contratto di assicurazione o di riassicurazione per il quale sono state riconosciute obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;
    1. «utili attesi inclusi nei premi futuri»: il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri derivante dall’inclusione nelle riserve tecniche dei premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti la cui riscossione è attesa in un momento futuro, ma che potrebbero non essere riscossi per qualsiasi motivo diverso dal verificarsi dell’evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza;
    1. «assicurazione su ipoteche»: un’assicurazione dei crediti che offre una copertura ai prestatori in caso di inadempimento relativo a prestiti ipotecari;
    1. «impresa figlia»: un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, comprese le relative imprese figlie;
    1. «impresa partecipata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui si detiene una partecipazione o un’impresa collegata a un’altra impresa da un rapporto di cui all’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
    1. «impresa regolamentata»: un «ente regolamentato» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
    1. «impresa non regolamentata»: un’impresa diversa da quelle di cui all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE;
    1. «impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie»: un’impresa non regolamentata che svolge una o più attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) qualora tali attività costituiscano una parte rilevante della sua attività complessiva;

(1) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    1. «impresa strumentale»: un’impresa non regolamentata la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nella gestione di servizi di elaborazione dati, in servizi sanitari e assistenziali o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    1. «società di gestione di OICVM»: una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o una società d’investimento autorizzata ai sensi dell’articolo 27 della stessa direttiva a condizione che non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva;
    1. «gestore di fondi di investimento alternativi»: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

▼M4

    1. bis «attività infrastrutturali»: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
    1. ter «entità infrastrutturale»: un’entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell’esercizio finanziario più recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;

▼M11

55 quater. «rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività;

55 quinquies. «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

  • 55 sexies. «preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:
    • a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

(1) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

▼M11

  • b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;
  • c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

▼B

    1. «enti pensionistici aziendali o professionali»: enti ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
    1. «impresa di assicurazione nazionale»: un’impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un’autorizzazione quale impresa di assicurazione conformemente all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell’Unione;
    1. «impresa di riassicurazione nazionale»: un’impresa autorizzata e vigilata da autorità di vigilanza di paesi terzi che richiederebbe un’autorizzazione quale impresa di riassicurazione conformemente all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE se la sua sede fosse situata nell’Unione ;

▼M6

    1. «CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
    1. «non aggredibile in caso di procedura concorsuale» in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito all’inadempimento di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;

(1) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

▼M6

    1. «cliente»: un cliente ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un’impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento;
    1. «partecipante diretto»: un partecipante diretto ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
    1. «operazione relativa a CCP»: un contratto o un’operazione di cui all’articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un’operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP.

▼B

Articolo 2

Giudizio degli esperti

    1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.
    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, garantiscono che gli utenti interni delle ipotesi pertinenti siano informati del loro contenuto, del loro grado di attendibilità e delle loro limitazioni. A tale scopo, i fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate funzioni o attività sono considerati utenti interni.

SEZIONE 2

Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 3

Associazione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

La scala delle classi di merito di credito di cui all’articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE include le classi di merito di credito da 0 a 6.

Articolo 4

Requisiti generali sull’uso delle valutazioni del merito di credito

    1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono utilizzare una valutazione esterna del merito di credito per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard solo se è stata emessa da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o è stata approvata da un’ECAI ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
    1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione prescelgono una o più ECAI ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard.
    1. L’utilizzo delle valutazioni del merito di credito è coerente e tali valutazioni non sono utilizzate selettivamente.
    1. Nell’utilizzo delle valutazioni del merito di credito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tutti i seguenti obblighi:
  • (a) se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI prescelta per una certa classe di elementi, le utilizza in modo coerente per tutti gli elementi appartenenti a tale classe;
  • (b) se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un’ECAI prescelta, le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
  • (c) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza solo le valutazioni del merito di credito dell’ECAI prescelta che tengono conto degli importi complessivi ad essa dovuti a titolo di capitale e di interessi;
  • (d) qualora per un elemento provvisto di rating esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un’ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare i requisiti patrimoniali per l’elemento in questione;
  • (e) qualora per un elemento provvisto di rating esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri differenti, si utilizza la valutazione corrispondente al requisito patrimoniale più alto;
  • (f) qualora per un elemento provvisto di rating esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, si utilizzano le due valutazioni corrispondenti ai due requisiti patrimoniali più bassi. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono diversi, tra le due valutazioni del merito di credito si utilizza quella corrispondente al requisito patrimoniale più elevato. Se i due requisiti patrimoniali più bassi sono identici, si utilizza la valutazione corrispondente a tale requisito patrimoniale;

(1) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).